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In G.U. n. 96 del 26.4.2018 è stato pubblicato il d.m. 8 marzo 2018, n. 37 recante modifiche  al  decreto  10  marzo  2014,  n.  55, concernente la determinazione dei parametri per la  liquidazione  dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Si riportano gli articoli del d.m. n. 55/2014 aggiornati ed integrati con il testo del decreto (in corsivo parole mentre in carattere barrato quelle espunte): - art. 4 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) 1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio  dell'attivita'  prestata, dell'importanza,  della  natura,  della  difficolta'  e  del   valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente,  dei  risultati conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni giuridiche  e  di  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta' dell'affare   si    tiene    particolare    conto    dei    contrasti giurisprudenziali,  e  della  quantita'   e   del   contenuto   della corrispondenza che risulta essere stato necessario  intrattenere  con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene  conto  dei  valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento possono essere aumentati di  regola  sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in  ogni  caso  non oltre il 50 per cento. Per la fase  istruttoria  l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al  70 per cento diminuzione  in  ogni caso non oltre il 70 per cento. 1-bis.  Il  compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1  e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento  quando  gli  atti depositati  con  modalita'  telematiche  sono  redatti  con  tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione  e, in  particolare,  quando  esse   consentono   la   ricerca   testuale all'interno  dell'atto  e  dei   documenti   allegati,   nonche'   la navigazione all'interno dell'atto.   2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti  aventi  la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  20  per cento 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del  5  per  cento 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un  massimo  di  venti.  La disposizione di cui al periodo  precedente  si  applica  quando  piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel  caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti.   3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale  e  nel  divorzio  a  istanza  congiunta,  il compenso e' liquidato di regola con  una  maggiorazione  del  20  per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza  di  un  solo soggetto.   4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di posizione  processuale dei vari soggetti, la  prestazione  professionale  nei  confronti  di questi non comporta l'esame di specifiche  e  distinte  questioni  di fatto  e  di  diritto,  il  compenso   altrimenti   liquidabile   per l'assistenza di un solo soggetto e' di  regola  ridotto  del  30  per cento e' ridotto in misura  non  superiore al 30 per cento. […] 10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al  Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio  e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti  motivi aggiunti Art. 10 (Procedimenti arbitrali rituali e irrituali) 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli  arbitri sono  a ciascun arbitro è di regola dovuti i compensi previsti dovuto il compenso previsto sulla  base  dei  parametri numerici di cui alla tabella allegata.     2. Agli avvocati chiamati  a  difendere  in  arbitrati,  rituali  o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2. Art. 12 (Parametri generali per la determinazione dei compensi) 1.  Ai  fini  della  liquidazione  del   compenso   spettante   per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della  natura, della complessita' del procedimento,  della  gravita'  e  del  numero delle imputazioni, del numero e della  complessita'  delle  questioni giuridiche e di  fatto  trattate,  dei  contrasti  giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi  cui  si  svolge  la  prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da  esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla  frequenza  di trasferimenti fuori dal luogo  ove  svolge  la  professione  in  modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto  avuto  anche  riguardo  alle conseguenze civili e alle  condizioni  finanziarie  del  cliente.  Si tiene altresi' conto del numero di  udienze,  pubbliche  o  camerali, diverse  da  quelle  di  mero  rinvio,   e   del   tempo   necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che,  in  applicazione  dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino  all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento possono essere aumentati  di  regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in  ogni  caso non oltre il 50 per cento.   2.  Quando  l'avvocato  assiste  piu'  soggetti  aventi  la  stessa posizione procedimentale o processuale,  il  compenso  unico  puo'  di  regola  essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  20  per cento 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del  5  per  cento 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un  massimo  di  venti fino ad un massimo di trenta.  La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni e' incrementato per  effetto  di riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro  piu'  parti un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto  o  di  diritto.  Quando,  ferma  l'identita'  di  posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale  non  comporta  l'esame  di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto  in  relazione ai diversi imputati soggetti e in rapporto  alle  contestazioni,  il  compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un  solo  soggetto  e'  di regola  ridotto  del  30  per  cento e'  ridotto  in misura non superiore al 30 per cento.  