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L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 27.7.2016, n. 18 finalmente chiarisce che "in base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dall’art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione"

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