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E’ pubblicata in G.U. n. 49 S.O. del 28.2.2022 la l. 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione con modificazione del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” il cosiddetto “Mille proroghe 2022” (G.U. n. 309 del 31.12.2021). Ecco le principali proroghe:   a)   sono prorogati una serie di termini in materia di assunzioni del pubblico impiego. Si segnala il particolare il comma 28-bis in materia di validità di titoli di studio esteri per la partecipazione di pubblici concorsi in Italia “Sino all’adozione di una regolamentazione della materia da parte dell’Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici  destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell’istruzione ovvero del Ministero dell’università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l’onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell’università e della ricerca ovvero al Ministero dell’istruzione […]” (art. 1);   b)   in materia di appalti pubblici viene stabilito che “In conseguenza dell’ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all’indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni del codice dei contratti pubblici, nel settore merceologico “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell’obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” (art. 1 comma 1-quinquies);   c)    i  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi, presentati dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 2-ter)   d)      le modalità di convocazione, di voto, e di conferimento delle deleghe per le assemblee societarie introdotte dall’art. 106 del d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 sono prorogate al 31 luglio 2022 (art. 3, comma 1);   e) sono apportate modifiche nell’ambito della normativa antiriciclaggio. In particolare, viene previsto (art. 3, comma 1 e comma 6-septies): - una nuova modalità di espletamento dell’adeguata verifica all’art. 19: “4-ter) per i clienti già  identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell’Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all’obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente”; - ulteriori garanzia a tutela della segretezza dei segnalanti delle cosiddette SOS, con la previsione di un reato specifico di rivelazione dell’identità del segnalante; - torna a 3.000€ la soglia di utilizzo del contante fino al 31.12.2022, per poi scendere a 1.000€;   f)  per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli  2446,  secondo  e  terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e  2482-ter  del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli  articoli  2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (art. 3, comma 1-ter);   g) è prorogato a tutto il 2022 il blocco degli adeguamenti ISTAT dei canoni dovuti dalle PP.AA. e dalle autorità indipendenti (art. 3, comma 3);   h)       l’incremento dell’anticipazione del 30% prevista ai sensi del combinato disposto dell’art. 35 d.lgs. n. 50/2016 e 207 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 è prorogata al 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 4);   i)    nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (art. 3, comma 5-bis);   j)   a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (art. 3, comma 5-quinquies);   k)  la proroga della sospensione dei termini previsti dalla nota II-bisall'articolo  1 della Tariffa parte prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131, nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23  dicembre  1998,  n. 448,  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta  per  il riacquisto della prima casa, è prolungata al 31 marzo 2022 (art. 3, comma 5-septies);   l)  sono prorogati i termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 (art. 3-quater);   k) le disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi sono prorogate al 30 giugno 2022 (art. 3-quinquies);   l)   viene precisato che in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio, le asseverazione di congruità delle spese di cui all’art. 121, comma 1-ter, lett. b) d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 3-sexies);   m) l’obbligo di pubblicazionesui propri siti internet per a) i soggetti ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio  1986, n. 349; b) i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo  6 settembre 2005, n. 206; c) le associazioni, Onlus e fondazioni;  d) le cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale  e  privi di natura corrispettiva dal 30.06.2022 al 1.1.2023 (art. 3-septies)    n) nelle more dell'avvio delle procedure volte al  prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del  Servizio  sanitario nazionale,  il  termine   di   validita'   dell'iscrizione   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12  febbraio  2018,  e'  prorogato fino  alla  pubblicazione,  nell'anno  2022,  dell'elenco   nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022 (art. 4, comma 3);   o) proroga dei termini in materia di istruzione e università (artt. 5-6);   p)   viene prorogato il termine del regime transitorio per potersi iscrivere all’albo delle giurisdizioni superiori da nove a dieci anni e sempre di un anno l’attuale sistema di accesso alla professione forense (art. 8, commi 4-ter e 4-quinquies);   q)   sono introdotte nuove disposizioni circa l’utilizzo dei monopattini elettrici (art. 10, comma 1-quater);   r)   disposizioni concernenti le concessioni rilasciate nei porti (art. 10, comma 3-sexiesdecies);   s)      il  termine  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  del  decreto legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  materia  di  sorveglianza radiometrica  su  materiali,  o  prodotti  semilavorati  metallici  o prodotti in metallo, e' prorogato di ulteriori 60 giorni (art. 11, comma 5);   t)   la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già concluse eventuali procedure per l’assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni sono già stati sottoscritti nuovi contratti (art. 12, comma 2-bis)   u)    le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8 e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1,  2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  in  materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla  data del 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  non  si   applicano   ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata  tra  il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022 (art. 16, commi 1 e 2);    v)      in materia di processo tributario la previsione secondo la quale “lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio” di cui all’art. 27, comma 1, primo periodo d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020 è prorogata fino al 30 aprile 2022. Per la Corte dei Conti la proroga, invece, è fissata al 31 marzo 2022  (art. 16, commi 3, 6 e 7);    z)    per quanto concerne il processo amministrativo la previsione di cui all’art. 7-bis d.l. n. 105/2021 convertito in l. n. 126/2021 secondo la quale “in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all’articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’ allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” è prorogata al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 5).

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