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Il Ministero dell'Interno con circolare 19 maggio 2020 offre alcune indicazioni interpretative riguardo alle misure adottate con d.P.C.M. 17 maggio 2020.   In G.U. n. 126 del 17.5.2020 è stato pubblicato il d.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica da COVID-19" che salvo che non sia diversamente specificato varranno nel periodo compreso tra il 18 maggio ed il 14 giugno 2020. Ecco le principali misure adottate: MISURE DI CARATTERE GENERALE (art. 2) a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante; b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di  assembramento,nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; c) a decorrere dal 15 giugno 2020,  e'  consentito  l'accesso  di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo  svolgimento  di  attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche  non  formali,  al  chiuso  o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e  con  obbligo  di  adottare  appositi   protocolli   di   sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento  per  le politiche della famiglia di cui  all'allegato  8;  le  Regioni  e  le Province Autonome possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilita'  dello  svolgimento  delle  suddette   attivita'   con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei  principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; e) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di  distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I  soli  atleti, professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  a  competizioni  di   livello nazionale  ed  internazionale,  possono  spostarsi  da  una   regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.  Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate,  previa validazione del  Comitato  tecnico-scientifico  istituito  presso  il Dipartimento della protezione civile,  apposite  linee-guida  a  cura dell'Ufficio  per  lo  Sport  della  Presidenza  del  Consiglio   dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),  sentita  la  Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni  Sportive  Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita' dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25  maggio  2020.  A  tali fini, sono emanate linee guida a  cura  dell'Ufficio  per  lo  Sport, sentita la  FMSI,  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge  n.  33  del  2020.  Le  Regioni  e  le Province Autonome possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilita'  dello  svolgimento  delle  suddette   attivita'   con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali; g) per l'attuazione delle linee guida,  di  cui  alle  precedenti lettere e) e f), e in conformita' ad esse,  le  Federazioni  Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di  Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le societa', i centri e i circoli sportivi, comunque  denominati,  anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto,  adottano, per gli  ambiti  di  rispettiva  competenza  e  in  osservanza  della normativa in materia di  previdenza  e  sicurezza  sociale,  appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio  per  tutelare  la salute degli atleti, dei gestori degli impianti  e  di  tutti  coloro che, a qualunque titolo,  frequentano  i  siti  in  cui  si  svolgono l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18  del  Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l) sono sospese le attivita' di sale  giochi,  sale  scommesse  e sale bingo; m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal  15  giugno  2020,  detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e  distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori  per  spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa   data,   in   relazione  all'andamento   della   situazione epidemiologica nei propri territori. L'attivita' degli spettacoli  e' organizzata secondo le linee guida di  cui  all'allegato  9.  Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese  le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi. n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro; o) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7; p) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte; q) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire anche in modalita' non  in  presenza.  Sono  altresi'  esclusi  dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e  le prove   teoriche   e   pratiche   effettuate   dagli   uffici   della motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole,  secondo  le  modalita' individuate  nelle  linee  guida   adottate   dal   Ministero    delle infrastrutture  e  dei   trasporti.   Al   fine   di   mantenere   il distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; r) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita'; s) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita',   nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini, attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di  aggregazione  e che  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e della ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato dall'INAIL. Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  periodo,  le universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e coreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  17  marzo 2020, n. 18, la presenza del personale  necessario  allo  svolgimento delle suddette attivita'; t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni; u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione, comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi; v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica o congressuale; z) sono sospese le attivita' di centri benessere, centri  termali (fatta eccezione per l'erogazione delle  prestazioni  rientranti  nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali; aa)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita' e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; cc) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita'  di misure alternative di detenzione domiciliare; dd)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato 11; ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che le regioni e le province autonome abbiano  preventivamente  accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base  contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la ristorazione con asporto, anche negli esercizi  siti  nelle  aree  di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando  l'obbligo  di   rispettare   la   distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli stessi; ff) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale di almeno un metro; gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  condizione  che  le  regioni  e  le  province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 26 aprile 2020; hh)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi; ii) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita' a