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Il TAR Liguria, Sezione I, ribadisce con la sentenza 29/1/2016, n. 95 l'insussistenza di una astratta e generalizzata esclusione del generale obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in materia di ordinanze contingibili e urgenti. Ad avviso del Tribunale amministrativo, infatti, l'inciso iniziale dell'art. 7 della legge n. 241/1990, relativo alla sussistenza di ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità, "non ha l'effetto di esentare una categoria astratta di provvedimenti amministrativi, quelli di necessità ed urgenza, dall'obbligo di comunicare l'inizio del procedimento, ma impone solo la verifica delle effettive e peculiari ragioni di ogni singolo caso".

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