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SOTTOPRODOTTO E' stato pubblicato in G.U. n. 38 del 15.2.2017 il d.m. 13 ottobre 2016, n. 264 recante "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti  per  la  qualifica  dei  residui  di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti". Il decreto ministeriale all'art. 4 tentando di dare elementi applicativi per aiutare l'interprete a individuare la categoria del sottoprodotto di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006 dispone che (ex art. 4, comma 1): " [...] in ogni fase della gestione del  residuo,e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:   a)  la  sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di produzione, di cui  costituisce  parte  integrante  e  il  cui  scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;   b) e' certo l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  nel  corso dello  stesso  o  di  un  successivo  processo  di  produzione  o  di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;   c) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato  direttamente senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica industriale;   d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la  sostanza  o  l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

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