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E' stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30.12.2016 la l. 28.12.2015, n. 208 recante "la legge di stabilità 2016". Ecco le principali novità: a) è stato posticipato al 1° gennaio 2017 l’aumento dell’IVA previsto dall’art. 1 comma 718 l. n. 190/2014 che avrebbe dovuto iniziare a scattare il primo gennaio 2016, cosicché la previsione è ora la seguente “Fermo restando quanto previsto dal comma 207,  e  fatta  salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719: a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di  tre  punti percentuali dal 1° gennaio 2017; b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di due punti  percentuali  dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale  dal  1°  gennaio 2018” (comma 6); b) modifiche all’imposta municipale propria (IMU), che ricordiamo essere stata istituita dall’art. 8 d.lgs n. 23/2011 in forza del quale essa “sostituisce, per la componente immobiliare,  l'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute  in  relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli  immobili”(commi 10 e 11): - con l’inserimento tra le fattispecie di riduzione della base imponibile del 50% di cui all’art. 13, comma 3 d.l. n. 201/2011 convertita con modificazioni in l. n. 214/2011 “per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unita'  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23»”; - è stata abrogata la previsione dell’art. 13, comma 5 secondo periodo d.l. n. 201/2011 in forza della quale “Per  i terreni agricoli, nonche'  per  quelli  non  coltivati,  posseduti  e condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75”; - soppressione del comma 8-bis dell’art. 13 d.l. n. 201/2011 comportanti riduzioni all’imposta  per i terreni agricoli posseduti da  coltivatori  diretti  o  da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  e  successive  modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche'  dai  medesimi  condotti; - soppressione della facoltà per le province autonome di Trento e Bolzano di prevedere  che  i  fabbricati  rurali  ad   uso   strumentale   siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto  del  limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214; - per gli immobili locati a canone  concordato  di  cui  alla legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  l'imposta  e'  ridotta  al 75 per cento (comma 53); c) viene prevista l’esenzione dei terreni agricoli dall’IMU oltreché per i comuni montani nelle seguenti ipotesi (comma 13): - posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; - a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno  2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 2015, n. 34; d) modifica l'imposta unica comunale (IUC) ex art. 1 comma 639 l. n. 147/2013 in merito alla TASI (comma 14). Ricordiamo che “essa si  basa  su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di  natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, sennonché quest’ultima prima a carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore   dell'immobile, essa ora non trova applicazione per “le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale  dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare,  ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9». Inoltre: - cambia il presupposto impositivo della TASI essendo stato modificato il comma 669 dell’art. 1 l. n. 147/2013, il quale ora prescrive che “Il presupposto impositivo della TASI  e'  il  possesso  o  la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; - viene ridotta la TASI in favore delle imprese costruttrici stabilendosi ora al comma 678 dell’art. 1 l. n. 147/2013 che “Per i fabbricati costruiti e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»”; - sono aggiunti i seguenti periodo al comma 688 dell’art. 1 l. n. 147/2013 “Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un  soggetto  che  la destina ad abitazione principale, escluse quelle  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel  regolamento  relativo  all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il  termine  del 10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata determinazione della predetta percentuale stabilita  dal  comune  nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  a  carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»”; e) modifica all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) secondo cui “non si  applica  al  possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze  della  stessa  e  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di  provvedimento  di separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'  immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie  catastali  A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota  nella  misura  ridotta dello 0,4 per cento e la  detrazione,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, di euro 200 rapportati al  periodo  dell'anno  durante  il quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e' adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi   la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»” (comma 16); f) modifica delle modalità di determinazione  della rendita  catastale  degli  immobili   a   destinazione   speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E (commi 21-24); g)  abrogazione dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 d.lgs. n. 23/2011 che avrebbe dovuto sostituire dal 1° gennaio 2016 “le seguenti forme di prelievo: la tassa per  l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita'  e  i  diritti  sulle pubbliche    affissioni,    il    canone     per     l'autorizzazione all'installazione   dei   mezzi   pubblicitari.   