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T.A.R. Liguria, Sez. I, 3 settembre 2014, n. 1343 - Una variante generale adottata dal Comune per ragioni di tutela urbanistico-ambientale determina ai sensi degli art. 42 e 44 l.r. n. 36/97 l'efficacia delle misure di salvaguardia; e, nel caso in cui i lavori edilizi non siano ancora iniziati, in forza dell'art. 34, comma 7, l.r. 16/2008, la decadenza del titolo che sia in contrasto con le previsioni urbanistiche sopravvenute. Vero è che la disposizione regionale da ultimo richiamata, riproducendo pedissequamente il comma 4 dell'art. 15 t.u. ed., fa riferimento alla "entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche", sì da presupporre il completamento dell'iter formativo dello strumento di pianificazione e la conseguente piena efficacia della nuova pianificazione. Nondimeno la legge regionale espressamente stabilisce che l'adozione della variante generale, ostativa all'intervento edilizio, comporta ipso iure l'applicazione delle misure di salvaguardia (art. 44 l.r. cit.). Sicchè per evitare la decadenza, i lavori avrebbero dovuto iniziare prima dell'entrata in vigore delle misure di salvaguardia (cfr., Cons. St., Sez. V, n. 50128 del 2011).   T.A.R. Liguria, Sez. I, 3 settembre 2014, n. 1342 - Il ricorso ruota attorno ad un principio oramai stabilmente acquisito nella giurisprudenza amministrativa: le limitazioni incidenti sui tempi dell'attività edificatoria scaturenti da misure di salvaguardia a tutela dello strumento della pianificazione, non ancora efficace e definito nei contenuti, devono essere temporanee, e comunque non superare i termini previsti dalla legge. Anzi, come sottolineato dall'Adunanza Plenaria n. 2 del 2008, l'art. 12 t.u. ed., che ha mutuato il contenuto sostanziale dell'articolo unico della legge n. 1902 del 1952, reca una disposizione annoverabile fra le norme di principio. In armonia con i criteri di trasparenza, efficacia, celerità ed economicità dell'azione amministrativa, e, in generale con gli ordinari canoni di buona amministrazione e nell'ottica dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento, la norma vale ad indurre le amministrazioni locali a definire tempestivamente l'iter del procedimento conseguente all'adozione degli strumenti urbanistici generali (o secondo l'art. 44 della legge regionale delle varianti anch'esse generali) con il loro tempestivo invio agli organi deputati all'approvazione. Tanto che disincentiva eventuali ritardi burocratici con la previsione di un regime di minor favore, volto essenzialmente, sottolinea ancora l'adunanza plenaria, ad evitare le strumentalizzazioni che un non sollecito esercizio dell'azione amministrativa renderebbero possibile e a favorire una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali per tutelare il valore costituzionale della proprietà e delle connesse facoltà edificatorie. Aggiungasi che la norma regionale (art. 42 l.r. 36/97) fissa in quattro anni dalla data di adozione del progetto preliminare la durata massima delle misure di salvaguardia. Ancorché anteriore all'art. 12 t.u. cit., si pone in linea di continuità con essa, anticipandone i contenuti garantisti dal momento che -- come precisato nella stessa sentenza dell'Adunanza plenaria -- "non è affatto inibita una normazione dai contenuti parzialmente differenti (e più favorevoli agli amministrati) purché rispettosa dei limiti massimi di efficacia delle misure di salvaguardia ipotizzati dal legislatore regionale" (cfr.: tre anni e, se tempestivamente inviato entro l'anno lo strumento urbanistico adottato per l'approvazione, cinque anni). Il caso in esame assurge a paradigma d'azione amministrativa antitetica ai criteri che il Consesso di giustizia amministrativa ha lapidariamente definito in materia. Basti leggere le premesse della deliberazione 31/2010: il progetto preliminare di PUC è stato adottato per la prima volta nel 2002; riadottato nel 2006 la cui deliberazione -- va sottolineato -- è stata convalidata (così testualmente la legge) con la deliberazione n. 53 del 2006 "perché l'amministrazione non è riuscita nei termini di vigenza delle ordinarie misure di salvaguardia...ad approvare il progetto". Progetto definitivo di PUC che è stato infine approvato con deliberazione n. 32 del 2010. Con la stessa deliberazione n. 31 il Comune decidendo di riadottare la variante al PRG ha mutuato la disciplina paesaggistica contenuta nel progetto di PUC -- che va ricordato è stato adottato nella versione cd. definitiva solo con la deliberazione ad essa successiva n. 32, cui ha fatto seguito la deliberazione n. 16 del 2012 di conferma delle precedenti deliberazioni di variante al PRG -- si da palesare la volontà di eludere il termine di legge di durata del regime di salvaguardia frustrando le legittime apsettative e le facoltà dominicali del ricorrente. Di fatto, nella prospettiva diacronica, il confuso susseguirsi delle deliberazioni richiamate esibisce l'abnorme durata del regime di salvaguardia che nelle intenzioni del Comune avrebbe dovuto avere efficacia per 12 anni: dal 2002 fino al 2014, quando avrebbe dovuto cessare il termine quadriennale a fare data dalla variante al PRG del 2010. Esito, che al di là del pregiudizio inferto alla sfera soggettiva del ricorrente, confligge con i principi di buon andamento e trasparenza (cfr. artt. 1 e 2-bis l. n. 241/90) che dovrebbero invece caratterizzare l'azione amministrativa del Comune resistente composto da una popolazione di soli 1738 abitanti insediata in una circoscrizione territoriale della superficie complessiva pari a 2,78 km. quadrati. Conclusivamente va accolto il motivo di impugnazione di natura sostanziale che denuncia la violazione dell'art. 42 l.r. 36/97; e affermato che al momento della presentazione delle DIA il regime di salvagaurdia, ritenuto ostativo alla esecuzione delle opere -- e va ribadito conformi al PRG vigente -- di cui alle DIA presentate dal ricorrente, era già cessato nel 2010.

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