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WHISTLEBLOWING La Cassazione penale, con la pronuncia 26 luglio 2018 n. 35792 ha chiarito che il regime previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., tale per cui il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia" non vale a scriminare condotte illecite, come l'introduzione illecita in un sistema informatico effettuata al fine di presentare e/o comprovare la segnalazione.     E' stata pubblicata sulla G.U. n. 291 del 14.12.2017 la l. 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un  rapporto di lavoro pubblico o privato" ossia il cosiddetto whistleblowing. Viene modificato l'art. 54-bis del T.U. del pubblico impiego stabilendo che il nominativo del whistleblower sia coperto da segreto e che il medesimo non possa essere oggetto di qualsivoglia misura sfavorevole. Per le imprese private viene introdotto il comma 2-bis all'art. 6 l. n. 231/2001 prescrivendo che sia previsto nel modello di organizzazione e gestione: - uno o  piu'  canali  che  consentano  di  presentare,  a  tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni  circostanziate  di  condotte illecite; - almeno  un  canale  alternativo  di  segnalazione  idoneo  a garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita'  del segnalante; - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti,  nei  confronti  del  segnalante; - sanzioni nei confronti di chi viola le misure  di  tutela del segnalante, nonche' di  chi  effettua  con  dolo  o  colpa  grave segnalazioni che si rivelano infondate.       E’ stato pubblicato in G.U. n. 130 del 7.6.2017 il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 di modifica del Codice del pubblico impiego ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Ecco le principali novità che saranno riportate barrate per le parti cancellate ed in corsivo per le parti nuove: a) l’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 viene così modificato “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie  affidate  alla  contrattazione  collettiva  ai  sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti  dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge” (art. 1); b) l’art. 5, comma 2 è così modificato “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro,  nel  rispetto  del  principio  di   pari opportunita', e in particolare la direzione  e  l'organizzazione  del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto fatte salve la sola informazione  ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici” (art. 2); c) l’art. 30, comma 2 è sostituito dal seguente “Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 I contratti  collettivi nazionali possono integrare le procedure e  i  criteri  generali  per l'attuazione di quanto previsto dai commi  1  e  2.  Sono  nulli  gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2” (art.3); d) l’art. 6 viene modificato come segue a partire dalla sua rubrica “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche Organizzazione  degli uffici e fabbisogni di personale”, oltre nei seguenti punti (art. 4): - sostituzione dei commi da 1 a 4; - soppressione del comma 4-bis; - sostituzione del comma 6 “6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette Le  amministrazioni pubbliche che non provvedono agli  adempimenti  di  cui  al  presente articolo non possono assumere nuovo personale”; e) ai sensi dell’art. 6-bis le modifiche sono le seguenti “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. Le  amministrazioni interessate dai processi di cui al presente  articolo  provvedono  al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione  dei  fondi  della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilita' del personale”; - introduzione dell’art. 6-ter in materia di Linee di indirizzo per  la pianificazione dei fabbisogni di personale; f) l’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 introduce il comma 5-bis al Codice dei dipendenti pubblici ed introduce le seguenti modifiche: - il comma 5-bis “E'  fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche  di  stipulare  contratti  di collaborazione  che  si   concretano   in   prestazioni   di   lavoro esclusivamente  personali,  continuative  e  le  cui   modalita'   di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi  dell'articolo  21  e  ad essi non puo' essere erogata  la  retribuzione  di  risultato.  Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  non  si  applica  alle  pubbliche amministrazioni”; - all’alinea del comma 6 una modifica “Per esigenze Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  5-bis,  per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità”; - soppressione della lett. d) del comma 6 dell’art. 7 d.lgs. n. 165/01 che così recitava “devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”; - soppressione del seguente periodo del comma 6 dell’art. 7 d.lgs. n. 165/2001 “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni  ordinarie  o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo  comma  come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”; - è stato inserito un comma 6-        quinquies “6-quinquies. Rimangono ferme  le  speciali  disposizioni  previste  per  gli  enti pubblici di ricerca  dall'articolo  14  del  decreto  legislativo  25 novembre 2016, n. 218”; g) vengono apportate le seguenti modifiche all’art. 35 d.lgs. n. 165/01 in materia di reclutamento del personale (art. 6): - introduzione della lett. e-bis “facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti  messi  a  concorso,  con  arrotondamento  all'unita' superiore, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  400,  comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  e  dal  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilita' di richiedere, tra  i  requisiti  previsti  per  specifici  profili  o  livelli   di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli  rilevanti  ai fini del concorso”; h) in materia di conoscenza della lingua straniera nell’ambito dei concorsi pubblici l’art. 37, comma 1 d.lgs.n. 165/2001 viene così modificato “A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera e della lingua inglese, nonche',  ove  opportuno  in relazione  al  profilo  professionale  richiesto,  di  altre   lingue straniere” (art. 7); i) il comma 12 dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 viene così modificato “Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi”, mentre il comma 13 “Entro il 30 giugno di ciascun anno le Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11”. Conseguenti modifiche sono apportate al comma 14 (art. 8); l) l’art. 36 viene così modificato partendo dalla rubrica “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile Personale  a  tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”: - il comma 2 viene modificato come segue “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Le amministrazioni pubbliche possono  stipulare  contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione  e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche' avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  previste  dal codice  civile  e  dalle  altre  leggi   sui   rapporti   di   lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui  se ne  preveda  l'applicazione  nelle  amministrazioni   pubbliche.   Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i  contratti  di  cui  al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze  di carattere esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite  dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  possono essere stipulati nel  rispetto  degli  articoli  19  e  seguenti  del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  escluso  il  diritto  di precedenza che si applica al  solo  personale  reclutato  secondo  le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  presente decreto.  I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo determinato sono  disciplinati  dagli  articoli  30  e  seguenti  del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la  disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti  collettivi  nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”; - il comma 3 “Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la  semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni  redigono,  dandone informazione   alle   organizzazioni    sindacali    tramite    invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo sulle tipologie di lavoro flessibile  utilizzate,  con  l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto  della normativa vigente in  tema  di  protezione  dei  dati  personali,  da trasmettere, entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno,  ai  nuclei  di valutazione e agli  organismi  indipendenti  di  valutazione  di  cui all'articolo 14 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150, nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della  funzione  pubblica  che  redige  una  relazione   annuale   al Parlamento”; - viene introdotto il comma 5-quinquies “5-quinquies. Il presente articolo,  fatto  salvo  il  comma  5,  non  si  applica  al reclutamento  del  personale  docente,  educativo  e  amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le  istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli  enti  di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4,  del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218,  rimane  fermo  quanto stabilito dal medesimo decreto”; m) l’art. 40 viene così modificato (art. 13): - il comma 1 “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. La  contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni  sindacali e si svolge con le modalita' previste  dal  presente  decreto.  Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla  valutazione  delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento  accessorio, della mobilita',  la  contrattazione  collettiva  e'  consentita  nei limiti  previsti  dalle  norme   di   legge.   Sono   escluse   dalla contrattazione collettiva  le  materie  attinenti  all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di  partecipazione  sindacale  ai  sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle  prerogative  dirigenziali  ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'  quelle  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,  n. 421”; - il comma 3-bis “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance,   destinandovi,   per   l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente  delle  risorse  finalizzate  ai   trattamenti   economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.La predetta  quota e'  collegata  alle  risorse  variabili  determinate  per  l'anno  di riferimento. Essa La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”; - il comma 3-ter è sostituito dal seguente “3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione  di  un  contratto collettivo  integrativo,  qualora  il  protrarsi   delle   trattative determini   un    pregiudizio    alla    funzionalita'    dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere,  in  via provvisoria, sulle materie oggetto  del  mancato  accordo  fino  alla successiva  sottoscrizione  e  prosegue  le  trattative  al  fine  di pervenire in tempi celeri alla conclusione  dell'accordo.  Agli  atti adottati unilateralmente si applicano le procedure  di  controllo  di compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine  minimo di durata delle sessioni negoziali in  sede  decentrata,  decorso  il quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,  in via provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del  mancato  accordo.  E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della finanza pubblica, un osservatorio a composizione  paritetica  con  il compito di  monitorare  i  casi  e  le  modalita'  con  cui  ciascuna amministrazione  adotta  gli  atti   di   cui   al   primo   periodo. L'osservatorio verifica altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente  motivati  in   ordine   alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non  spettano compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese comunque denominati”; - dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti “4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite  clausole  che  impediscono  incrementi  della   consistenza complessiva  delle  risorse  destinate   ai   trattamenti   economici accessori, nei casi in  cui  i  dati  sulle  assenze,  a  livello  di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa,  rilevati  a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione  in determinati periodi  in  cui  e'  necessario  assicurare  continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,  comunque,  in  continuita' con le  giornate  festive  e  di  riposo  settimanale,  significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. 