Per  le   liquidazioni   delle prestazioni svolte in favore di  soggetti  ammessi  al  patrocinio  a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n. 115, si tiene specifico conto della  concreta  incidenza  degli  atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. […] Art. 19 (Parametri generali per la determinazione dei compensi) 1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle caratteristiche, dell'urgenza, del  pregio  dell'attivita'  prestata, dell'importanza dell'opera, della natura,  della  difficolta'  e  del valore  dell'affare,  della  quantita'  e  qualita'  delle  attivita' compiute, delle condizioni  soggettive  del  cliente,  dei  risultati conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni giuridiche  e  in  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta' dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantita' e del contenuto della  corrispondenza  che risulta essere stato necessario intrattenere con  il  cliente  e  con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi  di  cui  alla tabella  allegata,  che,  in  applicazione  dei  parametri  generali, possono, di  regola,  essere  aumentati  fino  all'80  per  cento,  o diminuiti fino al 50 per cento possono  essere aumentati di regola sino all'80  per  cento,  ovvero  possono  essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento. Art. 20 (Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o  in  concomitanza con attivita' giudiziali) 1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o  in  concomitanza  con l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. 1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel  procedimento  di  mediazione  e nella procedura di negoziazione assistita e' di regola  liquidata  in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella Tabelle Sono sostituite le tabelle n. 22 (giudizi innanzi il Consiglio di Stato) nonché introdotta la tabella n. 25-bis (procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita) Entrata in vigore Il regolamento entrerà in vigore il 27 aprile 2018 e si applicherà alle liquidazioni a partire da quella data       In Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018 sono state pubblicate mediante Comunicato le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale Forense con la seduta del 22 settembre 2017 al Codice di deontologia forense. Di seguito sono indicate in barrato le parti soppresse ed in grassetto quelle aggiunte. Gli articoli modificati sono i seguenti: - 20 rubricato “Responsabilità disciplinare” “La  violazione  dei  doveri  di  cui  ai  precedenti  articoli  costituisce  illecito  disciplinare  perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice 1. La violazione dei doveri e delle regole  di  condotta  di cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla  legge  o  dalla  deontologia costituiscono illeciti disciplinari ex  art.  51  comma  1  legge  n. 247/2012. 2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi  tipizzate ai titoli II, III, IV, V,  VI  del  C.D.,  comportano  l'applicazione delle sanzioni  disciplinari  ivi  espressamente  previste;  ove  non riconducibili comportano l'applicazione delle  sanzioni  disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c e art.  53  legge  n.  247/2012  da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla  base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice deontologico. - 27 rubricato “Dovere di informazione” “«1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. 2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile  durata  del  processo  e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione; deve  inoltre  comunicare  in  forma scritta  a  colui  che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione,  distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge». Commi da 4 a 9 invariati.   E' stato finalmente pubblicato in G.U. n. 238 dell'11.10.2016 il d.m. 22 settembre 2016 recante "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato" che, pertanto, rende attuativo l'obbligo di stipula di un'assicurazione professionale e contro infortuni, invalidità permanente e temporanea di cui all'art. 12 d.lgs. 31.12.2012, n. 247. Il provvedimento entrerà in vigore tra un anno (11.10.2017) segnalando che ai sensi del comma 4 del precitato art. 12 l. n. 247/2012 il mancato rispetto dell'obbligo assicurativo alle condizioni minime statuite dal citato decreto ministeriale costituisce illecito disciplinare.   E' stato pubblicato in G.U. n. 213 del 12.9.2016 il d.m. 16 agosto 2016, n. 178 recante "Regolamento recante le disposizioni per la tenuta  e  l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli  dell'ordine  degli avvocati,  nonche'  in  materia  di   modalita'   di   iscrizione   e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei  provvedimenti adottati  in  tema  dai  medesimi  Consigli  dell'ordine,  ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge  31  dicembre  2012,  n.  247"   Con d.m. 17 marzo 2016, n. 70 recante "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" (G.U. n. 116 del 18.5.2016) viene disciplinata alla luce della nuova legge professionale il tirocinio che occorre svolgere per poter presentare la domanda di partecipazione all'esame di stato per l'accesso alla professione di avvocato. Ecco per sommi capi le principali catteristiche del tirocinio: -possibilità di espletamento del tirocinio contestualmente ad un rapporto di lavoro pubblico o privato purché vengano garantite all'attività di tirocinio almeno venti ore settimanali (art. 2); - oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della l. 247/2012 (art. 3, comma 3); - durata di 18 mesi (art. 4, comma 1); - possibilità di anticipare il tirocinio di sei mesi durante prima della conclusione degli studi universitari (art. 5); - possibilità di interrompere il tirocinio per più di sei mesi in casi determinati (art. 7).     Mediante il Comunicato del Consiglio Nazionale Forense pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2016 è stato modificato l'art. 35 (Dovere di corretta informazione) del Codice deontologico degli avvocati prevedendo includendo all'art. 35, primo comma, con l'inciso "quale che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse," che ora viene pertanto a mutarsi come segue "L'avvocato  che  da'  informazioni  sulla  propria  attivita' professionale, quali che siano i  mezzi  utilizzati  per  rendere  le stesse,  deve  rispettare   i   doveri   di   verita',   correttezza, trasparenza,  segretezza  e  riservatezza,  facendo  in   ogni   caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale".         