Salta al contenuto principale
E' stata pubblicata in G.U. n. 172 del 10.7.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute 9 luglio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con la quale si vieta l'ingresso in Italia di persone provenienti dai seguenti Paesi fino al 14 luglio p.v.: a) Armenia;b) Bahrein;c) Bangladesh;d) Brasile;e) Bosnia Erzegovina;f) Cile;g) Kuwait;h) Macedonia del Nord;i) Moldova;j) Oman;l) Panama;m) Peru';n) Repubblica Dominicana.   E' stata pubblicata in G.U. 165 del 2.7.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute 30 giugno 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", la quale ha stabilito che: Le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020  sono  prorogate fino al 14 luglio 2020. Sono consentiti  anche  gli  spostamenti  per comprovate ragioni di studio.   Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti:       a) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini  degli  Stati di cui all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,  e  dei  loro  familiari  come definiti  dagli  articoli  2  e  3  della  direttiva  2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio  degli  Stati  membri,  che modifica il regolamento (CEE)  n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;     b) l'ingresso nel territorio  nazionale  di  cittadini  di  Stati terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo  ai  sensi  della   direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;     c) l'ingresso nel territorio  nazionale  di  cittadini  di  Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori:  Algeria,  Australia, Canada,  Georgia,  Giappone,  Montenegro,  Marocco,  Nuova   Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati  o  territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020  si  applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento  fiduciario  con  le modalita' di cui agli  articoli  4  e  5  del  medesimo  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle persone fisiche che fanno ingresso in  Italia  da  Stati  o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo  6,  comma  1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 4 e 5 del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno 2020.         E' stata pubblicata in G.U.C.E. 1.7.2020, n. I 208/1 la Raccomandazione UE 2020/912 del 06 giugno 2020 del Consiglio recante le linee guida che gli Stati membri dovrebbero adottare per quanto concerne i viaggi di natura non essenziale da e per Paesi extra UE   Pubblicate in data 18.6.2020 sul sito del Ministero del Lavoro (https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-pubblicate-le-linee...) le linee Guida Regionali che si compongono di schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e di immediata applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, al fine di sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Tra le altre, il documento contiene indicazioni operative dettagliate per i settori ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio e uffici aperti al pubblico. Le schede operative, precisa infine la Conferenza delle Regioni, potranno essere integrate e aggiornate di volta in volta qualora se ne ravvisasse la necessità (fonte Ministero del Lavoro).   In G.U. n. 147 dell'11.06.2020 è stato pubblicato il d.P.C.M. 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19" vigenti nel periodo 15 giugno 2020 e 14 luglio 2020.   Ecco le principali disposizioni:   MISURE VIGENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE   1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure (art. 1):     a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante;     b) l'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento di cui all'articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;     c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi  destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di  operatori cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle  linee  guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui  all'allegato 8;     d) e' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;     e) a decorrere dal 12 giugno 2020  gli  eventi  e  le  competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  e dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi sportivi internazionali -  sono  consentiti  a  porte  chiuse  ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive  Nazionali,  Discipline Sportive Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva,  al  fine  di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano;  anche  le  sessioni  di   allenamento   degli   atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli di cui alla presente lettera;     f) l'attivita' sportiva di base e  l'attivita'  motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita' dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita  la  Federazione  Medico  Sportiva Italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;     g) a decorrere dal 25 giugno  2020  e'  consentito  lo  svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome  che, d'intesa con il Ministero della Salute e  dell'Autorita'  di  Governo delegata in materia di sport, abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilita'  delle  suddette  attivita'  con   l'andamento   della situazione epidemiologica nei rispettivi  territori,  in  conformita' con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;     h) le attivita' dei comprensori sciistici possono essere  svolte  a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla  Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;     i) lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento,   nel rispetto delle  prescrizioni  imposte  dal  questore  ai  sensidell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dicui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;     l) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e  sale  bingo  sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;     m) gli spettacoli aperti al pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al  14  luglio  2020,  le fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in  relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori, possono stabilire  una  diversa  data  di  ripresa  delle  attivita', nonche' un diverso numero massimo  di  spettatori  in  considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;     n) l'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;     o) le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;     p) il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;       q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6 giugno 2020, n. 41, e  dai  conseguenti  provvedimenti  attuativi  in particolare in materia di esami di  stato,  sono  sospesi  i  servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  le  attivita'  didattiche  in  presenza  nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza  delle  attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita'  e  le Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di  attivita'  formative  a  distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi  di  formazione  specifica  in medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti  delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire  anche in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonche' i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci  e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento  del  tachigrafo  svolti dalle stesse autoscuole e da altri  enti  di  formazione  o  comunque autorizzati dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, secondo le modalita'  individuate  nelle  linee  guida  adottate  dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  esami   di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per l'infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e  nel  periodo  di chiusura  delle  scuole,  l'ente  proprietario   dell'immobile   puo' autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico  dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita' di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;       r) i dirigenti scolastici  attivano,  per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di  didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita';     s)  nelle  Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento  del  percorso  didattico;  nelle  Universita',   nelle  istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini, attivita' seminariali, di ricerca e di laboratorio  sperimentale  e/o didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito  l'utilizzo  di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi  e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e  di aggregazione  e  che  vengano  adottate   misure   organizzative   di prevenzione  e  protezione,   contestualizzate   al   settore   della formazione superiore e  della  ricerca,  anche  avuto  riguardo  alle specifiche  esigenze  delle  persone  con  disabilita',  di  cui   al «Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita'  di cui al precedente periodo, le universita',  le  istituzioni  di  alta  formazione artistica musicale e coreutica  e  gli  enti  pubblici  