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Con la l.21 giugno 2022, n. 78 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" in G.U. n.146 del 24-6-2022 il Governo viene delegato entro il termine di sei mesi per riordinare la disciplina degli appalti pubblici ai seguenti principi:   a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle  direttive europee, mediante l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle  direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilita' delle misure a  tutela  del lavoro, della sicurezza, del contrasto al  lavoro  irregolare,  della legalita' e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura  alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei  mercati dei  lavori,  dei  servizi  e  delle   forniture,   con   particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto  delle specificita' dei contratti nei settori speciali  e  nel  settore  dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonche' di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della  disciplina secondaria,  in  relazione  alle  diverse  tipologie   di   contratti pubblici, ove necessario;   b)   revisione   delle   competenze   dell'Autorita'    nazionale anticorruzione  in  materia  di  contratti  pubblici,  al   fine   di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di  supporto  alle stazioni appaltanti;   c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in  materia  di qualificazione  delle  stazioni  appaltanti,  afferenti  ai   settori ordinari e ai  settori  speciali,  al  fine  di  conseguire  la  loro riduzione numerica,  nonche'  l'accorpamento  e  la  riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti  ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle  modalita' di monitoraggio  dell'accorpamento  e  della  riorganizzazione  delle stazioni  appaltanti;  potenziamento  della  qualificazione  e  della specializzazione del personale operante  nelle  stazioni  appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare  riferimento  alle  stazioni  uniche  appaltanti  e  alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali;   d) previsione, al fine di favorire  la  partecipazione  da  parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di  impresa,  nel  rispetto  dei  principi  unionali  di  parita'  di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici,  della possibilita' di procedere alla suddivisione degli  appalti  in  lotti sulla base di criteri qualitativi  o  quantitativi,  con  obbligo  di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione,  nonche' del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con  i principi dello Small Business Act, di cui  alla  comunicazione  della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25  giugno  2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimita';   e) semplificazione  della  disciplina  applicabile  ai  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  di  importo  inferiore  alle soglie  di  rilevanza  europea,  nel   rispetto   dei   principi   di pubblicita', di trasparenza, di concorrenzialita', di  rotazione,  di non discriminazione, di proporzionalita', nonche' di economicita', di efficacia e di imparzialita' dei procedimenti  e  della  specificita' dei contratti nel settore dei beni culturali, nonche' previsione  del divieto per le stazioni  appaltanti  di  utilizzare,  ai  fini  della selezione degli operatori da invitare alle  procedure  negoziate,  il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;   f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi  e  digitali,  in  innovazione  e ricerca nonche' in innovazione sociale, anche al fine  di  conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,  adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre  2015,  e di incrementare il  grado  di  ecosostenibilita'  degli  investimenti pubblici e delle attivita' economiche secondo i  criteri  di  cui  al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a  garantire  il  rispetto dei   criteri   di   responsabilita'    energetica    e    ambientale nell'affidamento  degli  appalti  pubblici   e   dei   contratti   di concessione, in particolare  attraverso  la  definizione  di  criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e  valorizzati  economicamente  nelle  procedure  di   affidamento,   e   l'introduzione   di   sistemi   di rendicontazione degli  obiettivi  energetico-ambientali;  in  seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in  materia  di  criteri ambientali minimi, previsione di un  periodo  transitorio  con  tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione;   g) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione  alle  diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di  revisione dei  prezzi  al  verificarsi  di  particolari  condizioni  di  natura oggettiva  e  non   prevedibili   al   momento   della   formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal  rinnovo dei contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  sottoscritti  dalle associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,  applicabili  in  relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni  da  eseguire  anche  in maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti  dal suddetto meccanismo di revisione dei  prezzi  siano  a  valere  sulle risorse disponibili  del  quadro  economico  degli  interventi  e  su eventuali altre risorse disponibili per  la  stazione  appaltante  da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;   