
In G.U. n. 96 del 26.4.2018 è stato pubblicato il d.m. 8 marzo 2018, n. 37 recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Si riportano gli articoli del d.m. n. 55/2014 aggiornati ed integrati con il testo del decreto (in corsivo parole mentre in carattere barrato quelle espunte):
- art. 4 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale)
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto.
2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti.
3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso e' liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.
4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto del 30 per cento e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento.
[…]
10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti
Art. 10 (Procedimenti arbitrali rituali e irrituali)
1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono a ciascun arbitro è di regola dovuti i compensi previsti dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.
Art. 12 (Parametri generali per la determinazione dei compensi)
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
2. Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti fino ad un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni e' incrementato per effetto di riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro piu' parti un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identita' di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto del 30 per cento e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
[…]
Art. 19 (Parametri generali per la determinazione dei compensi)
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, della quantita' e qualita' delle attivita' compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.
Art. 20 (Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attivita' giudiziali)
1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella
Tabelle
Sono sostituite le tabelle n. 22 (giudizi innanzi il Consiglio di Stato) nonché introdotta la tabella n. 25-bis (procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita)
Entrata in vigore
Il regolamento entrerà in vigore il 27 aprile 2018 e si applicherà alle liquidazioni a partire da quella data
In Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018 sono state pubblicate mediante Comunicato le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale Forense con la seduta del 22 settembre 2017 al Codice di deontologia forense. Di seguito sono indicate in barrato le parti soppresse ed in grassetto quelle aggiunte. Gli articoli modificati sono i seguenti:
- 20 rubricato “Responsabilità disciplinare”
“La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice
1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ex art. 51 comma 1 legge n. 247/2012.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V, VI del C.D., comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi espressamente previste; ove non riconducibili comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c e art. 53 legge n. 247/2012 da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice deontologico.
- 27 rubricato “Dovere di informazione”
“«1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione; deve inoltre comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge».
Commi da 4 a 9 invariati.
E' stato finalmente pubblicato in G.U. n. 238 dell'11.10.2016 il d.m. 22 settembre 2016 recante "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato" che, pertanto, rende attuativo l'obbligo di stipula di un'assicurazione professionale e contro infortuni, invalidità permanente e temporanea di cui all'art. 12 d.lgs. 31.12.2012, n. 247.
Il provvedimento entrerà in vigore tra un anno (11.10.2017) segnalando che ai sensi del comma 4 del precitato art. 12 l. n. 247/2012 il mancato rispetto dell'obbligo assicurativo alle condizioni minime statuite dal citato decreto ministeriale costituisce illecito disciplinare.
E' stato pubblicato in G.U. n. 213 del 12.9.2016 il d.m. 16 agosto 2016, n. 178 recante "Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' in materia di modalita' di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"
Con d.m. 17 marzo 2016, n. 70 recante "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" (G.U. n. 116 del 18.5.2016) viene disciplinata alla luce della nuova legge professionale il tirocinio che occorre svolgere per poter presentare la domanda di partecipazione all'esame di stato per l'accesso alla professione di avvocato. Ecco per sommi capi le principali catteristiche del tirocinio:
-possibilità di espletamento del tirocinio contestualmente ad un rapporto di lavoro pubblico o privato purché vengano garantite all'attività di tirocinio almeno venti ore settimanali (art. 2);
- oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della l. 247/2012 (art. 3, comma 3);
- durata di 18 mesi (art. 4, comma 1);
- possibilità di anticipare il tirocinio di sei mesi durante prima della conclusione degli studi universitari (art. 5);
- possibilità di interrompere il tirocinio per più di sei mesi in casi determinati (art. 7).
Mediante il Comunicato del Consiglio Nazionale Forense pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2016 è stato modificato l'art. 35 (Dovere di corretta informazione) del Codice deontologico degli avvocati prevedendo includendo all'art. 35, primo comma, con l'inciso "quale che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse," che ora viene pertanto a mutarsi come segue "L'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita' professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verita', correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale".
E' stato pubblicato in G.U. n. 101 dle 22.5.2016 il d.m. 17.3.2016, n. 58 recante "Regolamento recante disciplina dell'attivita' di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari" emanato ai sensi dell'art. 44 l. n. 247/2012.
Con il d.m. Giustizia 4.2.2016, n. 23 recante "norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati" in G.U. n. 50 del 1.3.2016 sono state individuate le categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni di avvocati.
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 261 del 16.10.2014 il nuovo Codice deontologico forense approvato nella seduta del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014. Entrerà in vigore il 15 dicembre 2014.
Pubblicato sulla G.U. n.77 del 2.4.2014 il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». Tante le novità introdotte nel decreto che si utilizzerà ogniqualvolta non sia stato stipulato in forma scritta un contratto di prestazione professionale tra cliente ed avvocato. Ecco le principali:
- è previsto il pagamento "in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale" di "una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione", oltre alle spese eventualmente documentate (art. 2, comma 2);
- i nuovi parametri sono ora vincolanti per il giudice non essendo stata riproposta la previsione contenuta nel d.m. 140/2012 (che resta in vigore per le altre professioni), secondo cui "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa";
- "il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento" (art. 4, comma 2);
- "nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile" (art. 4, comma 9);
- "le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00" (art. 5, comma 6);
- "all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte" (art. 8, comma 2);
- "se l'incarico professionale e' conferito a una societa' di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione e' svolta da piu' soci" (art. 8, comma 3);
- è stata prevista un'apposita tabella per l'attività stragiudiziale (artt. 18-26);
- "all'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, e' liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, e' riconosciuta un'indennita' chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio" (art. 27);
- il decreto si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ossia il 3 aprile 2014 (artt. 28 e 29);
- gli importi tabellari sono aumentati rispetto al d.m. 140/2012. Inoltre è previsto uno specifico emolumento per la fase cautelare nanti la giurisdizione amministrativa.
La Corte Costituzionale 7 novembre 2013, n. 261 conferma che il d.m. 140/2012 recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» trova applicazione anche alle attività professionali iniziate anteriormente alla sua entrata in vigore, allorché la liquidazione giudiziale avvenga successivamente in quanto "come anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione, a sezioni unite (sentenza n. 17405 del 2012), a conferma di un pregresso consolidato orientamento – che quel compenso costituisce un corrispettivo unitario, «che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita»; che, con riguardo in particolare alla prospettata violazione dell’art. 24 Cost., non è sostenibile che una generale riduzione delle tariffe forensi incida in senso limitativo dell’accesso dei cittadini alla giustizia e quindi del loro diritto di difesa, quando, a rigor di logica, la riduzione dei compensi agli avvocati dovrebbe, al contrario, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali; che, infine, quanto alla ipotizzata evenienza che, «pur avendo in ipotesi due avvocati posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso», trattasi, appunto, di una ipotesi astratta che comunque si risolve in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina denunciata, bensì a variabili accidentali legate alla sua applicazione, per cui manifestamente non sussiste neppure la violazione dell’art. 3 Cost., per tal profilo adombrata dai rimettenti".
E' stato pubblicato sulla G.U. n.105 del 7.5.2013 il d.m. 21 febbraio 2013, n. 46 recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro».
E' stato emanato il d.m. 8 febbraio 2013, n. 34 recante «Regolamento in materia di società per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
Nessuna novità, ma:
- confermata l'ammissibilità di qualsivoglia schema societario (richiamati interamente i Titoli V e VI del Libro V);
- ammessi i soci di capitale