4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati  alla  contrattazione  integrativa  e  di  consentirne   un utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonche' di miglioramento della produttivita'  e  della qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione  ed  alla  semplificazione  delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo  dei  fondi  destinati alla contrattazione integrativa”; l) sono apportate modifiche al procedimento disciplinare. In particolare all’art. 55-bis: - comma 1 “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo 1. Per le infrazioni  di minore  gravita',  per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione  della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare  e'  di competenza  del  responsabile  della  struttura  presso  cui   presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e'  previsto  il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita  dal  contratto collettivo”; - comma 2 “2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e  nell'ambito  della propria  organizzazione,  individua  l'ufficio  per  i   procedimenti disciplinari competente  per  le  infrazioni  punibili  con  sanzione superiore al rimprovero verbale e ne  attribuisce  la  titolarita'  e responsabilita'”; - comma 3 “Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato 3.  Le  amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere  la  gestione  unificata  delle funzioni dell'ufficio competente  per  i  procedimenti  disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica”; - il comma 4 viene così sostituito “4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  55-quater,  commi  3-bis  e  3-ter,  per  le infrazioni  per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione  di  sanzioni superiori al rimprovero  verbale,  il  responsabile  della  struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala  immediatamente,  e comunque  entro  dieci   giorni,   all'ufficio   competente   per   i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza  disciplinare di  cui  abbia  avuto  conoscenza.   L'Ufficio   competente   per   i procedimenti disciplinari, con  immediatezza  e  comunque  non  oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con  un  preavviso  di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un  procuratore  ovvero  da  un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce mandato.  In  caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento,  ferma  la possibilita'  di  depositare  memorie  scritte,  il  dipendente  puo' richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per  una  sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per  i  procedimenti  disciplinari conclude  il  procedimento,  con  l'atto  di   archiviazione   o   di irrogazione   della   sanzione,   entro   centoventi   giorni   dalla contestazione dell'addebito. Gli atti  di  avvio  e  conclusione  del procedimento  disciplinare,  nonche'  l'eventuale  provvedimento   di sospensione cautelare del dipendente,  sono  comunicati  dall'ufficio competente   di   ogni   amministrazione,   per    via    telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro  venti  giorni  dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo”; - il comma 5 viene così sostituito “5. La  comunicazione  di contestazione   dell'addebito   al   dipendente,   nell'ambito    del procedimento disciplinare, e' effettuata  tramite  posta  elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea  casella di posta, ovvero tramite consegna  a  mano.  In  alternativa  all'uso della posta elettronica certificata  o  della  consegna  a  mano,  le comunicazioni  sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale   con ricevuta  di  ritorno.   Per   le   comunicazioni   successive   alla contestazione  dell'addebito,  e'  consentita  la  comunicazione  tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica  o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi  dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7  marzo  2005, n. 82, ovvero anche al numero di  fax  o  altro  indirizzo  di  posta elettronica,  previamente  comunicati  dal  dipendente  o   dal   suo procuratore”; - viene inserito, inoltre, un comma 9-ter “La  violazione  dei  termini  e  delle   disposizioni   sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a  55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui  essa  sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione  disciplinare  ne' l'invalidita' degli atti  e  della  sanzione  irrogata,  purche'  non risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di  difesa  del dipendente, e le modalita'  di  esercizio  dell'azione  disciplinare, anche in ragione della natura  degli  accertamenti  svolti  nel  caso concreto,  risultino  comunque  compatibili  con  il   principio   di tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e  il  termine  per  la  conclusione  del procedimento”; n) l’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 viene così modificato (art. 14): - “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, Per  le  infrazioni  per  le  quali  e' applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio  con privazione  della  retribuzione  fino  a  dieci   giorni,   l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  3,   il   procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per  concludere  il procedimento,  ivi  incluso  un  provvedimento  giurisdizionale   non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di  adottare  la sospensione  o  altri  provvedimenti  cautelari  nei  confronti   del dipendente”; - il comma 4 è sostituito dal seguente “4. Nei casi  di  cui  ai commi 1, 2 e 3, il  procedimento  disciplinare  e',  rispettivamente, ripreso   o   riaperto,   mediante   rinnovo   della    contestazione dell'addebito,  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione   della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal  ricevimento  dell'istanza di riapertura. Il procedimento  si  svolge  secondo  quanto  previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei  termini  ivi previsti  per  la   conclusione   dello   stesso.   