CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 14 luglio 2020 n. 4554: Il Comune di Parma chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, che, accogliendo il ricorso proposto dal Sig. P, ha annullato il provvedimento ex art. 9 TULPS di decadenza dall'autorizzazione all'estensione degli orari di chiusura del bar di cui è titolare per il superamento dei limiti acustici previsti dovuto allo stazionamento delle persone fuori dal locale ed alla rottura dei vetri nei contenitori. Secondo la pronuncia che ha annullato il provvedimento impugnato in primo grado esso risulterebbe viziato per difetto di istruttoria a causa del lungo lasso di tempo intercorso dall'accertamento svolto da ARPAE (oltre 6 mesi). La sentenza in commento parte dal presupposto che le motivazioni proposte da ARPAE siano sufficienti a supportare l'esistenza di un nesso causale tra superamento dei limiti acustici ed attività dell'esercizio pubblico e che il tempo trascorso tra le indagini espletate dall'ARPAE e il provvedimento impugnato non ha influito minimamente sull'esito delle indagini stesse e sulla sussistenza del nesso di causalità tra attività dell'esercizio pubblico e superamento dei limiti acustici. Ne consegue la legittimità della revoca della deroga precedentemente concessa, tanto che nell'atto di autorizzazione in deroga il Comune di Parma si era riservato la possibilità di dichiarare l'accordo "decaduto in ogni momento, subordinatamente a valutazioni di carattere generale ed oggettive in termini di perseguimento dei valori tutelati dal Regolamento, a prescindere dall'inosservanza da parte del gestore degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo".
Si pubblica la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II,27 aprile 2020, n. 2684 unitamente al commento dell'avv. Santo Durelli del foro di Genova in materia di limiti alle emissioni rumorose ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995.
Pubblicati sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2017 i d.lgs. nn. 41 e 42 in materia di inquinamento acustico, in vigore dal 19 aprile 2017.
Il d.lgs. n. 41/2017 reca "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".
Il d.lgs. n. 42 /2017 reca "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".
TAR Lombardia, Sez. III, 2 settembre 2015, n. 1920: “La materia delle emissioni acustiche prodotte nello svolgimento di servizi pubblici essenziali, ed in particolare di quello ferroviario, è disciplinata da una legislazione speciale che la sottrae dal regime ordinario, concernendo particolari interessi di rilievo nazionale che necessitano di una disciplina settoriale ed unitaria.
In virtù di tale particolare rilevanza della materia, spetta allo Stato e non agli enti locali sia la competenza in ordine all’emanazione delle direttive (piani pluriennali di abbattimento delle emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture dei servizi pubblici essenziali, quindi anche quelle ferroviarie) sia il controllo sul rispetto dell’attuazione delle stesse, per tutelare la continuità e l’efficienza delle infrastrutture dei servizi pubblici essenziali.”
TAR Toscana, Sez. II, 8 febbraio 2016, n. 213:“Quanto all’individuazione del luogo presso il quale devono essere effettuate le misurazioni, la questione è stata già definita da questa Sezione con sentenza 16 giugno 2015, n. 920, secondo la quale l’interpretazione sistematica della l. n. 447/1995 e del d.P.C.M. 14 novembre 1997 porta a concludere che “ove si accedesse ad un’interpretazione meramente letterale della disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), della legge n. 447/1995, secondo la quale i valori limite di emissione devono essere verificati in prossimità della sorgente stessa e non “in prossimità dei ricettori”, verrebbe meno la tutela predisposta dalla normativa sulle zone acustiche, pervenendosi all’irragionevole conseguenza che sarebbero tutelati dall’inquinamento acustico solo coloro che, pur abitando nella medesima area di classificazione acustica, si trovano nell’immediata vicinanza alla fonte sonora rispetto a coloro che abitano ad una maggiore distanza, ed al contempo si priverebbe la classificazione acustica delle zone circostanti alla fonte di emissione di qualsiasi valore precettivo e di tutela” e “la valutazione delle fonti di emissione deve essere effettuata tenendo conto della classificazione della zona in cui si trovano i ricettori sensibili e non già solo della classificazione della zona in cui è allocata la fonte di emissione sonora, essendo questa …. l’interpretazione che più di ogni altra permette di attribuire alle norme in questione un significato costituzionalmente orientato, idoneo a tutelare il principio di uguaglianza e il diritto alla salute dei privati cittadini dal momento che gli abitanti di tali zone dovrebbero subire un valore di emissione ben superiore rispetto a quello previsto per la propria zona acustica”.
TAR Veneto, Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 105: “Va osservato che la previsione normativa di cui all’art. 9 della legge 447/95 è caratterizzata dal prevedere l’emissione di misure temporanee e provvisorie al fine di porre immediato rimedio ad emissioni sonore nocive, in quanto risultate in misura superiore ai limiti di legge (3DB).”