h) previsione della facolta',  per  le  stazioni  appaltanti,  di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto ea quelle di concessione a operatori economici il cui  scopo  principale sia  l'integrazione  sociale  e  professionaledellepersonecon disabilita' o svantaggiate; previsione dell'obbligo per  le  stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi  e  inviti,tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali,  e  nel  rispetto  dei   principi   dell'Unione   europea, specifiche  clausole  sociali  con  le  quali  sono  indicati,   come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:   1)  garantire  la  stabilita'   occupazionale   del   personale impiegato; 2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi  nazionali e territoriali di settore, tenendo conto,  in  relazione  all'oggetto dell'appalto  e  alle  prestazioni  da  eseguire  anche  in   maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori  e  dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano nazionale, nonche' garantire le stesse tutele economiche e  normative per   i   lavoratori   in   subappaltorispettoaidipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;   3) promuovere meccanismi e strumenti anche di  premialita'  per realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate;   i) promozione, nel rispetto  del  diritto  europeo  vigente,  del ricorso da parte delle stazioni appaltanti  a  forniture  in  cui  la parte di prodotti originari di Paesi terzi che  compongono  l'offerta non  sia  maggioritaria  rispetto  al  valore  totale  dei  prodotti; previsione,  nel  caso  di  forniture  provenienti   da   Paesi   non appartenenti all'Unione  europea,  di  misure  atte  a  garantire  il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti  dei  lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;   l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attivita' professionali, salvo  che  in  casi  eccezionali  e  previa  adeguata motivazione;   m) riduzione e certezza dei  tempi  relativi  alle  procedure  di gara, alla stipula dei  contratti,ancheattraversocontratti-tipo predisposti  dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  sentitoil Consiglio   superioredeilavoripubblicirelativamenteai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria  e  architettura,  e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione  e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della  Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici  e  del  fascicolo  virtuale dell'operatore economico,  il  superamento  dell'Albo  nazionale  dei componenti delle commissioni  giudicatrici,  il  rafforzamento  della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti  partecipanti,  nonche'  di  quelli  relativi  al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti  in  favore  degli operatori  economici,  in  relazione  all'adozione  dello  statodi avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle fornituree dei servizi;   n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere  le  regole  di  partecipazione  chiare  e  certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito  professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva  2014/24/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;   o)  revisione  e  semplificazione  della  normativa  primaria  in materia di programmazione, localizzazione  delle  opere  pubbliche  e dibattito  pubblico,  al  fine  di   renderelerelativescelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della  comunita',nonche'di rendere piu' celeri e meno conflittuali le procedure  finalizzate  al raggiungimento  dell'intesa  fra  i  diversi   livelliterritoriali coinvolti nelle scelte stesse;   p)  previsione,  in  caso  di  affidamento  degli  incarichi   di progettazioneapersonaleinternoalleamministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di  natura  professionale,  con  oneri  a carico delle medesime amministrazioni;   q)  semplificazione  delle  procedure  relative  alla   fase   di approvazione dei  progetti  in  materia  di  opere  pubbliche,  anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai  finidi una loro riduzione, lo snellimento  delle  procedure  di  verifica  e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione  e dell'attivita' del Consiglio superiore dei lavori pubblici;   r) definizione,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e concorrenzialita' e tenuto conto delle  esigenze  di  semplificazione richieste dalla specificita' dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e  sviluppo  da  parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni  dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;   s) revisione e  semplificazione  del  sistema  di  qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formalee sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze tecniche e professionali,   dell'adeguatezzadell'attrezzaturatecnicae dell'organico, delle attivita' effettivamente eseguite e del rispetto della  legalita',  delle  disposizioni  relative   alla   prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e  al  contrasto della discriminazione  di  genere,  anche  attraverso  l'utilizzo  di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede  di qualificazione degli operatori nelle  singole  procedure  di  gara  e considerando la specificita' del settore dei beni culturali;   t) individuazione delle ipotesi in  cui  le  stazioni  appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione  delle  