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Il Legislatore interviene ancora con modifiche ed integrazioni al processo amministrativo digitale con l'art. 7 del d.l. 31.08.2016, n. 168 recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa" in G.U. n. 203 del 31.8.2016, convertito con modificazioni in  l. 25.10.2016, n. 197 (G.U. 254 del 29.10.2016), stabilendo che dal 1° gennaio 2017 entreranno in vigore le seguenti modifiche al codice del processo amministrativo (art. 7): a) all'art. 25 si aggiunge il comma 1-bis il quale richiama la previsione dell'art. 16-sexies d.l. n. 18.10.2012, n. 179 convertito in l. 17.12.2012, n. 221 e ss.mm.ii., il quale ricordiamo così recita "Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia", mentre il successivo comma 1-ter chiarisce che da quella data non troverà più applicazione il comma 1 che disciplina le comunicazioni presso la segreteria dei TAR e del Consiglio di Stato in formato "cartaceo" (comma 1, lett. a); b) vengono così modificati i commi 2 e 2-bis dell'art. 136 comma 2 ed aggiunti il commi 2-ter e 2-quater (comma 1, lett. b): - "2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche  in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il  ricorso  e' gia' incardinato o il collegio se la questione  sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme  di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti"; - "2-bis Tutti gli atti Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", pare che invece la modifica e le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono» si riferisca al testo anteriore alla novella alla l. n. 114/2014 quanto già si è statuito che dal 1 gennaio 2017 tutti gli atti sono sottoscritti con firma digitale"; - "2-ter. Quando il difensore depositi con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformita'  della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento   dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto  la  veste di pubblici ufficiali".  - "2-quater. Il presidente della  sezione  o  il  collegio  se  la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il  deposito  di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare  mediante upload attraverso il sito istituzionale"; c) l'art. 3, comma 1 dell'allegato 2 al c.p.a. viene stabilito che la registrazione degli atti processuali avverrà sempre in forma automatizzata (comma 2, lett. a); d) l'art. 4, comma 4 dell'allegato 2 al c.p.a. è così sostituito "E' assicurata la possibilita'  di  depositare  con  modalita' telematica gli atti in  scadenza  fino  alle  ore  24:00  dell'ultimo giorno consentito. Il deposito e' tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della  fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo" (comma 2, lett. b); e) all'art. 5 dell'allegato 2 al c.p.a. è aggiunto il comma 3-bis "3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un  fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L'aggiornamento dell'indice e' curato dal  segretario  ai  sensi  del comma 4" (art. 2, lett. c); f) all'art. 13 dell'allegato 2 al c.p.a. sono aggiunti i seguenti commi (comma 2, lett. d): - "1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione  inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto  disciplinato nel decreto di cui al comma 1"; - "1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC  o,  nei  casi  previsti,  mediante  upload  attraverso  il  sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario". Si segnala come la previsione non sia chiara poiché non si comprende quale sarà il regime di deposito dei ricorso dal 1.1.2018; g) dopo l'art. 13 viene aggiunto l'art. 13-bis all'allegato 2 al c.p.a. che così recita "13-bis.  Misure  transitorie  per  l'uniforme  applicazione  delprocesso amministrativo telematico. 1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha gia' dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di  altri  tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali  da  incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte,  con  ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e  pubblicata  in  udienza, puo' chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di  sottoporre  al  presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione  del  ricorso  all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione  del giudizio  alla  prima  udienza  successiva  al  sessantesimo   giorno dall'udienza in cui e'  pubblicata  l'ordinanza.  Il  presidente  del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni  dalla richiesta;  il  silenzio  equivale  a  rigetto.  Il  presidente   del Consiglio di Stato  comunica  l'accoglimento  della  richiesta  entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti  al tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della decisione della plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio  di  Stato entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  equivale  a rigetto. L'adunanza plenaria e' calendarizzata  non  oltre  tre  mesi dalla richiesta, e decide la sola questione di  diritto  relativa  al processo amministrativo telematico" (comma 2, lett. e); h) le modifiche introdotte al processo amministrativo telematico, "hanno  efficacia  con  riguardo  ai  giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo  grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati  anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento  del  grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e  comunque  non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di  entrata  in vigore del presente decreto" oltreché quelle introdotte dall'articolo 20, comma 1-bis, del d.l.  27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  l. 6 agosto 2015, n. 132, viene in questo modo garantito il cd. "doppio binario" quantomeno fino al 1 gennaio 2018. Si segnala a questo proposito che il richiamo all'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge  24  giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 appare superfluo essendo tale disposizione modificativa dell'art. 136, comma 2 già modificato dal presente articolo con effetto dal 1 gennaio 2017, mentre al contempo è abrogato il recentissimo comma 1-bis dell'art. 2 d.l. 30.06.2016, n. 117 convertito con modificazioni in l. 12.08.2016, n. 161 il quale presciveva che "Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto"(comma 3). ; i) a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo  o  in  secondogrado, con modalita' telematiche deve essere  depositata  almeno una copia  cartacea  del  ricorso  e   degli   scritti   difensivi,   con l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico (comma 4); l) viene statuito che le norme del processo telematico non trovano applicazione per i contenziosi in materia di segreto di stato e personale correlato (comma 5); m) i depositi telematici degli atti processuali devono avvvenire da indirizzi PEC risultanti dai  pubblici  elenchi,  gestiti  dal   Ministero   della giustizia (comma 6). Si precisa che ulteriori modalità organizzative ed assunzioni di personali (oltre a quelle molto sostanziose di cui all'art. 1, comma 2-bis d.l. n. 117/2016 convertito con modificazioni in l. 161/2016) sono disposti agli artt. 8 e 9.  Infine, in sede di conversione la l. n. 197/2016 con l'art. 7-bis ha introdotto l'art. 13-ter all'allegato 2 al c.p.a. il quale attribuisce al Consiglio di Stato il compito di fissare con decreto del suo Presidente, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionaleforense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti, i limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi. Viene contestualmente aborgata la previsione speciale per il rito degli appalti sul limite dimensionale degli atti, recentemente stabilità al comma 6 dell'art. 120 c.p.a. così come la previsione del comma 2-bis dell'articolo 40 del d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in l. 11.8.2014, n. 114. Nella fissazione dei predetti limiti il Presidente dovrà tenere conto: - del valore effettivo della controversia; - della sua natura tecnica; - del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Nel decreto saranno stabiliti  i  casi  per  i quali, per specifiche ragioni,  puo'  essere  consentito  superare  i relativi limiti Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.       L'entrata in vigore del processo amministrativo telematico slitta dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017 questo è il contenuto del d.l. 30.06.2016, n. 117 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" pubblicato in G.U. n. 151 del 30.06.2016 convertito con modificazioni in l. 12.08.2016, n. 161. Viene, inoltre, previsto un regime transitorio al 31 marzo 2017 in cui sarà ancora possibile procedere al deposito degli atti con il sistema attuale (art. 2, comma 1-bis). Al fine di consentire il funzionamento del processo amministrativo telematico è, inoltre, autorizzata l'assunzione di 1.000 unità di personale dipendente a tempo indeterminato (art. 1, comma 2-bis e seguenti).   DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012 , n. 160 in Gazzetta Ufficiale N. 218 del 18 Settembre 2012 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69"

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