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Termine di proposizione del ricorso.   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 2 luglio 2020, n. 12 ha pronunciato i seguenti principi di diritto   "a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016; b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale; c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati’   Interesse ad agire La Corte giustizia UE, sez. VIII, 21 dicembre 2016 (C- 355/15, GesmbH) torna sulla legittimazione ad agire dell’impresa definitivamente esclusa, precludendo l'ammissibilità del ricorso avverso l’aggiudicazione all’altro concorrente da parte dell'impresa che sia stata esclusa dalla gara con provvedimento definitivo della stazione appaltante. Afferma la Corte che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 (c.d. direttiva ricorsi) dev’essere interpretato nel senso che esso "non osta a che a un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico con una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva sia negato l’accesso ad un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi e la conclusione del contratto, allorché a presentare offerte siano stati unicamente l’offerente escluso e l’aggiudicatario e detto offerente sostenga che anche l’offerta dell’aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa". In presenza di due soli concorrenti alla gara, il partecipante escluso, in sostanza, può contrastare le ulteriori decisioni della stazione appaltante (tra cui l'aggiudicazione) soltanto fintantoché la contestazione della propria esclusione è pendente.      Con l'interessante sentenza 8 agosto 2016, n. 258 il CGARS riafferma taluni principi fondamentali sull'interesse ad agire in via immediata avverso le clausole della lex specialis. Ivi si chiarisce infatti che: - la presentazione della domanda di partecipazione ad una gara di cui si sono contestate in sede giurisdizionale le regole non denota né comporta il venire meno del suo interesse alla decisione del gravame; - il bando di gara è impugnabile in via immediata non solo in relazione alle clausole escludenti, ma anche quando non consenta la formulazione di una seria e ponderata offerta, ossia in relazione "a clausole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile, o impongano obblighi contrari alla legge, o prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta, ma altresì in presenza di disposizioni abnormi o illogiche che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, o davanti a condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, o infine al cospetto di gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta"; - chi agisca in giudizio contro la lex specialis lamentandone un effetto lesivo immediato è gravato normalmente dall'onere di dimostrare l’allegata lesione, facendo constare come la legge di gara impedisca ogni seria partecipazione alla selezione, e ciò a fortiori quando chi abbia proposto un simile ricorso, in seguito, contraddicendo almeno in apparenza la propria impostazione, si determini a partecipare alla medesima gara;  - in difetto di una comprovata immediata lesione, le problematiche inerenti clausole della lex specialis "trovano la loro più corretta collocazione in un -eventuale- contenzioso a valle della procedura di gara, instaurato avverso l’aggiudicazione della relativa commessa".

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