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T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 giugno 2016, n. 639 - Preliminarmente, è infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata da parte resistente. In materia va infatti condivisa la giurisprudenza prevalente a mente della quale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. a), c.p.a, la controversia avente ad oggetto l'efficacia di un accordo transattivo (cfr. ad es. Cass SSUU n. 2546\2011 e Tar Bari n. 1796\2011). Ricorre pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi della normativa predetta (prima ex art. 11, comma 5, l. n. 241 del 1990) nell'ipotesi in cui un Comune e dei privati stipulino un accordo transattivo con il quale si pattuisca, da una parte, che i privati rinuncino ad alcuni ricorsi promossi innanzi al T.A.R. avverso provvedimenti comunali volti alla realizzazione di interventi pubblici e, dall'altra, che il Comune assuma l'obbligo di approvare il progetto allegato all’accordo, diverso da quello oggetto dei ricorsi rinunciati. Nella specie, in particolare, l’accordo ha carattere procedimentale, teso a predeterminare il contenuto di provvedimenti amministrativi, approvativi dell’intervento come modificato. In ordine poi all’estensione di tale ipotesi generale di giurisdizione esclusiva la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziarne la portata ampia, in una lettura all’evidenza ragionevole tesa a garantire unicità di statuizione in tutti i casi in cui, come nella specie, oggetto della vertenza sia l’interpretazione, applicazione ed esecuzione dell’accordo procedimentale o sostitutivo, quale che sia la parte che agisce o che si reputi inadempiente. Nella specie, inoltre, nessun elemento ostativo può desumersi dalle conclusioni cui è giunto il Tribunale di Savona: sia in termini formali di vincolo delle relative statuizioni, peraltro parziali, in tema di estensione della giurisdizione; sia a fronte del limitato oggetto della questione azionata in sede di ricorso ex art. 702 bis cpc, rispetto alle domande proposte in questa sede. Peraltro, quale che sia la soluzione in tema di estensione della giurisdizione della g.a. in materia, nessun dubbio viene sollevato, nella specie – neppure da parte resistente –, in ordine alla cognizione domanda di annullamento degli atti impugnati, rientrante nella ordinaria sfera di cognizione di legittimità del g.a. ovvero nella sfera della giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma 1 lett. f) s. cod proc amm..   Interessante pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 12 aprile 2016, n. 7 il materia di delimitazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo cui "il carattere fondamentale del diritto nella specie azionato non può certo essere decifrato come un’eccezione innominata al perimetro della giurisdizione esclusiva.   La cognizione e la tutela dei diritti fondamentali, infatti, intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, non appare affatto estranea all’ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l’espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali.   Non solo, ma l’affermazione dell’estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa anche alla cognizione dei diritti fondamentali (peraltro ammessa, al punto 2.6, anche dalla Sezioni Unite nella sentenza più volte richiamata) non vale in alcun modo a sminuire l’ampiezza della tutela giudiziaria agli stessi assicurata, nella misura in cui al giudice amministrativo è stata chiaramente riconosciuta la capacità di assicurare anche ai diritti costituzionalmente protetti una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di riferimento (Corte Cost., sentenza 27 aprile 2007, n.140), che nessuna regola o principio generale riserva in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario.    4.4- Né, per altro verso, i confini della giurisdizione esclusiva possono intendersi ristretti o ridimensionati, in ragione della natura vincolata o tecnica dell’esercizio della potestà oggetto del giudizio (potendosi, nella fattispecie esaminata, sostenere che la stima delle ore di sostegno necessarie all’alunno disabile deve indefettibilmente fondarsi su un apprezzamento della gravità della sua patologia e delle coerenti esigenze dell’insegnamento di sostegno, secondo parametri scientifici e, perciò, cogenti).   E’ sufficiente, al riguardo, osservare che l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in determinate materia implica, evidentemente, una cognizione piena, e non limitata ai soli profili di esercizio discrezionale del potere, della controversie ad essa riferibili. Ne consegue che, là dove il diritto azionato postuli, per la sua completa realizzazione, l’espletamento di una potestà pubblica che si risolve nella verifica, sulla base di canoni medici o scientifici, dei presupposti per la sua attuazione, la potestà cognitoria del giudice amministrativo deve intendersi estesa anche allo scrutinio della correttezza del predetto apprezzamento, in quanto implicato dalla disamina della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, seppur nei limiti del sindacato relativo alla discrezionalità tecnica (Cons. St., sez. III, 12 aprile 2013, n.1989)"

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