Salta al contenuto principale
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 128 del 31.5.2021 la legge 28 maggio 2021, n. 76 di conversione con modificazioni del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi pubblici” (G.U. n. 79 del  1.4.2021) con il quale si dettano le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 nel periodo compreso tra il 7 aprile ed il 30 aprile 2021. Ecco le principali disposizioni:   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE )       In linea generale trovano applicazione le disposizioni del d.P.C.M. 2 marzo 2021 fatto salvo qui di seguito diversamente previsto (art. 1, comma 1);   b)      nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona “gialla” si applicano le misure stabilite per la zona “arancione” (art. 1, comma 2);   c)        le misure stabilite per la zona “rossa” si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile (art. 1, comma 4);   d)      i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave (art. 1, comma 5);   e)      nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona “arancione”, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa (art. 1, comma 6);   ACCESSO ALLE RSA Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto e' ripristinato l'accesso, su  tutto  il  territorio nazionale, di familiari  e  visitatori  muniti  delle  certificazioni verdi COVID-19 a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite  (RSA),  hospice,  strutture  riabilitative   e   strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e  in  quelle  socio-assistenziali,  secondo  le  linee  guida definite con l'ordinanza del Ministro della  salute  8  maggio  2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni  sanitarie   delle   predette   strutture   si   conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla  prevenzione  del contagio da COVID-19 (art. 1-bis)   SCUOLA f)        è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, senza possibilità di deroga da parte delle Regioni e delle Province autonome (art. 2, comma 1);   g)       nella zona “rossa” le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza (art. 2, comma 2, primo periodo);   h)      mentre nelle zone “gialla” e “arancione” le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza (art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo);   SCUDO PENALE PER I VACCINI  i)        per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (art. 3). Durante  lo  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 i fatti di cui agli articoli 589  e  590 del  codice  penale,  commessi  nell'esercizio  di  una   professione sanitaria e che trovano causa nella  situazione  di  emergenza,  sono punibili solo nei casi di colpa grave.   Ai fini della valutazione del  grado  della  colpa,  il  giudice tiene conto, tra i fattori che  ne  possono  escludere  la  gravita', della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento delfatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulleterapieappropriate,nonche' della  scarsita'  delle  risorse  umane  e  materiali   concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da  trattare,  oltre  che del minor grado di esperienza e  conoscenze  tecniche  possedute  dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza (art. 3-bis)       OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO (art. 4) j)        Non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le  professioni  sanitarie  e  gli  operatori  di  interesse  sanitario  che  svolgono  la  loro  attività  nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi   professionali   sono   obbligati   a   sottoporsi   a   vaccinazione   gratuita   per   la   prevenzione dell’infezione  da  SARS-CoV-2.  La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  all’esercizio  della professione  e  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  lavorative  rese  dai  soggetti  obbligati.  La vaccinazione è  somministrata  nel  rispetto  delle  indicazioni  fornite  dalle  regioni,  dalle  province autonome  e  dalle  altre  autorità  sanitarie  competenti,  in  conformità  alle  previsioni  contenute  nel piano. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in  relazione  a  specifiche  condizioni  cliniche  documentate, attestato dal medico di medicina generale.   MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO DEL VACCINO ANTISARS-COV-2 PER I SOGGETTI CHE VERSINO IN CONDIZIONI DI INCAPACITÀ NATURALE (art. 5) k)       Quando la persona in stato di incapacità naturale non  è  ricoverata  presso  strutture  sanitarie  assistenziali  o  presso  analoghe  strutture,  comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato   ATTIVITA’ GIUDIZIARIA (art. 6) l)        le disposizioni di cui all’artt. 23, 23-bis, 23-ter, 24 e26 d.l. n. 176/2020 convertito con l. n. 176/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 luglio 2021 (comma 1);   m)    parimenti le disposizioni sul processo amministrativo di cui all’art. 1, comma 4 d.l. n. 28/2020 convertito in l. n. 70/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 luglio 2021. Ricordiamo che tale disposizioni stabilisce che “può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica” (comma 1, lett. e);   n)      per quanto concerne il processo tributario le disposizioni dell’art. 27 , comma 1 d.l. n. 176/2020 convertito con l. n. 176/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 luglio 2021 indistintamente per tutto il territorio nazionale. Ricordiamo che tale comma stabilisce che “lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario” (comma 1, lett. b);   o)      per quanto concerne la giustizia contabile le disposizioni di cui all’articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 continuano ad applicarsi fino al 31 luglio 2021 (comma 2 e si veda anche il comma 3);   ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI (art. 7) p)      I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all’articolo 31,  comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto   DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (art. 8, comma 4)   q)       Le disposizioni dell’art. 106 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti vigenti fino al 31 luglio 2021 trovano applicazione anche agli enti del terzo settore;     MISURE DI SEMPLIFICAZIONI PER L’ESPLETAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI PER IL PERSONALE NON IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO (art. 10)         Sono state pubblicate in G.U. n. 86 del 10.4.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute 9 aprile 2021 con le quali sono state stabilite le nuove classificazioni cromatiche regionali di alcune regioni italiane: - Sardegna passa in zona "rossa" per i prossimi 15 giorni a decorrere dal  12 aprile 2021; - Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana invece passano in zona "arancione".        Sono state pubblicate in G.U. n. 81 del 3.4.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute 2 aprile 2021 con le quali sono state stabilite le seguenti classificazioni cromatiche regionali: - Marche e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano dal 6 aprile 2021 sono classficate come zone "arancioni"; - Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta invece sono classificate come zone "rosse" a partire dal 6 aprile 2021 e per i successivi quindici giorni.   In G.U. n. 81 del 3.4.2021 con ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021 sono emenate ulteriori disposizioni per i viaggi da e per l'estero vigenti nel periodo 7-30 aprile 2021 e più precisamente: - le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021 regolante l'ingresso in Italia dagli Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono prorogate fino al 30 aprile 2021 (art. 1); - le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021 regolante l'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile, sono prorogate fino al 30 aprile 2021 (art. 2); - agli spostamenti da e per l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come integrata dalle disposizioni di  cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021 (art. 3)

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355