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Si segnala che con comunicato 1° aprile 2021 pubblicato in G.U. n. 79 del 1° aprile 2021 è stata data notizia della mancata conversione del decreto legge, restando ovviamente validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i rapporti giuridici sorti sulla base  del  medesimo  decreto-legge  30 gennaio 2021, n. 7   In G.U. n. 24 del 30.01.2021 è stato pubblicato il d.l. 30 gennaio 2021, n. 7 recante "Proroga  di  termini  in  materia   di   accertamento,   riscossione, adempimenti  e  versamenti  tributari,  nonche'   di   modalita'   di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" nel quale:   a) l'art. 157 d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni in l. n. 77/2020 viene modificato come segue:   1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  gli  atti  di  accertamento,  di  contestazione,  di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti  di  imposta,  di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi  entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1° gennaio e il 31 dicembre  2021,  salvo  casi  di  indifferibilita'  e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che richiedono il contestuale versamento di tributi.   In deroga a  quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli  atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni,  di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione  e  di  rettifica  e liquidazione, per i quali i termini  di  decadenza,  calcolati  senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67,  comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  scadono  tra  l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il  31  dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento  degli  adempimenti  fiscali  che  richiedono  il contestuale versamento di tributi.    2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al  comma  1,  non  si  procede  altresi'  agli   invii   dei   seguenti   atti, comunicazioni  e  inviti,  elaborati   o   emessi,   anche   se   non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:       a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;       b) comunicazioni di  cui  all'articolo  54-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;       c)  inviti  all'adempimento  di  cui  all'articolo   21-bis   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;       d) atti di accertamento  dell'addizionale  erariale  della  tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del  decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15 luglio 2011, n. 111;       e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche  di  cui  al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n.  53,  limitatamente  alle  Regioni  Friuli  Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;       f) atti di accertamento per omesso  o  tardivo  versamento  della tassa  sulle  concessioni  governative  per  l'utilizzo  di  telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 641.     2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di  cui  al  comma 2 sono notificati, inviati  o  messi  a  disposizione  nel  periodo compreso tra il 1° gennaio e il  31  dicembre  2021,  salvo  casi  di indifferibilita' e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di tributi. Restano ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.   2-bis.  Gli  atti, le comunicazioni e gli inviti di cui  al  comma  2  sono  notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il  1°  marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o  al  fine  del  perfezionamento  degli  adempimenti   fiscali   che richiedono il contestuale versamento di  tributi.  Restano  ferme  le disposizioni previste dall'articolo  1,  comma  640  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190.   3. I termini di decadenza per la notificazione  delle  cartelle  di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602, sono prorogati di un anno relativamente:       a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;       b)  alle  dichiarazioni  dei   sostituti   d'imposta   presentate nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli articoli 19 e 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917;       c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018,  per  le somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.   3.  I  termini  di decadenza per la notificazione delle cartelle di  pagamento  previsti dall'articolo  25,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:         a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per  le  somme che  risultano  dovute  a  seguito  dell'attivita'  di   liquidazione prevista dagli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;         b)  alle  dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta   presentate nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli articoli 19 e 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917;         c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.     4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono  dovuti,  se  previsti,  gli  interessi  per  ritardato pagamento  di  cui  all'articolo   6   del   decreto   del   Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio  2009,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale15  giugno  2009,  n.  136,  e  gli  interessi  per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021  e  la  data  di  notifica  dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di  cui  all'articolo  6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi  per  ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il  periodo  compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.   4.  Con  riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati  entro  il  28  febbraio 2022 non sono  dovuti,  se  previsti,  gli  interessi  per  ritardato pagamento  di  cui  all'articolo   6   del   decreto   del   Ministro dell'economia e  delle  finanze  21  maggio  2009,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno  2009,  n.  136,  e  gli  interessi  per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021  e  la  data  di  notifica  dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di  cui  all'articolo  6 del citato decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi  per  ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il  periodo  compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.    5. Al  fine  del  differimento  dei  termini  di  cui  al  presente articolo,  l'elaborazione  o   l'emissione   degli   atti   o   delle comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione  risultante dai  sistemi  informativi  dell'Agenzia  delle  entrate,  compresi  i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.     6. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate sono individuate le modalita' di  applicazione  del  presente articolo.     7.  Alle  minori  entrate  derivanti   dal   presente   articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede  ai sensi dell'articolo 265.     