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Con la sentenza 21/4/2016 n. 1600 il Consiglio di Stato ha chiarito che l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria – emanata nell'ambito di un appalto volto all'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale – costituisce un "atto di ritiro" e non può essere qualificata come "revoca".   Ne consegue che "non può in alcun modo invocarsi, né quale parametro di legittimità, né a fini indennitari, quanto disposto dall'art. 21-quinquies, L. n. 241 del 1990. Infatti, la giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. III, 28 febbraio 2014, n. 942; Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 195) ha più volte chiarito che la possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli art. 11 comma 11, art. 12 e art. 48 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, non spettando nemmeno l'indennizzo di cui all' art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241, poiché in tal caso si è di fronte al mero ritiro (o all'annullamento) di un provvedimento avente per sua natura efficacia destinata ad essere superata con l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, e non a una revoca di un atto amministrativo "ad effetti durevoli", come previsto dalla disposizione sulla indennizzabilità della revoca".

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