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E' stato pubblicato in G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 la l. 8 marzo 2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di  sicurezza  delle  cure  e  della  persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale  degli esercenti le professioni sanitarie". Il testo del provvedimento apporta importanti novità: a) attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale (art. 2); b) le strutture sanitarie pubbliche e private rendono  disponibili,mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati  relativi a tutti i  risarcimenti  erogati  nell'ultimo  quinquennio,  verificati nell'ambito   dell'esercizio   della   funzione   di    monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management)(art. 4, comma 3); c) è introdotto all'art. 590-sexie del c.p. il reato di "Responsabilita'  colposa  per  morte  o  lesioni personali in ambito sanitario" (art. 6); d) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata  che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti  dal  paziente  e ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde,  ai  sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice  civile,  delle  loro  condotte dolose o colpose, incluse le prestazioni  sanitarie  svolte  in  regime  di   libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e  di ricerca clinica ovvero in  regime  di  convenzione  con  il  Servizio sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina. Il danno conseguente all'attivita' della struttura  sanitaria  o sociosanitaria, pubblica o privata, mentre dell'esercente  la  professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli  articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, mentre L'esercente la professione sanitaria di  cui  ai  commi  1  e  2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043  del  codice civile,  salvo  che  abbia  agito  nell'adempimento  di  obbligazione contrattuale   assunta   con il paziente (art. 7); e) chi intende  esercitare  un'azione  innanzi  al  giudice  civilerelativa a una controversia di risarcimento del  danno  derivante  daresponsabilita'  sanitaria  e'  tenuto  preliminarmente  a   proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente, che costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale successiva azione risarcitoria, ma è  fatta salva la possibilita' di esperire in alternativa il  procedimento  di mediazione  (art. 8); f) il danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro  i  limiti delle somme per le quali e' stato stipulato il contratto di  assicurazione,nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta  la  copertura assicurativa alle strutture sanitarie o  sociosanitarie  pubbliche  o private (art. 12).   E' stata pubblicata su G.U. n. 263 del 10 novembre 2012  la l. 8 novembre 2012, n. 189 di conversione con modificazioni del d.l. 13 settembre 2012 , n. 158 recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»(cd. Decreto Balduzzi) sulla G.U. n. 214 del 13 Settembre 2012. Ecco le principali novità: a) Riordino dell'assistenza territoriale e mobilita' e del personale delle aziende sanitarie (art. 1): - suddivisione del servizio assistenza in forme organizzative monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali o ATF) ed in forme associativi multiprofessionali (unità complesse di cure primarie o UCCP); - le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, “aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere” (comma 1); - sia le ATF che le UCCP erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 2): - “il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali” (comma 3); - organizzazione distrettuale del servizio sanitario finalizzata a garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana; - possibilità per le ASL “di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale”; - “accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto”; - accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale; b)  nuove norme sull'attività libero professionale intramuraria, con previsione di riconognizione degli spazi disponibili (art. 2); - “adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro”; - principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali; - pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo; - esclusione della possibilita' di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale (vincolo della completa tracciabilità dei compensi dello studio professionale);  c) disposizioni in materia di responsabilità professionale del professionista sanitario (art. 3): - "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo" (comma 1); - previsioni in materia di copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie; - disposizioni sulla quantificazione del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria quantificato "sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attivita' di cui al presente articolo" (comma 3); - obbligo di aggiornamento quinquennale degli albi dei consulenti tecnici d'ufficio esperti in materie mediche (comma 5);   d) disposizioni in materia di governance delle strutture sanitarie (art. 4);   e) blocco del turn over (art. 4-bis);   f) definizione di ludopatia "intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosi' come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)" (art. 5);   g) disposizioni in materia di edilizia sanitaria. Disposizioni specifiche in materia di concessioni di lavori (art. 6); - “I lavori di ristrutturazione nonché di costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma devono prevedere, previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza, anche interventi di efficienza energetica ovvero l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche”; - “applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi”;   h) divieti (art. 7); - per la vendita di tabacchi e bevande alcoliche ai minorenni, previsioni in materia di pubblicità dei giochi con vincite in denaro; - limitazioni alla pubblicità di giochi con vincite in denaro. In particolare: - “La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari”; - “Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonchè le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi”; - pianificazione territoriale per i punti della rete fisica di raccolto del gioco con efficacia per i punti banditi successivi all’entrata in vigore della legge;   i) norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande (art. 8); l) disposizioni in materia di emergenze veterinarie (art. 9);   m) disposizioni in materia di farmaci (artt. 11-13);   n) disposizioni in materia di truffe ai danni del SSN, secondo cui l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per tale reato, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva, oltre a subire le sanzioni di cui all’art. 1, comma 811 l. n. 296/2006 (art. 11-bis);   o) misure di razionalizzazione della spesa pubblica. Si ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1 d.l. 98/2011 convertito con modificazioni in l. n. 111/2011 “Per  prezzo  di  riferimento  alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5º percentile, ovvero il 10º percentile, ovvero il 20º percentile, ovvero il 25º percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio  oggetto  di  analisi sulla base della significativita' statistica  e  della  eterogeneità dei beni e dei servizi  riscontrate  dal  predetto  Osservatorio.  Il percentile è tanto  piu'  piccolo  quanto  maggiore  risulta  essere l'omogeneita' del bene o del servizio. Il  prezzo  è  rilasciato  in presenza di almeno tre  rilevazioni” (art. 15-bis)

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