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In G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018 è stato pubblicato il d.lgs. 31 dicembre 2017, n. 217 recante "Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al  Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto  2015,  n. 124, in materia di  riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche". Ecco le principali novità: a) viene cambiata la definizione di domicilio digitale “n-ter)domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico  eletto  presso   un servizio di posta elettronica certificata o un  servizio  elettronico di recapito certificato qualificato, come  definito  dal  regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio  in materia di identificazione elettronica e  servizi  fiduciari  per  le transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga   la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido  ai  fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;”. In particolare sono state soppresse le parole riguardanti al fatto che il sistema deve consentire “la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea” (art. 1); b) estensione del CAD ai  gestori  di  servizi  pubblici,  ivi  comprese  le  societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, nonché alle societa' a controllo pubblico come definite dal d.lgs. n. 175/2016, escluse le società pubbliche quotate che non erogano servizi di interesse pubblico (art. 2); c) vengono abrogati i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies dell'art. 4 che così statuivano (art. 3): - 1-quater.  La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento. - 1-quinquies.  Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64. - 1-sexies.   Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis; d) viene introdotto (art. 5): - il diritto di accedere on line ai servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e dalle società che erogano servizi di pubblico interesse; - l'obbligo per i soggetti  di  cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti  tenuti  all'iscrizione  in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale  iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter; e) l'elenco  dei  domicili  digitali  delle  imprese  e   dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali  (INI-PEC) delle  imprese  e  dei  professionisti  di  cui  all'articolo  6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di  cui  all'articolo  2,comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della  pubblica amministrazione  e  dei  gestori  di   pubblici   servizi,   di   cui all'articolo 6-ter. L'elenco  dei  domicili  digitali  delle  persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi  da  quelli  di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli  indirizzi  delle persone fisiche  e  degli  altri  enti  di  diritto  privato  di  cui all'articolo 6-quater. Le  comunicazioni elettroniche  trasmesse  ad  uno  dei  domicili   digitali   di   cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento  della  spedizione  e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle  comunicazioni  a mezzo raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  ed  equivalgono  alla notificazione per mezzo della  posta  salvo  che  la  legge  disponga diversamente. Le suddette  comunicazioni  si  intendono  spedite  dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono  consegnate  se rese disponibili al domicilio digitale  del  destinatario,  salva  la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto  non  imputabile  al destinatario medesimo. La data e l'ora di  trasmissione  e  ricezione del documento informatico sono opponibili  ai  terzi  se  apposte  in conformita' alle Linee guida (art. 7); f) cambia la definizione di documento informatico che soddisfa la forma scritta “1-bis. Il  documento informatico  soddisfa  il  requisito  della  forma   scritta   e   ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile  quando  vi e' apposta una  firma  digitale,  altro  tipo  di  firma  elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica  del  suo  autore,  attraverso  un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi  dell'articolo 71 con  modalita'  tali  da  garantire  la  sicurezza,  integrita'  e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la  sua  riconducibilita'  all'autore.  In  tutti  gli  altri   casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente  valutabili in  giudizio,  in  relazione  alle  caratteristiche   di   sicurezza,  integrita' e immodificabilita'.  La data e  l'ora  di  formazione  del documento  informatico  sono  opponibili  ai  terzi  se  apposte   in conformita' alle Linee guida”. Si specifica inoltre che “L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria” (artt. 20 e 21); g) viene introdotto l’obbligo per il certificatore di firma elettronica qualificata di conservare le informazioni riguardanti il certificato per almeno 20 anni (art. 27); h) proliferano le figure dei responsabili della gestione dei documenti informatici: il responsabile  della  conservazione,  il responsabile del trattamento dei dati personali, il  responsabile della sicurezza e il responsabile dei sistemi  informativi (art. 40).     In G.U. n. 214 del 13.9.2016 è stato pubblicato il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in  materia  di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Sono stati apportati numerossisimi cambiamenti al CAD. A grandi linee si indicano i seguenti cambiamenti al CAD: a) viene definito il domicilio digitale ovverosia: l'indirizzo di posta  elettronica  certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio in materia di  identificazione  elettronica  e  servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento  eIDAS»,  che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici,  che sia basato su standard o norme riconosciute  nell'ambito  dell'unione europea (art. 1, comma 1, lett. n-ter); b)ove la legge consente  l'utilizzo  della  posta  elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato (art. 1, comma 1-ter); c) agli artt. 3, 3-bis e 4 del CAD vengono statuiti: - il  diritto  dei cittadini di  usare  le  soluzioni  e  gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con  i  soggetti  di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini  della  partecipazione  al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze  linguistiche riconosciute; - la  gestione  dei  procedimenti  amministrativi in  modo  da consentire, mediante strumenti informatici, la  possibilita'  per  il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e  il  relativo  stato  di avanzamento,  nonche'  di  individuare  l'ufficio  e  il  funzionario responsabile del procedimento; - il diritto dei cittadini ed delle imprese all'assegnazione  di  un'identita' digitale che consente di accedere ai servizi erogati alle PP.AA.; - tutti  gli  iscritti  all'Anagrafe  nazionale  della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere  identificati  dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identita' digitale ed interagire con le PP.AA. tramite il domicilio digitale; - agli iscritti all'ANPR che  non  abbiano  provveduto  a indicarne uno e' messo  a  disposizione  un  domicilio  digitale  con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la  pubblica amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita' con le quali, per superare  il  divario  digitale,  i  documenti  possono essere consegnati ai cittadini; d) le PP.AA. sono  obbligate ad accettare, i  pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamentoelettronico,  ivi  inclusi,  per  i  micro-pagamenti,  quelli  basati sull'uso del credito  telefonico (art. 5); e) istituzione dell'Indice   degli    indirizzi    delle    pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 6-ter); f) istituzione dell'AGiD (art. 14-bis); g) il documento informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole tecniche di cui all'articolo 20, comma  3,  ha  altresi'  l'efficacia prevista  dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo   del dispositivo di firma elettronica qualificata o  digitale  si  presume riconducibile al titolare, salvo  che  questi  dia  prova  contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito  degli  atti  e dei  documenti  in  via  telematica  secondo   la   normativa   anche  regolamentare in materia di processo telematico (art. 21, comma 2); h) sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di  cui  all'articolo  71,  tramite  il  quale  e' possibile accedere al documento  informatico,  ovvero  verificare  la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il  contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e  non  puo' essere  richiesta  la  produzione  di  altra  copia   analogica   con sottoscrizione  autografa  del  medesimo  documento  informatico.   I programmi software eventualmente  necessari  alla  verifica  sono  di libera e gratuita disponibilita' (art. 23, comma 2-bis); i) l'apposizione a un documento informatico di  una  firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica  qualificata  basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale  a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione  sia  stato annullato. La revoca  o  la  sospensione,  comunque  motivate,  hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che  il  revocante,  o chi richiede la  sospensione,  non  dimostri  che  essa  era  gia'  a conoscenza di tutte le parti interessate (art. 24, comma 4-bis); l) le disposizioni di cui ai commi 2 e  3-bis  dell'articolo  3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo4 del presente decreto, producono effetti a  partire  dalla  completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2017 (art. 62 disposizioni transitorie del d.lgs. n. 179/2016).

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