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E' stato emanato in G.U. n. 262 del 22.10.2020 il d.m. 24 agosto 2020, n. 132 recante "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle  amministrazioni pubbliche" con il quale sono individuate le cause tassative soltanto in forza delle quali le pubbliche amministrazioni posso rifiutare le fatture elettroniche emesse dagli operatori economici. Ecco, pertanto, le fattispecie contemplate:   a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non e'  stata posta  in  essere  in  favore   del   soggetto   destinatario   della trasmissione;   b) omessa o errata indicazione del Codice  identificativo  di  Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare  in  fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n. 89, tranne i  casi  di  esclusione  previsti  dalla  lettera  a)  del medesimo comma 2;   c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di  cui  al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del  decreto-legge  19  giugno 2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2015, n. 125;   d)  omessa  o  errata  indicazione  del  codice  di  Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del  corrispondente  quantitativo da  riportare  in  fattura  ai  sensi  del  decreto   del   Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  nonche'  secondo  le  modalita' indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;   e)  omessa  o  errata  indicazione  del   numero   e   data   della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture  emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali. Inoltre le pubbliche amministrazioni non possono comunque  rifiutare  la fattura nei casi in  cui  gli  elementi  informativi  possono  essere corretti mediante le procedure di variazione di cui  all'articolo  26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

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