Salta al contenuto principale
a) Con la sentenza 2/12/2013 n. 285, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostitu-zionalità dell'articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 23/11/2012 n. 33, a mente del quale «Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sosti-tuito dal seguente: "5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della re-gione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformità agli obiettivi di cui all’articolo 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di econo-micità, efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale im-pianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione."». b) In particolare, ad avviso del Giudice delle Leggi la norma precitata eccede la com-petenza regionale, ove si consideri: - da un lato, che la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato; esercitando tale competen-za, lo Stato ha regolato, con l’art. 195, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale; - dall'altro lato, che la norma regionale preclude allo Stato, con procedure difformi da quelle disposte dalla norma statale, di individuare impianti di preminente inte-resse nazionale con la tecnica del trattamento a caldo dei rifiuti nell’intera Regione autonoma Valle d’Aosta; si tratta di un divieto tale da impedire la realizzazione delle finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, in-dicate dalla norma statale. In sostanza, in relazione a tale primo aspetto la Corte costituzionale ha osservato che la comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto "not in my back-yard"), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazio-ne di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale. c) Sotto ulteriore profilo, ad avviso della Corte costituzionale la norma in questione si pone altresì in contrasto con la lettera p), comma 1, art. 195 e con le lettere n) e o), comma 1, dell’art. 196, del d.lgs. n. 152 del 2006, ove si consideri che "la disposizio-ne impugnata, imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determi-nati impianti su tutto il territorio regionale, non contiene un "criterio" né di localiz-zazione, né di idoneità degli impianti. Si tratta di un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica determinazione dell’inidoneità di tutte le aree della Regione a ospi-tare i predetti impianti. Questa Corte, in altre materie come quella della localizza-zione di impianti energetici, ha affermato il principio generale per cui la Regione «non può introdurre "limitazioni alla localizzazione", ben può somministrare "criteri di localizzazione", quand’anche formulati "in negativo", ovvero per mezzo della de-limitazione di aree ben identificate, ove emergano interessi particolarmente pregnan-ti affidati alle cure del legislatore regionale, e purché ciò non determini l’impossibilità di una localizzazione alternativa» (sentenza n. 278 del 2010); del re-sto, «la generale esclusione di tutto il territorio […] esime dalla individuazione della ratio che presiede alla dichiarazione di inidoneità di specifiche tipologie di aree» (sentenza n. 224 del 2012); pertanto, alla Regione non può essere consentito, anche nelle more della definizione dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilità degli impianti (sentenza n. 192 del 2011)".

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Dichiaro di aver letto l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 619/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati personali
CAPTCHA
1 + 0 =
Risolvere questo semplice problema matematico e inserire il risultato. Ad esempio per 1+3, inserire 4.
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.