E' stato pubblicato in G.U. n. 101 dle 22.5.2016 il d.m. 17.3.2016, n. 58 recante "Regolamento recante disciplina dell'attivita' di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari" emanato ai sensi dell'art. 44 l. n. 247/2012.   Con il d.m. Giustizia 4.2.2016, n. 23 recante "norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati" in G.U. n. 50 del 1.3.2016 sono state individuate le categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni di avvocati.   E' stato pubblicato sulla G.U. n. 261 del 16.10.2014 il nuovo Codice deontologico forense approvato nella seduta del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014. Entrerà in vigore il 15 dicembre 2014.   Pubblicato sulla G.U. n.77 del 2.4.2014 il d.m. 10 marzo 2014, n. 55  recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,  ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre  2012,  n.  247». Tante le novità introdotte nel decreto che si utilizzerà ogniqualvolta non sia stato stipulato in forma scritta un contratto di prestazione professionale tra cliente ed avvocato. Ecco le principali: - è previsto il pagamento "in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale" di "una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione", oltre alle spese eventualmente documentate (art. 2, comma 2); - i nuovi parametri sono ora vincolanti per il giudice non essendo stata riproposta la previsione contenuta nel d.m. 140/2012 (che resta in vigore per le altre professioni), secondo cui "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa"; - "il giudice tiene  conto  dei  valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase  istruttoria  l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento" (art. 4, comma 2); - "nel caso di responsabilita' processuale ai  sensi  dell'articolo 96 del  codice  di  procedura  civile,  ovvero,  comunque,  nei  casi d'inammissibilita'  o  improponibilita'  o   improcedibilita'   della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e'  ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni  esplicitamente  indicate nella motivazione, del 50 per  cento  rispetto  a  quello  altrimenti liquidabile" (art. 4, comma 9); - "le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e  a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non  superiore a euro 260.000,00, tenuto conto  dell'oggetto  e  della  complessita' della  controversia.  Qualora  la  causa  di  valore  indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati  utili,  anche  di  carattere  non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e  a  questi  fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00" (art. 5, comma 6); - "all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di  domiciliatario, spetta  di  regola  un  compenso  non  inferiore  al  20  per   cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate  per le fasi processuali che lo stesso  domiciliatario  ha  effettivamente seguito  e,  comunque,  rapportato  alle  prestazioni   concretamente svolte" (art. 8, comma 2); - "se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una  societa'  di avvocati si applica il compenso spettante a un  solo  professionista, anche se la prestazione e' svolta da piu' soci" (art. 8, comma 3); - è stata prevista un'apposita tabella per l'attività stragiudiziale (artt. 18-26); - "all'avvocato,   che   per   l'esecuzione   dell'incarico deve trasferirsi fuori  dal  luogo  ove  svolge  la  professione  in  modo prevalente,  e'  liquidato  il  rimborso  delle  spese  sostenute  e un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del  costo  del  soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un  albergo  quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10  per  cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese  di  viaggio,  in caso  di   utilizzo   di   autoveicolo   proprio,   e'   riconosciuta un'indennita' chilometrica pari di regola a un quinto del  costo  del carburante  al  litro,  oltre  alle  spese  documentate  di  pedaggio autostradale e parcheggio" (art. 27); - il decreto si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ossia il 3 aprile 2014 (artt. 28 e 29); - gli importi tabellari sono aumentati rispetto al d.m. 140/2012. Inoltre è previsto uno specifico emolumento per la fase cautelare nanti la giurisdizione amministrativa.     La Corte Costituzionale 7 novembre 2013, n. 261 conferma che il d.m. 140/2012 recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» trova applicazione anche alle attività professionali iniziate anteriormente alla sua entrata in vigore, allorché la liquidazione giudiziale avvenga successivamente in quanto "come anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione, a sezioni unite (sentenza n. 17405 del 2012), a conferma di un pregresso consolidato orientamento – che quel compenso costituisce un corrispettivo unitario, «che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita»; che, con riguardo in particolare alla prospettata violazione dell’art. 24 Cost., non è sostenibile che una generale riduzione delle tariffe forensi incida in senso limitativo dell’accesso dei cittadini alla giustizia e quindi del loro diritto di difesa, quando, a rigor di logica, la riduzione dei compensi agli avvocati dovrebbe, al contrario, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali; che, infine, quanto alla ipotizzata evenienza che, «pur avendo in ipotesi due avvocati posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso», trattasi, appunto, di una ipotesi astratta che comunque si risolve in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina denunciata, bensì a variabili accidentali legate alla sua applicazione, per cui manifestamente non sussiste neppure la violazione dell’art. 3 Cost., per tal profilo adombrata dai rimettenti".     E' stato pubblicato sulla G.U. n.105 del 7.5.2013 il d.m. 21 febbraio 2013, n. 46 recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro».     E' stato emanato il d.m. 8 febbraio 2013, n. 34 recante «Regolamento in materia di società per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183». Nessuna novità, ma: - confermata l'ammissibilità di qualsivoglia schema societario (richiamati interamente i Titoli V e VI del Libro V); - ammessi i soci di capitale

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