Ai   fini   delle determinazioni conclusive,  l'ufficio  procedente,  nel  procedimento Disciplinare   ripreso   o   riaperto,   applica   le    disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale”; o) in materia di licenziamento disciplinare all’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 sono apportate (art. 15): - le seguenti ulteriori fattispecie di licenziamento: “f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento,  ai sensi dell'articolo 54, comma 3;   f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3;   f-quater)  la  reiterata  violazione  di  obblighi  concernenti  la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare,  della  sospensione  dal  servizio   per   un   periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;   f-quinquies)  insufficiente  rendimento,  dovuto   alla   reiterata violazione degli  obblighi  concernenti  la  prestazione  lavorativa, stabiliti  da  norme  legislative  o  regolamentari,  dal   contratto collettivo    o    individuale,    da    atti     e     provvedimenti dell'amministrazione  di  appartenenza,  e  rilevato  dalla  costante valutazione negativa della performance  del  dipendente  per  ciascun anno dell'ultimo triennio,  resa  a  tali  specifici  fini  ai  sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.  150  del 2009”; - al comma 3 si precisa che trovano applicazione le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies (falsa attestazione della presenza in servizio) anche qualora il dipendente sia colta in flagranza di una delle fattispecie sanzionate con il licenziamento disciplinare; p) viene inserito il comma 3-bis all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 “3-bis. Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b),  i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e  fissano  le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi  di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con  le giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento  ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi  nei quali  e'  necessario  assicurare  continuita'  nell'erogazione   dei servizi all'utenza” (art. 16); q) all’art. 55-sexies d.lgs. n. 165/2001 sono apportate le seguenti modifiche (art. 17): - al comma 1 “1.  La  violazione  di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno,  comporta comunque, nei confronti del dipendente  responsabile,  l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione  da un minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi,  in proporzione all'entita'  del  risarcimento,  salvo  che  ricorrano  i presupposti  per  l'applicazione   di   una   piu'   grave   sanzione disciplinare”; - al comma 3 “3. Il mancato  esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti  all'omissione  o  al ritardo, senza  giustificato  motivo,  degli  atti  del  procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione  di  cui  all'articolo  55-bis, comma  4,  ovvero  a  valutazioni  manifestamente  irragionevoli   di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi  oggettiva e  palese  rilevanza   disciplinare,   comporta,   per   i   soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la  maggiore  sanzione  del  licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo  55-quater,  comma  1,  lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale  condotta,  per  il  personale  con qualifica  dirigenziale  o   titolare   di   funzioni   o   incarichi dirigenziali, e' valutata anche ai fini della responsabilita' di  cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione  individua preventivamente  il  titolare   dell'azione   disciplinare   per   le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4”; r) in materia di visite fiscali il comma 5-bis dell’art. 55-septies d.lgs. n. 165/2001 è così modificato: “5-bis.  Al  fine  di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sono stabilite le fasce orarie di  reperibilita'  entro  le  quali  devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento,  anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio  per malattia. Qualora il  dipendente  debba  allontanarsi  dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita'  per  effettuare  visite mediche,  prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o  per   altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati,  e' tenuto a darne preventiva comunicazione  all'amministrazione  che,  a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps” (art. 18); s) viene prevista un’ulteriore ondata di stabilizzazione per il personale di qualificata non dirigenziale del personale che rispetti le seguenti condizioni, ma ha  priorita'  il personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto (art. 20, commi 1 e 12): - risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; - sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede all'assunzione; - abbia  maturato,  al  31   dicembre   2017,   alle   dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno  tre  anni  di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; t) viene, inoltre, prevista la facoltà per le PP.AA. di bandire sempre nel triennio 2018-2020 procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti (art. 20, comma 2): - risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un  contratto  di  lavoro  flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; - abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre  anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,  presso l'amministrazione che bandisce il concorso; u) le amministrazioni possono prorogare i  corrispondenti  rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla  loro  conclusione,  nei  limiti  delle risorse  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   28,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 20, comma 9); v) per quanto concerne le sentenze emesse avverso licenziamenti di dipendenti pubblici al comma 2 dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 vengono aggiunti i seguenti periodi “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla  o  dichiara  nullo  il licenziamento, condanna  l'amministrazione  alla  reintegrazione  del lavoratore nel posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di  riferimento  per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal  giorno  del   licenziamento   fino   a   quello   dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle  ventiquattro mensilita', dedotto quanto  il  lavoratore  abbia  percepito  per  lo  svolgimento di altre attivita' lavorative. Il  datore  di  lavoro  e'condannato, altresi', per il  medesimo  periodo,  al  versamento  dei contributi previdenziali e assistenziali” (art. 21); z) l’art. 22 riporta infine una fitta rete di disposizioni di diritto intertemporale.   