L'addizionale   per l'integrazione dei bilanci  degli  enti  comunali  di  assistenza  e' abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al  presente articolo” (comma 25); h) sempre in materia di tributi locali ad eccezione della TARI e per gli enti in predissesto in dissesto “per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015” (comma 26); i) proroga al 2018 dell’entrata in vigore dei nuovi sistemi di calcolo della base imponibile della TARI di cui ai commi 652 e 653 l. n. 147/2013 (comma 27), sennonché per  gli  immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta e' ridotta al 75 per cento (comma 54); l) le funzioni di vigilanza sui  promotori  finanziari  attribuite alla  CONSOB  dal  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto  legislativo  n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui  all'articolo  31, comma 4, del  predetto  decreto  legislativo, mentre l'albo unico dei promotori finanziari di cui  all'articolo  31,comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  58  del  1998   assume   la denominazione di «albo unico dei  consulenti  finanziari».  Nell'albo sono iscritti, in  tre  distinte  sezioni,  i  consulenti  finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi  e le societa' di consulenza finanziaria (commi 36 e 37). Gli  agenti  di  assicurazione  persone  fisiche  iscritti  nel Registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono  iscritti  nell'albo  di  cui  al comma  37  del  presente  articolo,  nella  sezione  dei   consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purche' in possesso  dei medesimi requisiti di onorabilita' e  professionalita'  previsti  per questi ultimi a seguito del superamento di una specifica prova (comma 38); m) trova applicazione l’imposta di registro agevolata del 2% (prima casa) di cui alla nota II-bis dell’art. 1 dell’allegato alla tariffa parte prima di cui al d.P.R. n. 131/1986 anche nel caso in cui l’immobile di cui l’acquirente sia proprietario acquistato con agevolazioni prima casa “sia alienato entro un anno dalla data dell'atto” (comma 55); n) sempre in materia di agevolazioni per l’acquisto di immobili a finalità residenziale si stabilisce che “Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del  suo  ammontare, il  50  per  cento  dell'importo   corrisposto   per   il   pagamento dell'imposta  sul  valore   aggiunto   in   relazione   all'acquisto, effettuato entro  il  31  dicembre  2016,  di  unita'  immobiliari  a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi  della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo  e'  pari  al  50  per  cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e'  ripartita  in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi” (comma 55); o) sostituzione l’art. 13 l. n. 431/1998 in materia di locazioni di immobili per finalità non commerciale (comma 59). Si prescrive: - la nullità delle pattuizioni volte a determinare un canone superiore rispetto a quello del contratto scritto e registrato; - incombe sul locatore l’obbligo di registrazione nel termine perentorio di 30 giorni e di comunicazione al conduttore e all’amministratore di condominio dell’avvenuta registrazione; - termine di prescrizione di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile per proporre da parte del conduttore l’azione di restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso rispetto ai canoni del contratto registrato; p) l’IRES passa dal 27,5% al 24%, mentre la ritenuta sui dividendi passa dal 1,375 % al 1,2% (commi 61 e 62); q)  modifica in materia di IRAP con esclusione dall’elenco dei soggetti passivi dei  produttori  agricoli  titolari  di  reddito agrario, nonché le  cooperative  ed  i  loro  consorzi  che  forniscono  in via principale,  anche  nell'interesse  di  terzi,  servizi  nel  settore selvicolturale,  ivi  comprese  le  sistemazioni idraulico-forestali, (commi 70 e 72). Si stabilisce, inoltre, che “Non sussiste autonoma organizzazione ai  fini  dell'imposta nel caso di medici che abbiano  sottoscritto  specifiche  convenzioni con le strutture ospedaliere per  lo  svolgimento  della  professione all'interno di tali strutture, laddove gli  stessi  percepiscano  per l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni  caso  irrilevanti,  ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare  del reddito realizzato e le  spese  direttamente  connesse  all'attivita' svolta.  L'esistenza   dell'autonoma   organizzazione   e'   comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo  standard  e  i parametri  previsti  dalla  convenzione  con  il  Servizio  sanitario nazionale” (comma 125); r) le detrazioni fiscali del 65% per le spese di riqualificazione energetica sono proroga al 31.12.2016. Inoltre Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica  di  parti  comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11,  comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni, in luogo della  detrazione  di  cui  al  comma  1  del presente articolo possono optare per la cessione  del  corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi,  con modalita' da definire con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Analogo prolungamento di un anno per godere degli sgravi fiscali è stata prevista per le spese di ristrutturazione edilizia (comma 74). La detrazione del 65% viene estesa altresì alle  spese  sostenute  per l'acquisto, l'installazione  e  la  messa  in  opera  di  dispositivi multimediali  per  il  controllo  da   remoto   degli   impianti   di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione  delle unita' abitative, volti ad aumentare la  consapevolezza  dei  consumi energetici da parte degli  