Salta al contenuto principale
E' stata pubblicata nella G.U. n. 52 del 4.3.2015 la l. 27 febbraio 2015, n. 18 recante "Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati", la quale introduce nella nel testo della l. n. 117/1988 importanti novità, eccole: a) il testo dell'art. 2 l. n. 117/1988 è stato ora così modificato "1. Chi ha subi'to un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della liberta' personale. 2.Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove. Fatti  salvi  i  commi  3  e  3-bis  ed  i  casi  di  dolo, nell'esercizio delle  funzioni  giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di  norme  di  diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove.3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la liberta' della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione  3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la  cui  esistenza  e'incontrastabilmente  esclusa  dagli  atti  del  procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di  un  provvedimento cautelare personale o reale fuori dai  casi  consentiti  dalla  legge oppure senza motivazione. 3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  543,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,  ai  fini  della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione  europea  si  tiene  conto,  in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme  violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita'  dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si  deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo  267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con  l'interpretazione  espressa  dalla Corte di giustizia dell'Unione europea" (art. 2); b) viene esteso da due a tre anni il periodo entro il quale la domanda risarcitoria per responsabilità del magistrato può essere proposta contro lo Stato (art. 3); c) viene sostituito l'art. 7 sull'azione di rivalsa del magistrato contro lo stato. Il testo originario che prevedeva come"1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilita' di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. 2. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare. 3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b ) e c)", viene disposto ora che "1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo  giudiziale  o  di  titolo  stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di  giustizia,  ovvero  nei  casi  in  cui  la  violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea  ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2,  3  e  3-bis,  sono  stati  determinati  da  dolo   o  negligenza inescusabile. 2. In nessun caso la transazione e' opponibile  al  magistrato  nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare. 3. I giudici popolari  rispondono  soltanto  in  caso  di  dolo.  I cittadini estranei alla  magistratura  che  concorrono  a  formare  o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o  negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove" (art. 3); d) è stata modifica la previsione dell'art. 8, comma 3 concernente l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato condannato (art. 5); e) è stato eliminato il termine entro il quale dev'essere iniziato il procedimento nei confronti del magistrato (art. 6); f) è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 13 l. n. 117/1988 in merito all'azione di regresso nel quale si precisa che il mancato esercizio dell'azione di regresso costituisce di per sé illecito disciplinare (art. 7).

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Dichiaro di aver letto l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 619/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati personali
CAPTCHA
2 + 13 =
Risolvere questo semplice problema matematico e inserire il risultato. Ad esempio per 1+3, inserire 4.
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.