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Sono stati pubblicati in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 i d.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 recante rispettivamente "Disposizioni in materia di abrogazione di  reati  e  introduzione  di illeciti con sanzioni pecuniarie civili,  a  norma  dell'articolo  2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67" e "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67". Ecco le principali novità del d.lgs. n. 7: a) abrogazione dei seguenti reati (art. 1): - falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); - falsità in foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.); - ingiuria (art. 594 c.p.); - sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); - appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.); b) sono apportate modifiche agli artt. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali), 489 (Uso di atto falso), 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri), 491 (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena), 491-bis (documenti informatici) e 493-bis (casi di perseguibilità a querela),  agli artt. 596, 597 e 599 (in materia di diffamazione ed ingiuria), nonché agli articoli da 635 a 635-quinquies in materia di danneggiamento (art. 2); c) introduzione delle sanzioni civili in luogo dei reati depenalizzati (artt. 3 e seguenti); Ecco le principali novità del d.lgs. n. 8: a) depenalizzazione generale per tutti i reati puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria (ammenda o multa). Inoltre si stabilisce che la depenalizzazione "si applica anche ai reati in esso  previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono  puniti  con  la  pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di reato" ad eccezione dei reati indicati nell'allegato al decreto tra i quali spiccano quelli in materia edilizia (art. 1); b) depenalizzazione (art. 2): - del reato di atti osceni in luogo pubblico di cui al primo comma dell'art. 597 c.p. e aumentato sensibile delle pene per la fattispecie di cui al comma 2 e analoga previstione è contenuta per l'art. 598 c.p. in materia di pubblicazioni e spettacoli osceni; - della contravvenzione di cui all'art. 652 c.p. (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto); - della contravvenzione di cui all'art. 661 c.p. (abuso della credulità popolare); - della contravvenzione di cui all'art. 668 c.p. (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive); - della contravvezione di cui all'art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio); c) sono previste ulteriori depenalizzazioni in materia, tra gli altri, di diritto d'autore (art. 171-quater)  (art. 3)

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