E' stata pubblicata in G.U. n. 320 del 28.12.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute 24 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si è stabilito che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attivita' didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attivita' e' erogata tramite la didattica digitale integrata"
E' stata pubblicata in G.U. n. 238 del 25.9.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 15 settembre 2020, n. 702 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale, tra l'altro, l fine di consentire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021,si dispone che:
- gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attivita' didattiche anche in deroga agli articoli 27 (durata) e 42 (destinazione d'uso) della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attività didattica o educativa è sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica
E' stato pubblicato in G.U. n. 223 dell'8.9.2020 il d.l. 8 settembre 2020, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Tra le varie disposizioni introdotte si prevede che Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Per i periodi di congedo fruiti e' riconosciuta, in luogo della retribuzione un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Con atto del Ministero dell'Istruzione del 26 giugno 2020 è stato adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
E' stato convertito in l. 6.6.2020, n. 41 (G.U. n. 143 del 6.6.2020) il d.l. n. 22/2020 recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica». ll provvedimento, tra l'altro, stabilisce misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 nonché per l'ordinato avviodell'anno scolastico 2020/2021, stabilendosi tra l'altro che in corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettivita' delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.