Il Ministero dell'Interno con circolare 19 maggio 2020 offre alcune indicazioni interpretative riguardo alle misure adottate con d.P.C.M. 17 maggio 2020.
In G.U. n. 126 del 17.5.2020 è stato pubblicato il d.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che salvo che non sia diversamente specificato varranno nel periodo compreso tra il 18 maggio ed il 14 giugno 2020. Ecco le principali misure adottate:
MISURE DI CARATTERE GENERALE (art. 2)
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento,nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) a decorrere dal 15 giugno 2020, e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita' dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformita' ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le societa', i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attivita' degli spettacoli e' organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalita' individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
s) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle universita', nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attivita';
t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;
z) sono sospese le attivita' di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
mm) le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi; 2) l'accesso dei fornitori esterni; 3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti; 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; 6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti; 8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari; 9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico- sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l'accesso dei fornitori esterni; 5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
Inoltre (art. 3):a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita';
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16.
E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Possono essere utilizzate mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
MISURE PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI (art. 2)Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
VIAGGI DA E PER L'ESTERO (art. 4)DAL 18 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2020
Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 e dall'articolo 6 del presente decreto; b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Disposizioni analoghe si applicano anche a chi entra in Italia con un mezzo privato.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano a:
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
- ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Citta' del Vaticano;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
SOGGIORNI BREVI (art. 5)Esclusivamente per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra' utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
Con la dichiarazione di cui al comma 1 è assunto, tra l'altro, l'obbligo allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma.
Disposizioni analoghe si applicano anche a chi entra in Italia con un mezzo privato e valgono i casi di esenzione sopra indicati per i trasferimenti da e per l'estero.
DAL 3 GIUGNO 2020 (art. 6)A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.
NAVI DA CROCIERA (art. 7)Sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gia' presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento
In G.U. n. 125 del 16.5.2020 è stato pubblicato il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" per il periodo compreso tra il 18 maggio ed il 31 luglio 2020. Ecco le principali nuove disposizioni:
A) SPOSTAMENTI
a.1) Dal 18 maggio al 2 giugno 2020
Cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione
Sono vietati:
- gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
a.2) Dal 3 giugno
Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali
B) ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16, il quale stabilisce che per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
C) ATTIVITA' DIDATTICA
Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020
D) QUARANTENA
E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata
E) ULTERIORI DISPOSIZIONI
Con d.P.C.M. ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 19/2020 che, possono stabilire anche tempistiche differenti, sono attuate le seguenti disposizioni:
- è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; - il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; - le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; - le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
F) SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6 (quarantena), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.