Salta al contenuto principale
Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1698: «Qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria – in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 della legge n. 689 del 1981, per uno dei reati individuati dall’art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 (e dunque per uno dei reati ‘ostativi’ al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi), l’autorità amministrativa non deve disporre senz’altro la revoca (prevista dal medesimo primo comma) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell’esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell’art. 43)».

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Dichiaro di aver letto l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 619/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati personali
CAPTCHA
10 + 0 =
Risolvere questo semplice problema matematico e inserire il risultato. Ad esempio per 1+3, inserire 4.
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.