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T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 dicembre 2014, n. 1894 - Secondo una giurisprudenza che il collegio condivide, laddove una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole, e quindi tale da alterare in modo significativo l'assetto del territorio, essa, quand'anche si trovi in rapporto con altro bene (c.d. principale) e sia in potenza facilmente smontabile, si sottrae per ciò solo ad una definizione in termini di pertinenza, restando di conseguenza soggetta al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni ex art. 1 L. n. 10/1977 (Cons. di St., V, 14.10.2013, n. 4997; id., 19.7.2013, n. 3936). Del resto, non costituisce pertinenza, in senso urbanistico, la tettoia costruita in aderenza ad un preesistente edificio, trattandosi di manufatto che non ha una propria autonomia individuale e funzionale, ma che entra a far parte del preesistente fabbricato (Cons. di St., VI, 18.12.2012, n. 6493). Da ultimo, nessun rilievo assume la circostanza che la tettoia in questione non implichi aumento dei volumi e/o delle superfici utili o del carico insediativo: la circostanza – che rileva, semmai, in sede di valutazione dell’istanza di accertamento di conformità – non vale ad escludere la sanzionabilità del manufatto, che, come detto, implicando una trasformazione edilizia del territorio, richiedeva il preventivo rilascio della concessione edilizia. 4. Come detto supra, l’intervento di costruzione di una tettoia, per quanto accessoria ad un bene principale, rientra tra quelli di trasformazione edilizia del territorio (cfr. Cons. di St., n. 4997/2013 cit.), specificamente sanzionato, ove realizzato (come nella specie) abusivamente, con l’ingiunzione di demolizione.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 novembre 2014, n. 1648 - In linea di fatto occorre rilevare come il deposito realizzato dal ricorrente non può essere ricondotto ad un deposito meramente occasionale di materiali; le dimensioni dello stesso, ben documentate dalle fotografie in atti, escludono una ricostruzione in termini di mera occasionalità: il ricorrente ha invece realizzato un vero e proprio deposito di materiali sulla riva sinistra del Rio Gavottino. Esclusa l’occasionalità dello stoccaggio di materiali, la fattispecie deve essere ricondotta a quella del deposito di materiali inerti per l’edilizia. A tal riguardo l’art. 15, comma 1 lett. f) l.r. 16/08 contempla tra gli interventi di nuova costruzione per i quali è obbligatorio il permesso di costruire e conseguentemente può essere ordinata la demolizione “le occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto”. Pertanto il deposito in questione necessitava di permesso di costruire con la conseguente applicazione della pertinenti sanzioni ove il ricorrente ne fosse sprovvisto. Il ricorrente sostiene, tuttavia, che la definizione statale dell’intervento di nuova costruzione non si limiti a contemplare il mero deposito di materiali ma richieda per la configurabilità dell’ipotesi anche la realizzazione di lavori ai quali consegua la trasformazione permanente del suolo per l’innanzi non edificato. Il ragionamento non persuade. Deve rilevarsi come l’art. 3, comma 1, lett. e.7) d.p.r. 380/01 contempli tra gli interventi di nuova costruzione: “la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato”. Come fatto palese dal testo della norma ed in particolare dalla presenza della virgola la realizzazione di depositi di merci e materiali è inquadrabile tout court nella fattispecie della nuova costruzione e non richiede, a differenza dell’ipotesi della realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato. In definitiva la norma regionale e quella statale sono coerenti nel considerare quale attività di nuova costruzione quella finalizzata a realizzare depositi di merci e materiali e ciò in quanto la stessa nozione di deposito implica l’intrinseca stabilità e non occasionalità dello stesso.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 novembre 2014, n. 1612 - La tenda, strumentale alla conduzione dell’esercizio pubblico, infatti non s’iscrive nel genus delle opere edilizie di nuova costruzione.     T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 dicembre 2012, n. 1658 - Ciò posto, in punto di fatto non è contestato -- ed è dunque pacifico in causa -- che il permesso di costruire impugnato ha assentito un’operazione che, benché in misura modesta, nondimeno altera incontestabilmente il volume e la sagoma di ingombro del manufatto preesistente, prevedendone l’innalzamento oltre la falda di copertura del fabbricato di proprietà della ricorrente (cfr. la documentazione fotografica doc. 13 delle produzioni 26.10.2012 di parte controinteressata), integrando un intervento di nuova costruzione (per la equiparazione - pacifica in giurisprudenza - della sopraelevazione alla nuova costruzione cfr. Cass., II, 3.1.2011, n. 74; id., III, 1.10.2009, n. 21059; T.A.R. Campania, II, 2.12.2009, n. 8326). Il permesso di costruire impugnato ha assentito un’operazione che, benché in misura modesta, nondimeno altera incontestabilmente il volume e la sagoma di ingombro del manufatto preesistente, prevedendone l’innalzamento oltre la falda di copertura del fabbricato di proprietà della ricorrente integrando un intervento di nuova costruzione (per la equiparazione -- pacifica in giurisprudenza -- della sopraelevazione alla nuova costruzione cfr. Cass., II, 3.1.2011, n. 74; id., III, 1.10.2009, n. 21059; T.A.R. Campania, II, 2.12.2009, n. 8326). V. anche alle voci "Edilizia - Giurisprudenza - Sottotetti", "Edilizia - Giurisprudenza - Tipologie di interventi urbanistico edilizi - Ristrutturazione edilizia" e "Edilizia - Giurisprudenza - Distanze legali".   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2012, n. 1392 - Sono rinconducibili al concetto di nuova costruzione gli interventi non destinati a soddisfare esigenze abitative meramente temporanee (fattispecie in cui il Comune ha ingiunto la rimessa in pristino di un campeggio a seguito di spostamenti e sostituzione di roulottes).

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