utenti  e  a  garantire  un  funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono (comma 88):     - mostrare attraverso canali multimediali i consumi  energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;     -  mostrare  le  condizioni  di  funzionamento  correnti  e   la temperatura di regolazione degli impianti;     - consentire l'accensione, lo spegnimento  e  la  programmazione settimanale degli impianti da remoto; s)  in merito al cd. «bonus mobili» le giovani coppie costituenti un nucleo familiare  composto  da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo  da almeno tre anni, in cui almeno  uno  dei  due  componenti  non  abbia superato i trentacinque anni, acquirenti  di  unita'  immobiliare  da adibire ad  abitazione  principale,  beneficiano  di  una  detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo  della medesima unita' abitativa. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre  2016  ed  e'  calcolata  su  un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.  Il  beneficio  di cui al presente comma non  e'  cumulabile  con  quello  di  cui  alla lettera precedente del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia (comma 75); t) è stato istituito il contratto di locazione finanziaria di  immobile  da adibire  ad  abitazione  principale (commi 76-84); u) sono previsti contributi fino a 8.000€ per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con mezzi di classe di emissione non inferiore a euro 5 dal primo gennaio 2016 al 31 marzo 2017 (commi 85 e 86); v) ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti  titolari  di reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che effettuano investimenti in beni materiali strumentali  nuovi  dal  15 ottobre 2015 al 31 dicembre  2016,  con  esclusivo  riferimento  alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40%. Tale incremento concerne anche i  limiti  rilevanti  per  la deduzione delle quote di  ammortamento  e  dei  canoni  di  locazione finanziaria dei beni di auto e veicoli a motore in genere (commi 91-94); z) alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite  delle  regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata, Calabria e Sicilia e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese  e  del 10 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica  ai  soggetti  che  operano  nei settori dell'industria siderurgica,  carbonifera,  della  costruzione navale, delle  fibre  sintetiche,  dei  trasporti  e  delle  relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di  energia  e delle infrastrutture  energetiche,  nonche'  ai  settori  creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si  applica alle imprese in difficolta' come definite dalla  comunicazione  della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. Il credito d’imposta e' utilizzabile  esclusivamente   in compensazione (commi 98-110); aa) modifiche al regime forfettario di cui all’art. 1 comma 54 l. n. 190/2014 prevedendosi altresì che “Il reddito forfettario determinato  ai  sensi  dei  precedenti commi costituisce base imponibile  ai  sensi  dell'articolo  1  della legge  2  agosto  1990,  n.  233.  Su  tale  reddito  si  applica  la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento” (commi 111 - 113); bb) per i  soci  delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma  3,  della  legge  3  aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica  l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) (comma 114); cc) previsioni speciali fiscali in favore dell’assegnazione o cessione ai soci di beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo  periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  beni  mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati  come  beni  strumentali nell'attivita'   propria   dell'impresa (commi 115-121); dd) sostituzione dell’art. 26 del TU in materia di IVA su variazioni dell’imponibile  o dell’imposta, inclusa la modifica dei termini di accertamento ex art. 57 del precitato TU (comma 126-130 e 132); ee) sostituzione dell’art. 43 del TU imposte sui redditi in merito ai termini di accertamento (comma 131); ff) l’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 32 d.lgs. n. 158-2015 è anticipata al 1 gennaio 2016. Ai  soli  fini della procedura di collaborazione volontaria di cui  al  periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati  al contribuente,  di  cui  agli  articoli  5-quater  e  5-quinquies  del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive  modificazioni, possono  essere  allo  stesso  notificati  dal   competente   ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra  disposizione  di legge, mediante  posta  elettronica  certificata,  con  le  modalita' previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,   all'indirizzo   di   posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini  di  cui  al periodo  precedente  il  contribuente  deve  manifestare  la  propria volonta' di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di  posta elettronica  certificata  del  professionista  che  lo  assiste.   La notifica si intende comunque  perfezionata  nel  momento  in  cui  il gestore del  servizio  di  posta  elettronica  certificata  trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa  attestazione temporale  che  certifica  l'avvenuta  spedizione  del  messaggio;  i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data  di avvenuta  consegna  contenuta  nella  ricevuta  che  il  gestore  del servizio  di  posta  elettronica   certificata   del   professionista trasmette  all'ufficio.  