offerte  e tipizzazione  dei  casi  in  cui  le  stazioni   appaltanti   possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilita' di escludere, per  i  contratti  che  non abbiano carattere transfrontaliero, le  offerte  anomale  determinate sulla base di meccanismi e metodi  matematici,  tenendo  conto  anche della specificita' dei contratti nel settore  dei  beni  culturali  e prevedendo in  ogni  caso  che  i  costi  della  manodopera  e  della sicurezza  siano  sempre  scorporati  dagli  importi  assoggettatia ribasso;   u)  ridefinizione  della  disciplina  delle  varianti  in   corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo,  in  relazione alla  possibilita'  di  modifica  dei  contratti  durantelafase dell'esecuzione;   v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione  ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,  nonche'  a quelli di servizio ad alta intensita' di manodopera, periqualii bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole  sociali  volte  a  promuovere  la  stabilita' occupazionale  del  personale  impiegato,  prevedendo  come  criterio utilizzabile  ai  fini  dell'aggiudicazioneesclusivamentequello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;   z) forte incentivo al ricorso a procedure  flessibili,  quali  il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le  procedure per l'affidamento di accordi quadro e le  procedure  competitive  con negoziazione, per la stipula di contratti  pubblici  complessi  e  di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialita'; aa)  razionalizzazione,  semplificazione,   anche   mediante   la previsione di contratti-tipo e di  bandi-tipo,  ed  estensione  delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di  progetto  e  alla  locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita', anche al  fine di  rendere  tali  procedure  effettivamente   attrattive   per   gli investitori professionali, oltre che per gli  operatori  del  mercato delle  opere  pubbliche  e  dell'erogazione  dei  serviziresiin concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicita' degli atti;   bb) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione  di contratti segretati o che esigono particolari misure di  sicurezza  e specificazione delle relative modalita' attuative;   cc) revisione del sistema  delle  garanzie  fideiussorie  per  la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo  una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibilita' di sostituire le stesse mediante  l'effettuazione  di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo delcontrattoin occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;   dd) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito  di applicazione oggettivo  delle  direttive  europee  e  semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;   ee) individuazione delle ipotesi in cui  le  stazioni  appaltanti possono ricorrere all'affidamento  congiunto  della  progettazione  e dell'esecuzione  dei  lavori,  fermi  restando  il   possesso  della necessaria qualificazione  per  la  redazione  dei  progetti  nonche' l'obbligo di indicare  nei  documenti  di  gara  o  negli  inviti  le modalita' per la corresponsione  diretta  al  progettista,  da  parte delle  medesime  stazioni  appaltanti,  della  quota   del   compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in sede di  offerta  dall'operatore  economico,  al  netto  del  ribasso d'asta; ff) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti  salvi i  principi  europei  in  materia  di   affidamento   in   house,   e razionalizzazione della disciplina sul controllo  degli  investimenti dei  concessionari  e  sullo  stato  delle  opere  realizzate,  fermi restando gli obblighi dei concessionari  sulla  corretta  e  puntuale esecuzione   dei   contratti,   prevedendo   sanzioni   proporzionate all'entita' dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso  di inadempimento grave;   gg) razionalizzazione della disciplina concernente  le  modalita' di affidamento dei contratti da parte  dei  concessionari,  anche  al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi  di interesse economico generale; disciplina delle concessioni in  essere alla data di entrata in vigore dei  decreti  legislativi  attuativi e non affidate con la  formula  della  finanza  di  progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il  diritto dell'Unione europea, con specifico  riguardo  alle  situazioni  nelle quali  sussiste  l'obbligo,  secondo   criteri   di   gradualita'   e proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto   concessionario,   dell'epoca   diassegnazionedella concessione, della sua durata, del  suo  oggetto  e  del  suo  valore economico, di  affidare  a  terzi,  mediante  procedure  di  evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilita' e la salvaguardia delle professionalita' del personale impiegato;   hh) razionalizzazione della disciplina concernente  i  meccanismi sanzionatori e  premiali  finalizzati  a  incentivare  la  tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione;   ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di  pagamento da parte delle stazioni appaltanti  del  corrispettivo  contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;   ll) estensione e rafforzamento dei metodi  di  risoluzione  delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto. Il comma 4 dell'art. 1 stabilisce l'iter di attuazione dei decreti legislativi.

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