Pubblicato in G.U. n. 130 del 7.6.2017 il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 che apporta numerose modifiche al d.lgs. 27.10.2009, n. 150 in materia di sistema valutazione del pubblico impiego.   T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 128 - E' illegittima la reiezione dell'istanza post partum per mansioni e condizioni di lavoro a rischio in quanto la D.T.L. non avrebbe potuto sic et sempliciter sovrapporre la propria valutazione a quella del datore di lavoro senza prima interessare l'A.S.L. di competenza in ordine all'adeguatezza ed attendibilità del documento pena la violazione delle trascritte linee guida.   T.A.R. Liguria, Sez. II, 24 novembre 2016, n. 1157 –  Sui criteri valutativi osservati dalla Commissione di Avanzamento nei giudizi degli Ufficiali. “non coglie nel segno l’affermazione secondo cui la Commissione di Avanzamento avrebbe omesso la predeterminazione dei criteri valutativi da applicare. In realtà, tali criteri sono individuati direttamente dal legislatore e, segnatamente, dall’art. 26 della legge n. 1137/55 come modificato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 490/97, il quale prevede che ogni componente della Commissione assegni a ciascun ufficiale un punto, da uno a trenta, per i seguenti complessi di elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione. Ciò posto, i verbali di adunanza, acquisiti agli atti, confermano che nell’attribuzione dei punteggi la Commissione Superiore di Avanzamento si è attenuta – sia nello scrutinio per l’anno 2004, che in quello per il 2005 – ai criteri stabiliti dalla legge, non ad altri, ed ha altresì correttamente seguito il procedimento delineato dall’art. 25 della citata legge n. 1137/55”.         LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Sono state apportate integrazioni al testo dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 con il d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116 recante "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare", stabilendo una specifica disciplina sanzionatoria per i dipendenti pubblici che attestano falsamente la loro presenza in servizio.   AUTO BLU In G.U. n. 287 dell'11.12.2014 il d.P.C.M. del 24.09.2014 recante "Determinazione del numero massimo e delle modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone". Ora il numero massimo delle autovetture è pari a cinque (per gli enti con più di 600 unità), ma non sarà più possibile utilizzare la vettura per "lo   spostamento   tra abitazione e luogo di  lavoro  in  relazione  al  normale  orario  di ufficio". Viene abrogato il precedente d.P.C.M. 3.8.2011.   CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI   Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4.6.2013 il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con d.P.C.M. 16.04.2013, n. 62 a norma dell'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, che sostituisce il precedente d.m. 28.11.2000. Ecco alcuni interessanti indicazioni che emergono dal testo: - esso trova applicazione soltanto per gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001 al personale cd. «contrattualizzato» e nei limiti di compatibilità anche al persona in regime pubblico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 2, commi 1 e 2); - interessante novità è costituita "gli obblighi di condotta previsti dal presente codice  a tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorita' politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e  che  realizzano  opere  in favore dell'amministrazione", per cui "A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole  di  risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice" (art. 2, comma 3); - le previsioni del Codice costituiscono una soglia minima di esigibilità del comportamento del pubblico dipendente, ulteriormente incrementabile dalle singole amministrazioni di appartenenza con propria regolamentazione interna (art. 1, comma 2); - i regali che un dipendente pubblico può ricevere non possono superare 150, anche in forma di sconto (art. 4, comma 5); - "il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un  interesse  economico  significativo  in  decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza" (art. 4, comma 6); - sono mantenuti e rafforzati gli obblighi dichiarativi al momento dell'assunzione in servizio (art. 6); - viene individuata un'area molto ampia di obblighi di astensione "decisioni o ad attività che possano  coinvolgere  interessi  propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  soggetti  od organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,   procuratore  o  agente, ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati, societa' o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui esistano gravi ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il responsabile dell'ufficio di appartenenza" (art. 7); - importante novità della cd. "tracciabilità dei processi decisionali", secondo la quale i "processi  decisionali   adottati   dai dipendenti deve essere, in tutti  i  casi,  garantita  attraverso  un adeguato supporto  documentale,  che  consenta  in  ogni  momento  la replicabilita'" (art. 9, comma 2); - specifici obblighi riguardanti il dipendente che si occupa di procedure negoziali "Il dipendente che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai  sensi dell'articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone   fisiche   o giuridiche  private  con  le  quali  abbia  concluso,   nel   biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento ed assicurazione, per  conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per iscritto il dirigente dell'ufficio", inoltre, "Il dipendente  che  riceva,  da  persone  fisiche  o  giuridiche partecipanti  a   procedure   negoziali   nelle   quali   sia   parte l'amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull'operato dell'ufficio  o  su  quello  dei  propri  collaboratori,  ne  informa immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il   proprio   superiore gerarchico o funzionale" (art. 14, commi 3 e 5).

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