Se  la  casella  di  posta  elettronica  del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo  di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo,  si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi  e degli  altri  atti  che  per  legge  devono  essere   notificati   al contribuente (comma 133); gg) riammissione dei contribuenti decaduti al piano di rateazione inizialmente concesso ai  sensi  dello  stesso  decreto legislativo n.  218  del  1997,  limitatamente  al  versamento  delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016  riprendano il versamento della prima delle rate scadute (commi 134-138); hh) modifiche alla disciplina del TU delle imposte sui redditi in merito ai Paesi con cd. Fiscalità privilegiata che ora si considerano tali laddove il livello  nominale  di  tassazione risulti inferiore al 50 % di quello applicabile in Italia (commi 142-144); ii) modifiche in materia di canone RAI che ora viene ridotto a 100€, sennonché “La  detenzione  di  un  apparecchio  si  presume altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica  nel  luogo  in  cui  un  soggetto  ha  la  sua   residenza anagrafica.  Allo  scopo  di  superare  le  presunzioni  di  cui   ai precedenti  periodi,  a   decorrere   dall'anno   2016   e'   ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche  penali,  di  cui all'articolo 76 del  medesimo  testo  unico.  Tale  dichiarazione  e' presentata all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con  le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata”. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica  il  pagamento  del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva  alla scadenza delle rate. Infine, non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la  denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (commi 152-164) ll) con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1°  gennaio  2016  con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2016,  e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  ferma restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi  contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di  un  importo  di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto  e  che  assume,  ancorche'  in  attuazione  di  un   obbligo preesistente, stabilito da norme  di  legge  o  della  contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di  lavoro  cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla  fruizione  dell'esonero  contributivo  medesimo  nei limiti della durata e della misura  che  residua  computando,  a  tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante (commi 178-181); mm) per il settore privato e con riferimento ai titolari  di reddito di lavoro dipendente  di  importo  non  superiore,  nell'anno precedente quello di percezione delle somme a euro 50.000 sono soggetti a una imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10 per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  2.000  euro lordi,  i  premi  di  risultato  di  ammontare   variabile   la   cui corresponsione   sia   legata   ad   incrementi   di   produttivita', redditivita',  qualita',  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto, nonche' le somme erogate  sotto  forma  di  partecipazione agli utili dell'impresa (commi 182-189); nn) modifiche all’art. 51 del TU imposte sui redditi in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente (comma 190); oo) è confermata per l’anno 2016  l’aliquota del 27% per la gestione separata INPS (comma 203); pp) Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi  dalla  nascita  del  figlio,  nonche'  il congedo  facoltativo  da  utilizzare   nello   stesso   periodo,   in alternativa alla madre  che  si  trovi  in  astensione  obbligatoria sono prorogati sperimentalmente per l'anno  2016  ed  il  congedo obbligatorio e' aumentato a due giorni,  che  possono  essere  goduti anche in via non continuativa (comma 205); qq) incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'  di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2017, nonché disposizioni straordinarie per il reclutamento di professori universitari (commi 206-212 e comma ); rr) modifica all’art. 29, comma 1 d.lgs. n. 165/2001 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici (commi 217 e 218, nonché commi 246-257 e 261); ss) disposizioni transitorie in materia di assunzioni di personale da parte delle PP.AA. (commi 219-236); tt) modifiche all’art. 6, comma 17 del d.lgs. n. 152/2006 in merito al divieto a svolgere attivita'  di ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di  idrocarburi liquidi e gassosi in mare nelle aree protette (commi 239-242); uu) è istituito un fondo per  l'acquisto  di libri di testo  e  di  altri  contenuti  didattici,  anche  digitali, relativi  ai  corsi  d'istruzione  scolastica  fino  all'assolvimento dell'obbligo  di  istruzione  scolastica (comma 258); vv) viene modificato l’art. 60 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134 in materia di soggetti ammissibili e tipologia di attività finanziabili Al fine di garantire la competitivita' della  ricerca (comma 260); zz) disposizioni in materia di pensioni (commi 264-300); aaa) sono apportate modifiche all’art. 10, comma 2 d.l. n. 83/2014 convertito in l. 106/2014 in materia di credito d’imposta per migliorare la qualita' dell'offerta  ricettiva  per accrescere la competitivita' delle destinazioni  turistiche che ora viene riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma  2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e  secondo le modalita' previste dall'articolo 11 del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione  sono  stabilite  le disposizioni applicative. E’ attribuita altresì la delega per aggiornare tutti gli standard  minimi,  uniformi  sul territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche (comma 320); bbb) è abrogata la tassa di lusso sulle imbarcazioni da diporto di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214 (comma 366); ccc) disposizioni in materia di tasse portuali (comma 367); ddd) disposizioni in materia di sgravio dell’IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea  ai sensi dell’art. 38-quater d.P.R. n. 633/1972 (comma 368); eee) istituzione delle «società benefit» (SB) che nell'esercizio di  una  attivita'  economica,  oltre  allo  scopo  di dividerne gli utili, perseguono una o  piu'  finalita'  di  beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente  nei confronti di  persone,  comunita',  territori  e  ambiente,  beni  ed attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (commi 376-384); fff) a decorrere  dall'anno  2016  e'  istituita  la  carta  della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani  o da  cittadini  stranieri  regolarmente   residenti   nel   territorio italiano,  con  almeno  tre  figli  minori  a  carico.  La  carta  e' rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo  pagamento degli interi costi  di  emissione,  con  i  criteri  e  le  modalita' stabiliti, sulla base dell'ISEE. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di  beni  o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti  pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa (comma 391); ggg) è istituito il  «Fondo  per  il  contrasto  della  poverta'  educativa minorile» alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie alle quali e' riconosciuto  un  contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo. Tale credito d’imposta e' cedibile  dai  soggetti di cui al comma 392, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli  1260  e  seguenti  del  codice  civile  e  previa  adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a intermediari bancari, finanziari  e  assicurativi.  La  cessione  del credito d'imposta e' esente  dall'imposta  di  registro (commi 392-395); hhh) disposizioni sulla Croce Rossa Italiana (commi 396 e 397); iii) emanazione di previsioni di carattere generale in materia di rimborso da calamità naturali (commi 422-431); lll) sono apportate alcune modifiche all’art. 41 d.lgs. n. 165/2011 in merito ai poteri ministeriali d’indirizzo nei confronti dell’ARAN (comma 468); mmm) fino alla data del  30  settembre  2016,  entro  la  quale  si provvede  al  complessivo  riordino  della  disciplina   dei   canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e  la  decadenza  di  concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, con esclusivo riferimento  a  quelle  inerenti  alla  conduzione  delle  pertinenze demaniali,   derivanti   da   procedure   di   contenzioso   connesse all'applicazione dei  criteri  per  il  calcolo  dei  canoni  di  cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge  27  dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente  comma non si applica  per  i  beni  pertinenziali  che  risultano  comunque oggetto di procedimenti giudiziari  di  natura  penale,  nonche'  nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267 (comma 484); nnn) per quanto concerne l’obbligo di approvvigionamento mediante CONSIP  di cui all’art. 1, comma 7 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativamente  alle   seguenti   categorie   merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, si prevede che al posto degli attuali terzo e quarto periodo del precitato comma 7 la sostituzione con i seguenti “E'  fatta salva la possibilita' di procedere  ad  affidamenti,  nelle  indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette  modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di  committenza  o  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  e prevedano corrispettivi inferiori almeno del  10  per  cento  per  le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  3 per cento  per  le  categorie  merceologiche  carburanti  extra-rete, carburanti  rete,  energia  elettrica,  gas  e  combustibili  per  il riscaldamento  rispetto  ai  migliori  corrispettivi  indicati  nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione  da  Consip  SpA  e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti  stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno  comunque essere sottoposti a condizione risolutiva  con  possibilita'  per  il contraente di adeguamento  ai  migliori  corrispettivi  nel  caso  di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali  di committenza regionali che prevedano condizioni di  maggior  vantaggio economico in percentuale  superiore  al  10  per  cento  rispetto  ai contratti gia' stipulati. Al fine  di  concorrere  al  raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una  razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le  categorie merceologiche di cui al primo periodo  del  presente  comma,  in  via sperimentale, dal  1º  gennaio  2017  al  31  dicembre  2019  non  si applicano le disposizioni  di  cui  al  terzo  periodo  del  presente comma” (comma 494); ooo) estensione gli enti nazionali di  previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali dell’obbligo di aderire alle convenzioni quadro CONSIP di cui al comma 449 dell’art. 1 l. n. 296/2006 (comma 495); ppp) estensione generali a tutte le stazioni appaltanti e non più soltanto ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163 della possibilità di aderire alle convenzioni quadro CONSIP ai sensi dell’art. 2, comma 573 l. n. 244/2007 (commi 496 e 497); qqq) introduzione dell’obbligo per le societa' controllate dallo Stato e dagli  enti  locali  che siano organismi di diritto pubblico di utilizzare i parametri di  prezzo-qualita'  