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D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposto a procedura autorizzatoria semplificata.   D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio-assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237).   In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 il Legislatore provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali è necessario il titolo espresso. In particolare all’art. 1, comma 2 è previsto che, con riferimento alla materia edilizia,  al  fine  di  garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata  in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un  glossario  unico, che  contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria  di  intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.   L’art. 3 del decreto reca in dettaglio le modifiche al T.U. Ed. alle quali, ai sensi del successivo art. 6, le Regioni dovranno adeguarsi entro il 30/6/2017.   In G.U. n. 268 del 16.11.2016 Intesa 20.10.2016, sancita in Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Comuni, concernente l'adozione dello schema di Regolamento Edilizio tipo ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. n. 380/2001. E' assegnato alle Regioni (ordinarie) il termine di centottanta giorni dall'adozione dell'Intesa per il recepimento dello schema di Regolamento Edizio tipo. I Comuni entro il termine stabilito dalle Regioni nell'atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dall'atto di recepimento devono adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di Regolamento Edilizio tipo. In difetto, decorso il predetto termine massimo di centottanta giorni le definizioni sovraordinate di cui agli allegati troveranno diretta applicazione prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.   In G.U. n. 64 del 18.3.2015 il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 recante "Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", in forza del quale "Nei reati per i quali é prevista la penadetentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".   Si allega il D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Ed.) coordinato con il D.L. "Sblocca Italia" (D.L. n. 133/2014).   Il Decreto n. 133/2014 (cd. "Sblocca Italia") ha dettato alcune misure per il rilancio dell'attività edilizia in un'ottica di maggiore semplificazione. Si allega il testo dell'articolo 17 del decreto medesimo nonchè un breve riassunto delle principali novità.   L'articolo 14 del D.lgs. n. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), qui allegato in stralcio, consente nel caso di interventi di efficientamento e di riqualificazione energetica di derogare nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi alle distanze legali (si segnalano i commi 6 e 7).

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