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T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 agosto 2019, n. 706 - Come correttamente eccepito dalla difesa della Società controinteressata, il ricorso è inammissibile nella parte in cui risulta direttamente inteso all’annullamento della CILA. Analogamente alla SCIA, infatti, l’istituto in questione (disciplinato dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 e, nell’ordinamento regionale, dall’art. 21-bis della l.r. Liguria n. 16/2008) costituisce un atto del privato privo di natura provvedimentale, anche tacita, come tale non immediatamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr., fra le ultime, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 16 luglio 2018, n. 1497). La tutela del terzo che si ritenga leso dall’attività edilizia svolta sulla base della CILA, pertanto, non può essere affidata all’azione di annullamento (salvo il caso in cui l’amministrazione si sia determinata con un provvedimento espresso lesivo degli interessi del terzo), ma presuppone che sia sollecitato l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, nel caso di inerzia, l’esperimento del rimedio processuale disciplinato dagli art. 31 e 117 c.p.a. Nel caso in esame, la ricorrente aveva sollecitato l’esercizio dei poteri inibitori e sanzionatori da parte del Comune con nota del 13 agosto 2015: in assenza di riscontri, essa avrebbe dovuto agire per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza medesima, non potendo impugnare direttamente la CILA. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in parte qua.

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