di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1,  lettera  a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  la  presenza  del  personale necessario allo svolgimento delle suddette attivita';     t) a beneficio degli studenti ai quali non e'  consentita,  per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni;     u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai  rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi;     v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting  e  gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita';     z) le attivita' di  centri  benessere,  di  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;     aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di  permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei prontosoccorso (DEA/PS), salve  specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto;     bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'  e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;     cc) tenuto conto delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di isolamento dagli altri detenuti;     dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a  condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario all'acquisto dei beni; le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in ambiti analoghi, adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si  raccomanda  altresi'  l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;     ee) le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che le regioni e le province autonome abbiano  preventivamente  accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di  rispettare  la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;     ff) restano comunque aperti gli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale di almeno un metro;     gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla    Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza con i criteri  di  cui  all'allegato  10;  resta fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite sulla base del decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;     hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche'  l'attivita'  del settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;     ii) il Presidente  della  Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;     ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:     a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;     b) siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;     c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di  almeno un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;     d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi  di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;     mm) le attivita' degli  stabilimenti  balneari  sono  esercitate  a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  regioni,  idonee  a prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:       1)  l'accesso  agli  stabilimenti  balneari   e   gli   spostamenti all'interno dei medesimi;     2) l'accesso dei fornitori esterni;     3) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;     4)  la  distribuzione  e  il  distanziamento  delle  postazioni  da assegnare ai bagnanti;     5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;     6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;     7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;     8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire all'interno degli stabilimenti balneari;     9) le spiagge di libero accesso;     nn) le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:     1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;     2) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;     3) le misure  igienico-sanitarie  per  le  camere  e  gli  ambienti comuni;     4) l'accesso dei fornitori esterni;     5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;     6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a  disposizione  dei clienti;     7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza.   INOLTRE   Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le seguenti misure (art. 3):     a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle  infezioni  per  via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i  responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute;     b) e'  raccomandata  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16;     c)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al   decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16;     d)  i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono   la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato  16  anche   presso   gli   esercizi commerciali;     e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonche'  in  tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;     f) le aziende di  trasporto  pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.    E’ fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire    continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.  Non   sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti  con  forme  di  disabilita'  non  compatibili  con  l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.     Possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso.     L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie.   MISURE SPECIFICHE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI   Si rinvia agli allegati 12, 13 e 14   INGRESSO IN ITALIA   Le  persone  fisiche  che  entrano  in  Italia  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate  a comunicare  immediatamente  il  proprio   ingresso   in   Italia   al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per  il luogo in cui si svolgera' il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e l'isolamento  fiduciario,  e  sono   sottoposte   alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima comunicazione. In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente dedicati (art. 4).       Per i soggiorni brevi (entro 120 ore) chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale e' tenuto a comunicare immediatamente  il  proprio   ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda sanitaria competente in base al  luogo  di  ingresso  nel  territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato,  tale  da  consentire  le  verifiche  da   parte   delle competenti Autorita', di:     a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente decreto e durata della permanenza in Italia;     b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo  di soggiorno in Italia ed il mezzo privato  che  verra'  utilizzato  per raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;     c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le comunicazioni durante la permanenza in Italia.   Allo  scadere  del   periodo   di   permanenza,   è tenuto:   - a   lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il  periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;   - a segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento (art. 5).       Le  limitazioni  di cui sopra non si applicano per gli spostamenti da e  per  i  seguentiStati:     a) Stati membri dell'Unione Europea;     b) Stati parte dell'accordo di Schengen;     c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;     d) Andorra, Principato di Monaco;     e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.   Tuttavia fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che  per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.       ELENCO ALLEGATI:       Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale  Italiana  circa  la  ripresa delle celebrazioni con il popolo       Allegato 2 - Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane       Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane       Allegato 4 - Protocollo con le Comunita' ortodosse       Allegato 5 - Protocollo con le Comunita' Induista,  Buddista  (Unione  Buddista  e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh       Allegato 6 - Protocollo con le Comunita' Islamiche       Allegato 7 - Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  Santi degli ultimi giorni       Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'  organizzate di socialita' e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2 dell'emergenza covid-19       Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome  dell'11                              giugno 2020       Allegato 10 - Criteri  per   Protocolli   di   settore   elaborati   dal   Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020       Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali       Allegato 12 - Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali       Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19 nei cantieri       Allegato 14 -  Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della  diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica       Allegato 15 - Linee  guida  per  l'informazione  agli   utenti   e   le   modalita' organizzative per il contenimento della diffusione  del  covid-19  in                     materia di trasporto pubblico       Allegato 16 - Misure igienico-sanitarie

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355