Salta al contenuto principale
T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 maggio 2016, n. 499 - Occorre anche considerare come, secondo i principi, il risultato degli accertamenti e delle valutazioni effettuate dai competenti organi tecnici delle pubbliche amministrazioni sia caratterizzato, per sua natura, da una fisiologica componente di opinabilità, più o meno ampio in relazione alla materia oggetto di valutazione, che non può essere sindacato in sede giurisdizionale, a scanso di un’inammissibile sostituzione delle valutazioni di merito del giudice a quelle dell’amministrazione. In tali ambiti, identificati attraverso la nozione di “discrezionalità tecnica”, i margini entro i quali può spingersi la verifica da parte del giudice amministrativo sono conseguentemente ridotti e risultano circoscritti, in sostanza, alla verifica della legittimità della procedura seguita, all’evidente erroneità in fatto delle valutazioni compiute ovvero all’eventuale illogicità manifesta delle stesse. Nel caso in esame, le articolate argomentazioni di parte ricorrente (le quali, anche nella parte in cui riguardano la ricostruzione dello stato dei luoghi sulla base delle aerofotogrammetrie acquisite dall’ufficio, non sono certo estranee all’ambito della discrezionalità tecnica) non sono idonee a dimostrare che siano stati compiuti palesi errori di fatto ovvero svolte valutazioni illogiche, sostanziandosi invece nella contrapposizione di un’opinione soggettiva antitetica a quella dell’amministrazione.

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Dichiaro di aver letto l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 619/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati personali
CAPTCHA
7 + 8 =
Risolvere questo semplice problema matematico e inserire il risultato. Ad esempio per 1+3, inserire 4.
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.