di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 delle convenzioni quadro CONSIP (comma 498); rrr) i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 d.l. n.66/2014 convertito con modificazioni in l. n. 89/2014 possono stipulare,  per gli  ambiti  territoriali  di  competenza,  le  convenzioni  di   cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e successive modificazioni. L'ambito  territoriale  di  competenza  dei soggetti di  cui  al  presente  comma  coincide  con  la  regione  di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri di cui al comma 3 (comma 499); sss) ora anche i comuni sotto i 10.000 abitanti, fermi  restando  l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  l'articolo  1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  l'articolo  9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (obbligo di acquisire beni e servizi tramite convenzioni-quadro CONSIP o dal MEPA),  possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 501); ttt) obbligo per le amministrazioni pubbliche di acquisire beni e servizi tramite MEPA viene ora limitato agli acquisti pari o superiori a 1.000€, viene tuttavia esteso il mandato di CONSIP anche alle attività di manutenzione (commi 502- 504); uuu) viene introdotto l’obbligo di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi d’importo superiore a un milione di euro per le amministrazioni pubbliche che sono tenute ad approvare, entro il mese di ottobre  di  ciascun  anno,  il programma biennale e suoi aggiornamenti  annuali  degli  acquisti  di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni  oggetto  dell'acquisizione, la  quantita',  ove  disponibile,  il  numero  di  riferimento  della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative  a  ciascun  fabbisogno  quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli  uffici  preposti al  controllo  di  gestione,  nonche'  pubblicati  sul  profilo   del committente  dell'amministrazione  e  sul  sito  informatico   presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e forniture presso l'Autorita' nazionale anticorruzione. La  violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile  ai  fini della responsabilita' amministrativa e  disciplinare  dei  dirigenti, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio collegato  alla  performance.  Le  acquisizioni  non   comprese   nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna  forma di finanziamento da parte di pubbliche  amministrazioni. Sono  altresi' comunicati e pubblicati con le  medesime  modalita'  nel  loro  testo integrale tutti i contratti stipulati  in  esecuzione  del  programma biennale  e  suoi  aggiornamenti,  fatta  salva   la   tutela   delle informazioni riservate di proprieta' del committente o del  fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si  applica anche ai contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge aventi ad oggetto la  fornitura  alle  amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di  euro (comma 505);   vvv) sono  pubblicati  nel  sito istituzionale del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  nel portale  degli  acquisti  in  rete  i  valori  delle  caratteristiche essenziali e i relativi prezzi,  che  costituiscono  i  parametri  di prezzo-qualita' di cui all'articolo  26,  comma  3,  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488. Nei casi di indisponibilita' della  convenzione  stipulata  da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti  dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  7,  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorita', sentito  il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  individua,  con  proprio provvedimento, le modalita' per l'elaborazione adeguativa dei  prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip  SpA. I prezzi forniti  dall'Autorita'  ai  sensi  del  periodo  precedente costituiscono  prezzo  massimo  di  aggiudicazione  per  il   periodo temporale indicato dall'Autorita' medesima (commi 507 e 508); zzz) le amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  approvvigionarsi attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali,  possono  procedere  ad  acquisti  autonomi esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione  specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e  trasmessa  al competente ufficio della Corte  dei  conti,  qualora  il  bene  o  il servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  al  soddisfacimento dello  specifico  fabbisogno  dell'amministrazione  per  mancanza  di caratteristiche essenziali (comma 509); aaaa) a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge di Stabilità, anche con riferimento ai contratti in corso a tale  data,  nei contratti pubblici relativi  a  servizi  e  forniture  ad  esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto  aggregatore  di  cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per  l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola  di  revisione  e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di  beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel  valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio  contrattuale, come accertato dall'autorita' indipendente preposta alla  regolazione del settore relativo allo specifico contratto  ovvero,  in  mancanza, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o  il  soggetto  aggregatore  hanno  facolta'  di   richiedere,   con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi  del  presente comma, una  riconduzione  ad  equita'  o  una  revisione  del  prezzo medesimo.  