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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 luglio 2020, n. 13, nell'ambito degli appalti di progettazione, torna sulla dibattuta tematica dei professionisti abilitati da indicare nell'offerta ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 163/2006, statuendo che il progettista "va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea. Sicché non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che espressamente lo vieta".     Finalmente in Gazzetta Ufficiale (n. 298 del 20.12.2013) il d.m. 31 ottobre 2013, n. 143 recante «Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria». Tramonta così l'applicazione dell'art. 5, comma 2 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134 secondo la quale "Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ((introdotto dal comma 1 del presente articolo,)) le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali". Con la nuova previsione regolamentare gli elementi da valutare sono: - il parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; - parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; - parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; - parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. Vi è, inoltre, il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata dal decreto, che si trova applicando l'espressione P=0,03+10 / (V elevato alla 0,4) E la formula da applicarsi è CP= Σ(V×G×Q×P). Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo del decreto ed al suo allegato tecnico.

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