7-bis. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  non  si applicano alle entrate degli enti territoriali.     7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  "31 dicembre 2020". b) inoltre il comma 1 dell’art. 68 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 viene così sostituito “1. Con riferimento alle  entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini  dei  versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di  pagamento  emesse  dagli  agenti  della  riscossione, nonche'  dagli  avvisi  previsti  dagli  articoli   29   e   30   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti  oggetto  di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si  procede  al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di  cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” c) infine, è posticipato dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione degli  obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi  effettuati prima  di  tale  ultima  data dall'agente  della  riscossione per quanto concerne stipendi e pensione ai sensi dell’art. 152 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020;d) viene integralmente abrogato l’art. 1 d.l. n. 3/2021      Si segnala che con comunicato pubblicato in G.U. n. 66 del 17 marzo 2021 è stata data notizia della mancata conversione del decreto legge, restando ovviamente validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i rapporti giuridici sorti sulla base  del  medesimo  decreto-legge  15 gennaio 2021, n. 3.   E’ stato pubblicato in G.U. n. 11 del 15.1.2021 il d.l. 15 gennaio 2021, n. 3 recante “Misure urgenti  in  materia  di  accertamento,  riscossione,  nonche' adempimenti e versamenti tributari” il quale stabilisce che:   a)                  l’art. 157 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene  modificato come segue   1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  gli  atti  di  accertamento,  di  contestazione,  di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti  di  imposta,  di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di   cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi  entro   il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1° gennaio e il 31 dicembre  2021 tra il 1° febbraio 2021 e  il  31  gennaio 2022,  salvo  casi  di  indifferibilita'  e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che richiedono il contestuale versamento di tributi.     2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al  comma 1,  non  si  procede  altresi'  agli   invii   dei   seguenti   atti, comunicazioni  e  inviti,  elaborati   o   emessi,   anche   se   non  sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:       a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;       b) comunicazioni di  cui  all'articolo  54-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;       c)  inviti  all'adempimento  di  cui  all'articolo   21-bis   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;       d) atti di accertamento  dell'addizionale  erariale  della  tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del  decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15   luglio 2011, n. 111;       e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche  di  cui  al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28   febbraio 1983, n.  53,  limitatamente  alle  Regioni  Friuli  Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;       f) atti di accertamento per omesso  o  tardivo  versamento  della tassa  sulle  concessioni  governative  per  l'utilizzo  di  telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del  Presidente   della Repubblica 26 ottobre 1972 ,n. 641.     2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di  cui  al  comma 2 sono notificati, inviati  o  messi  a  disposizione  nel  periodo compreso tra il 1° gennaio e il  31  dicembre  2021 tra il 1° febbraio 2021  e  il  31  gennaio 2022,  salvo  casi  di indifferibilita' e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di tributi. Restano ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.     3. I termini di decadenza per la notificazione  delle  cartelle  di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,   sono prorogati di un anno sono prorogati di tredici mesi relativamente:       a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;       b)  alle  dichiarazioni  dei   sostituti   d'imposta   presentate nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli articoli 19 e 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917;       c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018,  per  le somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.   […]   b)                  l’art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 viene modificato come segue “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non  tributarie,  sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo  dall'8  marzo al 31 dicembre 2020 2020  al  31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli agenti  della  riscossione,  nonche'  dagli  avvisi  previsti   dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I  versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione  entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non si procede al rimborso  di  quanto  gia'  versato.  Si  applicano  le disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  24 settembre 2015, n. 159”   c)                   viene modificato l’art. 152 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 come segue “1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del presente decreto e il 31 dicembre 2020 31 gennaio 2021 sono sospesi gli  obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi  effettuati prima  di  tale  ultima  data dall'agente  della  riscossione  e  dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  aventi  ad  oggetto  le  somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'  relative  al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute  a  causa  di licenziamento, nonche'  a  titolo  di  pensione,  di  indennita'  che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.  Le somme  che avrebbero dovuto essere accantonate  nel  medesimo  periodo non  sono sottoposte a vincolo di indisponibilita'  e  il  terzo  pignorato  le rende fruibili al debitore esecutato,  anche  se  anteriormente  alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sia  intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano  fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata  in  vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e  non  sono rimborsate le somme  accreditate,  anteriormente  alla  stessa  data, all'agente della riscossione e ai soggetti di  cui  all'articolo  52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;   d)                  slittamento dell’entrata dell’imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo con termine di presentazione della relativa dichiarazione al 30 aprile 2021

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