In  caso  di  raggiungimento  dell'accordo,   i   soggetti contraenti possono, nei trenta  giorni  successivi  a  tale  accordo, esercitare il diritto di recesso  ai  sensi  dell'articolo  1373  del codice civile. Nel caso di  mancato  raggiungimento  dell'accordo  le parti possono consensualmente risolvere il contratto  senza  che  sia dovuto  alcun  indennizzo  come  conseguenza  della  risoluzione  del contratto, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1467  del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorita'  che  provvede all'accertamento di cui al presente comma di  fornire,  entro  trenta giorni dalla  richiesta,  le  indicazioni  utili  per  il  ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo,  per la definizione di modalita' attuative della risoluzione  contrattuale finalizzate a evitare disservizi (comma 511); bbbb) al fine di garantire l'ottimizzazione e  la  razionalizzazione degli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  connettivita', fermi restando gli obblighi di  acquisizione  centralizzata  previsti per i beni e servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni pubbliche e le societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge 31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi comprese le centrali di committenza regionali secondo quanto predisposto dall’AGID nel piano triennale per l’informatica nella PA (commi 512-520); cccc) sono definite le procedure  per  conseguire  miglioramenti  nella produttivita' e nell'efficienza degli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario  e  nel rispetto della garanzia dei LEA (commi 521-547); dddd) gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale  sono  tenuti  ad  approvvigionarsi,   relativamente   alle categorie merceologiche del settore sanitario, come  individuate  dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono tenute ad avvalersi, in via esclusiva, delle centrali regionali di  committenza  di  riferimento, ovvero della Consip. I singoli  contratti  relativi  alle  categorie  merceologiche individuate dal decreto di cui sopra, in essere alla  data  di entrata in vigore della presente legge, non possono essere  prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza (commi 548-550); eeee) modifica all’art. 15, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in materia di contenimento della spesa per l'acquisto  di  prestazioni sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  ospedaliera (comma 574), viene inoltre chiarito che “Le strutture sanitarie che erogano prestazioni  a  carico  del Servizio sanitario nazionale  applicano  ai  pazienti,  residenti  in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le  medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni  previste  per  i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture” (comma 577); ffff) estensione delle infrazioni del codice della strada per la quale è possibile la rilevazione per le quali la contestazione immediata non e' necessaria essendo possibile la loro rilevazione per mezzo  di  appositi dispositivi o apparecchiature (comma 597); gggg) i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore  conferma  a  norma  dell'articolo  42-quinquies,  primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui  mandato  scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della  legge  21  novembre 1991,  n.  374,  e  successive  modificazioni,   sono   ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal  1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della  magistratura  onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016 (comma 610); hhhh) Alle  parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto  il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di negoziazione assistita ai sensi del  capo  II  del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' alle parti  che  corrispondono  o  che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, e' riconosciuto,  in  caso  di  successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2016 (comma 618); iiii) ai sensi dell’art. 1, comma 667 l. n. 190/2014 ai fini IVA sono da considerare in luogo dei soli libri “giornali, notiziari quotidiani, dispacci  delle  agenzie  di  stampa,  libri  e periodici” tutte le  pubblicazioni  identificate  da  codice  ISBN e ora anche ISSN e  veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica (comma 637); llll) il numero di individui che si devono riunire per fruire dell’apposito fondo di cui al comma 637 dell’art. 1 l. n. 147/2013 destinato al sostegno  delle  imprese  che si riuniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di  impresa aventi  nel  programma  comune  di  rete  lo  sviluppo  di  attivita' innovative  al  fine  di  operare  su   manifattura   sostenibile   e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di  attivita'  di  vendita  non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive  passa da almeno  quindici ad almeno cinque (commi 641-643); mmmm) a decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito d'imposta  relativo all'agevolazione    sul    gasolio     per     autotrazione degli autotrasportatori,  di  cui  all'elenco  2  allegato  alla  legge  27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore (comma 645); nnnn) è prevista la concessione di contributi ministeriali per l'attuazione di  progetti  per migliorare la catena intermodale e decongestionare  la  rete  viaria, riguardanti  l'istituzione,  l'avvio  e  la  realizzazione  di  nuovi servizi marittimi  per  il  trasporto  combinato  delle  merci  o  il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia (commi 647-649); oooo)  è stabilito il conferimento di benefici contributivi per gli autotrasportatori equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attivita' in servizi di