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Tribunale civile di Genova, Sez. I, 27 settembre 2018, n. 2485 - La pronuncia del Tribunale di Genova è relativa ad un’azione di risarcimento danni a seguito di quattro episodi di controllo della Polstrada su mezzi condotti da agenti monomandatari dell’esponente, veicoli concessi in comodato e dopo in usufrutto agli agenti. Il Giudice al di là della questione afferente la presenza o meno di responsabilità in capo ai convenuti rileva, con portata dirimente per la reiezione dell’azione, che non è stata comunque fornita la prova del danno lamentato. Ciò in applicazione “del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.”. L’esponente aveva richiesto in subordine la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. La pronuncia rileva che tale liquidazione “è consentita qualora sia stata dimostrata l’esistenza certa, ovvero altamente verosimile d’un effettivo pregiudizio, mentre se l’esistenza stessa del pregiudizio economico è incerta, eventuale o possibile ma non probabile, l’art. 1226 c.c. non è in alcun modo invocabile.”   Corte Appello Genova, 3 agosto 2016, n. 898 - “1. Nella decisione della causa il giudice non può prescindere dalla formulazione del petitum che identifica la domanda dell’attore e deve tenere conto delle eventuali limitazioni della domanda medesima, non potendo accordare alla parte una tutela diversa o superiore a quella richiesta senza violare il principio di disponibilità dei diritti e del processo. Lo stesso principio iura novit curia incontra il limite della domanda per cui il giudice pur essendo tenuto a conoscere ed applicare d’ufficio la normativa dalla quale può dipendere l’accoglimento della domanda non può – in nessun caso – superare i limiti del petitum che definiscono e delimitano l’oggetto della causa ed il tema della decisione. 2. Attraverso l’interpretazione logica e teleologica è possibile ricercare e ricostruire il contenuto della domanda e l’intenzione della parte che l’abbia proposta quanto il petitum sia incerto o l’accoglimento della domanda presupponga la soluzione di questioni che anche se non espressamente proposte ne costituiscano un antecedente logico necessario: in tal caso è possibile attribuire alla domanda un contenuto implicito, che va oltre il senso letterale delle parole ma risponde comunque alla logica del giudizio. 3. Non v’è spazio per l’interpretazione della domanda quando il petitum sia formulato chiaramente e compiutamente.”

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