distanza; b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva; c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali; mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  regioni,  idonee  a prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) l'accesso  agli  stabilimenti  balneari  e  gli  spostamenti all'interno dei medesimi; 2) l'accesso dei fornitori esterni; 3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 4) la distribuzione e il  distanziamento  delle  postazioni  da assegnare ai bagnanti; 5) le misure igienico-sanitarie per  il  personale  e  per  gli utenti; 6) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive; 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione degli utenti;  8) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno degli stabilimenti balneari; 9) le spiagge di libero accesso; nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento, assistenza  agli ospiti; 2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico- sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni; 4) l'accesso dei fornitori esterni; 5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti; 7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza.   Inoltre (art. 3):a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute; b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessita'; c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16; d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato  16  anche   presso   gli   esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie. MISURE PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI (art. 2)Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo 1,   rispettano   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di   lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di  competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all'allegato 14. VIAGGI DA E PER L'ESTERO (art. 4)DAL 18 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2020 Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di:  a)  motivi  del  viaggio  nel  rispetto   di   quanto   stabilito dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge  n.  33  del  2020  e dall'articolo 6 del presente decreto;  b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che verra' utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario. Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all'atto dell'imbarco.  In  caso  di insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Disposizioni analoghe si applicano anche a chi entra in Italia con un mezzo privato. Le disposizioni di cui sopra non si applicano a: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: - all'equipaggio dei mezzi di trasporto; - al personale viaggiante; - ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea,  negli  Stati parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in Italia per comprovati motivi di lavoro; - al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; - ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; - al personale di imprese aventi sede  legale  o  secondaria  in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze  lavorative di durata  non  superiore  a  72  ore,  salvo  motivata  proroga  per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore; - ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o  lo  Stato della Citta' del Vaticano; - ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari; - agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana. SOGGIORNI BREVI (art. 5)Esclusivamente  per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore,  salvo  motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite  trasporto  di  linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o  terrestre,  e'  tenuto,  ai fini dell'accesso al  servizio,  a  consegnare  al  vettore  all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e  47  del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente decreto e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra'  utilizzato  per raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu' abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per effettuare i trasferimenti; c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia. Con la dichiarazione di cui al comma 1 è assunto, tra l'altro, l'obbligo allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma. Disposizioni analoghe si applicano anche a chi entra in Italia con un mezzo privato e valgono i casi di esenzione sopra indicati per i trasferimenti da e per l'estero.   DAL 3 GIUGNO 2020 (art. 6)A decorrere dal  3  giugno  2020,  fatte  salve  le  limitazioni disposte per  specifiche  aree  del  territorio  nazionale  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del  2020,  nonche' le limitazioni disposte in relazione alla  provenienza  da  specifici Stati  e  territori  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   4,   del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:     a) Stati membri dell'Unione Europea;     b) Stati parte dell'accordo di Schengen;     c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;     d) Andorra, Principato di Monaco;     e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5  si  applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in  Italia  da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma  1  ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori  all'ingresso  in Italia.   NAVI DA CROCIERA (art. 7)Sono sospesi i  servizi  di  crociera  da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia' presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento   In G.U. n. 125 del 16.5.2020 è stato pubblicato il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" per il periodo compreso tra il 18 maggio ed il 31 luglio 2020. Ecco le principali nuove disposizioni:   A) SPOSTAMENTI a.1) Dal 18 maggio al 2 giugno 2020 Cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione Sono vietati: - gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; - gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. a.2) Dal 3 giugno Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali B) ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16, il quale stabilisce che per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. C) ATTIVITA' DIDATTICA Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 D) QUARANTENA E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata E) ULTERIORI DISPOSIZIONI Con d.P.C.M. ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 19/2020 che, possono stabilire anche tempistiche differenti, sono attuate le seguenti disposizioni: - è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; - il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; - le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; - le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. F) SANZIONI Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6 (quarantena), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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