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Ricordiamo che l'art. 12 d.l. 7 maggio 2012, n. 52 convertito in l. 6 luglio 2012, n. 94 ha stabilito che le commissioni di gara in ambito di procedure di appalto pubbliche, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, aprono in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22.04.2013, n. 8 (confermata dalla successiva Adunanza Plenaria 27.06.2013, n. 16) ha chiarito che tale intervento è volto a salvaguardare la validità delle procedure di gara già in corso e per le quali alla data del 9 maggio 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge) "recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure". L'Adunanza Plenaria ha avuto modo di chiarire in proposito che "- il principio di pubblicità, pur di derivazione comunitaria, non è direttamente cogente ma ha un contenuto programmatico, restando perciò agli Stati membri la sua concreta declinazione in coerenza con altri valori, a cominciare da quello dell’affidamento incolpevole da parte dell’aggiudicataria che abbia confidato sulla vigenza di determinate regole procedimentali che, nella specie, nella maggior parte dei casi, prevedevano l’apertura dei plichi in seduta riservata; - con il citato art. 12, di conseguenza, è stata normata la regola di diritto definita dall’Adunanza plenaria ma è stato al contempo precisato che l’obbligo della seduta pubblica decorre dal 9 maggio 2012, confermando per il passato l’inesistenza di una disposizione cogente di tale contenuto; - questa disciplina transitoria ha lo scopo di evitare il travolgimento di numerosissime gare in corso, con i conseguenti oneri economici e amministrativi particolarmente gravosi nella presente fase di crisi economica; - né appare logico, si deve concludere, attribuire alla norma altra ratio; non vi sarebbe ragione infatti per un intervento normativo che obbliga all’apertura pubblica dei plichi soltanto a partire da una certa data «anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti», se non allo scopo di tenere esente dall’obbligo l’intervenuta, antecedente apertura dei plichi".     Nel caso di criterio di scelta dell'offerta economicamente vantaggiosa Cons. St., ad. plen. 31 luglio 2012, n. 31 "I principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che, qualora all’aggiudicazione debba procedersi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano effettuate in seduta pubblica anche laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria"

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