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T.A.R. LIGURIA, SEZ.I, 8 AGOSTO 2020, N.580   Con il ricorso deciso dalla sentenza in commento vengono impugnati  gli atti di assentimento di un intervento di demolizione di 8 corpi di fabbrica esistenti e ricostruzione (con accorpamento) di un unico fabbricato a destinazione commerciale.  La questione di diritto principale riguarda l’interpretazione dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 ed in particolare la possibilità di realizzare l’intervento all’interno della fascia di rispetto cimiteriale a distanza inferiore al limite di 200 mt..  All’esito dell’esame dell’art. 338 cit. il Collegio patrocina la seguente interpretazione del vincolo cimiteriale: la norma distingue l’ipotesi in cui è necessario un ampliamento del cimitero (ovvero l’istituzione di un nuovo cimitero) da quella in cui è prevista l’attuazione di un intervento urbanistico all’interno della fascia di rispetto. Orbene ,il limite di 50 mt. risulta inderogabile soltanto nel caso di ampliamento dell’impianto cimiteriale esistente ovvero di istituzione di un nuovo cimitero. Tale limite non sussiste invece nel caso della realizzazione di un’opera pubblica (ma non solo, anche nel caso di un intervento urbanistico di carattere privato poiché finalizzato al soddisfacimento di interessi non individuali). Nondimeno, dopo attento esame dello stato di fatto , il collegio ha ritenuto che : L’intervento comporta l’arretramento della nuova fabbrica. Tra il cimitero e l’area di intervento scorre il Rio San Bernardo. Il cimitero della Foce è ormai inattivo non ospitando più nuovi seppellimenti. L’interesse pubblico è insito nella profonda riqualificazione dell’esistente, ricorrendo peraltro i presupposti per l’applicazione della disciplina speciale ” piano casa”.

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