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Il TAR Liguria, sez. II, 13 agosto 2019 n. 698 ha confermato che le cause di esclusione relative ad un subappaltatore della terna si estendono al concorrente che lo ha designato in gara. Ciò non contrasta con la superiore normativa europea e segnatamente con l'art. 71, comma 6, lett. b) della direttiva n. 2014/24/UE che impone la sostituzione del subappaltatore colpito da causa di esclusione soltanto nella fase di esecuzione del contratto, come specificato dall'art. 105, c. 12, del d.lgs. n. 50/2016. Le conseguenze del riscontro di un motivo di esclusione relativamente ad un subappaltatore sono differenti a seconda che tale situazione venga accertata in corso di gara ovvero in un momento successivo alla stipulazione del contratto. La disciplina di maggior rigore meglio risponde ai principi di imparzialità e parità di trattamento che permeano la fase di selezione delle offerte, ma non quella di esecuzione dell'appalto, laddove non vengono in discussione interessi legittimi di terzi, mentre l'interesse pubblico della stazione appaltante appare adeguatamente protetto con l'imposizione dell'obbligo di sostituzione del subappaltatore.   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 2 novembre 2015, n. 9 è finalmente intervenuta in materia di obblighi dichiarativa in sede di presentazione di domanda di presentazione dell'offerta per gli appalti pubblici chiarendo (si spera) definitivamente che "l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art.107, comma 2, d.P.R. cit", ciò in quanto "l’eterointegrazione della lex specialis postula logicamente l’omessa ripetizione, in essa, di un adempimento viceversa sancito chiaramente da una disposizione normativa imperativa (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2015, n.1250), nella fattispecie in esame verrebbe, al contrario, automaticamente inserita nel bando una clausola non rinvenibile nel diritto positivo e di mera creazione giurisprudenziale".     Il T.A.R. Liguria, sez. II, 5 giugno 2015, n. 546 si allinea con la giurisprudenza maggioritaria statuendo che "la previsione di cui all’art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere intesa nel senso che la dichiarazione ivi prevista può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore, e la dimostrazione del possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (così Cons. di St., V, 10.2.2015, n. 676; nello stesso senso id., 25.2.2015, n. 944; id., 23.2.2015, n. 846; id., III, 26.11.2014, n. 5856)"

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