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E' stata pubblicata in G.U. n. 320 del 28.12.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute 24 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si è stabilito che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme flessibili nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica,  ai  sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al  15  gennaio  2021, sia garantita l'attivita' didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attivita' e'  erogata tramite la didattica digitale integrata"   E' stata pubblicata in G.U. n. 238 del 25.9.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 15 settembre 2020, n. 702 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale, tra l'altro, l fine di consentire l'avvio  dell'anno  scolastico  2020-2021,si dispone che:   - gli enti locali possono stipulare contratti di  locazione  per  spazi ulteriori da destinare allo svolgimento  delle  attivita'  didattiche anche in deroga agli articoli 27 (durata) e 42 (destinazione d'uso) della legge 27 luglio 1978,  n. 392; - la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attività didattica o educativa è sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica       E' stato pubblicato in G.U. n. 223 dell'8.9.2020 il d.l. 8 settembre 2020, n. 111 recante "Disposizioni  urgenti  per  far  fronte  a   indifferibili   esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Tra le varie disposizioni introdotte si prevede che Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere  la  prestazione di  lavoro  in  modalita'  agile  per  tutto  o  parte  del   periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio  convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di  prevenzione della  ASL  territorialmente  competente  a   seguito   di   contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.   Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa essere svolta in modalita'  agile  e  comunque  in  alternativa  alla misura  di  cui  al  comma  1,  uno  dei  genitori,  alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della  ASL territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosi all'interno del plesso scolastico.   Per i periodi  di  congedo  fruiti  e' riconosciuta, in luogo della retribuzione un'indennita'  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione  del  comma  2  del  medesimo  articolo.  I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.     Con atto del Ministero dell'Istruzione del 26 giugno 2020 è stato adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021   E' stato convertito in l. 6.6.2020, n. 41 (G.U. n. 143 del 6.6.2020) il d.l. n. 22/2020 recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica». ll provvedimento, tra l'altro, stabilisce misure urgenti per gli esami  di  Stato  e  la  regolare  valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 nonché per l'ordinato avviodell'anno scolastico 2020/2021, stabilendosi tra l'altro che in corrispondenza della sospensione delle  attivita'  didattiche in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a disposizione, potendo anche disporre per  l'acquisto  di  servizi  di connettivita'  delle  risorse  di  cui  alla  Carta  elettronica  per l'aggiornamento e la formazione del docente di  cui  all'articolo  1, comma 121, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107.

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