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Si pubblica l'interessante decisione della Commissione Tributaria di Genova 6.11.2017, n. 1341 che statuisce la rimborsabilità dell'euroritenuta corrisposta dal contribuente che ha presentato istanza di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all'estero ai sensi della l. 14.12.2014, n. 186, non avendo a suo tempo dichiarato tali capitali in sede di dichiarazione dei redditi. Secondo il Giudice tributario genovese, infatti, "non ritiene condivisibile l'impostazione dell'ufficio in quanto non viene in alcun modo impugnato il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, La contribuente contesta il rifiuto dell'Ufficio a procedere al rimborso delle Euroritenute applicate in relazione all'applicazione da parte degli istituti di credito esteri dell'accordo bilaterale UE/Svizzera riguardante la tassazione dei redditi da risparmio. Ritiene la Commissione che occorre considerare che l'Accordo tra la UE e la Confederazione Svizzera stabilisce misure equivalenti a quelle definite con la direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [...] Se l'importo delal ritenuta supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, sull'amontare lordo degli interessi sul quale la ritenuta è stata prelevata, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale rimborsa a quest'ultimo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta". Inoltre, la previsione che ai sensi dell'art. 165 del TUIR la possibilità di compensare le imposte pagate all'estero con quelle italiane sarebbe consentita esclusivamente nell'ipotesi in cui le stesse risultassero dalla dichiarazione dei redditi del contribuente va sostanzialmente disapplicata poiché si pone in contrasto con il diritto eurounitario.

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