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T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 marzo 2016, n. 295 - La questione da decidere riguarda in particolare l’ambito di applicazione del novellato art. 3 comma 1 lett. d) del dpr 6.6.2001, n. 380 relativamente ai fabbricati diruti; la norma denunciata ha infatti ampliato la nozione di ristrutturazione, ammettendo che essa possa attagliarsi anche al recupero dei fabbricati non più agibili, con che sia possibile individuarne la pregressa consistenza perimetrale e volumetrica; nel caso di specie è altresì imposto il vincolo paesistico, sì che non è comunque ammessa la variazione della sagoma dell’originario edificio; la questione da risolvere riguarda allora il solo profilo edilizio, posto che l’amministrazione comunale ha assentito il progetto in via paesistica; la struttura burocratica interessata ritiene che non sia stata fornita la prova circa l’originaria consistenza dell’antico fabbricato, posto che le sue rimanenze non sono tali da delinearne gli esatti contorni, con particolare riguardo alla copertura; il tribunale non ritiene possibile aderire alla tesi adombrata dalla ricorrente, secondo cui lo studio filologico prodotto potrebbe sopperire alla carenza della prova circa la natura della preesistenza che si intende ripristinare; in atti si leggono notevoli riflessioni di varia origine e consistenza circa il contesto in cui venne edificata la casa ora in parte diruta, ma il contenuto di tali documenti non aggiunge nulla a quanto si deriva dall’osservazione della realtà che non sia classificabile alla stregua di una presunzione accertabile ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.; va peraltro osservato che la ricostruzione operata non possiede i noti requisiti della gravità, precisione e concordanza, sì che essa non attinge il livello di prova; pertanto il detto stato di cose non soddisfa i presupposti di legge per far ritenere provata la consistenza del rudere che si intende riattare, neppure sotto la visuale proposta nell’ultima memoria depositata da parte ricorrente che si fonda sulla recente giurisprudenza in materia; la prova di cui è onerato l’interessato a dar corso alla ristrutturazione dell’edificio in parte crollato deve pertanto avere maggiori connotati di certezza, particolarmente nell’ipotesi che ricorre dell’esistenza in zona del vincolo paesistico, sì che anche la relazione peritale di parte recentemente depositata non è decisiva al riguardo.   Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4523 - Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi non si configurano come manutenzione straordinaria (né come restauro o risanamento conservativo), ma rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia (Cons. St., sez. V, 17 dicembre 1996, n. 1551), che è pertanto ravvisabile nella modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell’ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell’edificio anche per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d’uso esistente: infatti anche in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio ed un’alterazione dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie (Cons. St., sez. V, 17 marzo 2014, n. 1326; 18 ottobre 2002, n. 5775; 23 maggio 2000, n. 2988).     T.A.R. Liguria, Sez. I, 20 maggio 2014, n. 788 - Sulle nozioni di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 dicembre 2012, n. 1658 - Ciò posto, in punto di fatto non è contestato -- ed è dunque pacifico in causa -- che il permesso di costruire impugnato ha assentito un’operazione che, benché in misura modesta, nondimeno altera incontestabilmente il volume e la sagoma di ingombro del manufatto preesistente, prevedendone l’innalzamento oltre la falda di copertura del fabbricato di proprietà della ricorrente (cfr. la documentazione fotografica doc. 13 delle produzioni 26.10.2012 di parte controinteressata), integrando un intervento di nuova costruzione (per la equiparazione - pacifica in giurisprudenza - della sopraelevazione alla nuova costruzione cfr. Cass., II, 3.1.2011, n. 74; id., III, 1.10.2009, n. 21059; T.A.R. Campania, II, 2.12.2009, n. 8326).  Il permesso di costruire impugnato ha assentito un’operazione che, benché in misura modesta, nondimeno altera incontestabilmente il volume e la sagoma di ingombro del manufatto preesistente, prevedendone l’innalzamento oltre la falda di copertura del fabbricato di proprietà della ricorrente integrando un intervento di nuova costruzione (per la equiparazione -- pacifica in giurisprudenza -- della sopraelevazione alla nuova costruzione cfr. Cass., II, 3.1.2011, n. 74; id., III, 1.10.2009, n. 21059; T.A.R. Campania, II, 2.12.2009, n. 8326). V. anche alle voci "Edilizia - Giurisprudenza - Sottotetti", "Edilizia - Giurisprudenza Distanze legali" e "Edilizia - Giurisprudenza - Tipologie di interventi urbanistico edilizi - Nuova costruzione"

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