trasporto internazionale per almeno 100  giorni  annui (comma 651), sono inoltre previste modifiche per le deduzioni forfetarie  delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi (comma 652). Viene inoltre sostituito l’art. 46-ter  alla l. n. 298/1974 in materia di documentazione  relativa  allo  svolgimento  di trasporti  internazionali (comma 653); pppp) per  le  societa' direttamente o indirettamente controllate  da  amministrazioni  dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'  emittenti  strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi  al  fine di individuare fino a  cinque  fasce  per  la  classificazione  delle suddette  societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale  i  consigli  di amministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondo  criteri  oggettivi  e  trasparenti,   per   la   determinazione   del trattamento economico annuo  onnicomprensivo  da  corrispondere  agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite  massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei contributi previdenziali e assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi  corrisposti da altre pubbliche amministrazioni (comma 672); qqqq) le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni, nonche'  le  societa'  in  regime  di  amministrazione straordinaria,  ad  esclusione  delle  societa'  emittenti  strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e  loro  controllate, pubblicano, entro trenta giorni  dal  conferimento  di  incarichi  di collaborazione, di consulenza o di incarichi  professionali,  inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla  loro  cessazione, le seguenti informazioni:     a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;     b) il curriculum vitae;     c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;     d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. La pubblicazione delle  informazioni  di  cui  sopra, relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e' condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una sanzione pari alla somma corrisposta (commi 675-676); rrrr) il potere di conferito al Presidente dell’ANAC adozione di misure straordinarie nei casi di cui all’art. 32 d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni in l n. 114/2014 viene esteso anche alle imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del Servizio  sanitario  nazionale (comma 704); ssss) l'art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma  10,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto  per  i  comuni che si erano gia' avvalsi  di  tale  facolta'  prima  della  data  di entrata  in  vigore  del  predetto  articolo   23,   comma   7,   del decreto-legge n. 83 del 2012 (comma 739); tttt) sono introdotte alcune modifiche di natura processuale alla cd. «Legge Pinto» (l. n. 89/2001) introducendo un rimedio  preventivo  nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli  702-bis e seguenti del  codice  di  procedura  civile. Costituisce  altresi' rimedio  preventivo  formulare  richiesta  di  passaggio   dal   rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis  del  codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui  all'articolo  2, comma 2-bis. Mentre nei  giudizi  dinanzi  al  giudice  amministrativo  costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo  di  cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo,  di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  almeno  sei  mesi prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma 2-bis. Talché diviene inammissibile la domanda di equa  riparazione  proposta  dal soggetto che non ha esperito i  rimedi  preventivi  all'irragionevole durata del processo. Sono, inoltre, indicate alcune fattispecie per le quali l’indennizzo viene escluso in radice. Infine sono aggiornati i parametri economici di quantificazione dell’equa riparazione ora di regola pari da 400€ a 800€ per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del  processo.  La  somma  liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo (comma 777); uuuu) a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di  spesa  massimo di 10 milioni di euro annui,  i  soggetti  che  vantano  crediti  per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi  degli  articoli 82 e seguenti  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati,  sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore  aggiunto  (IVA),  nonche'  al pagamento dei contributi  previdenziali  per  i  dipendenti  mediante cessione, anche  parziale,  dei  predetti  crediti  entro  il  limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato  dell'IVA  e  del contributo previdenziale per gli avvocati  (CPA).  Tali  cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di  registro (commi 778-780); vvvv) sono introdotte le seguenti modifica al codice del processo amministrativo (comma 781): - in materia di ottemperanza all’art. 114, comma 4, lett.e ) si stabilisce che “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad  oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo periodo  decorre  dal  giorno  della  comunicazione  o  notificazione dell'ordine di pagamento disposto  nella  sentenza  di  ottemperanza; detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali”; - viene introdotto uno specifico art. 71-bis per disciplinare gli effetti dell’istanza di prelievo “1. A  seguito dell'istanza  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  71,  il  giudice, accertata la  completezza  del  contraddittorio  e  dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire,  in  camera  di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”; zzzz) al fine di consentire la realizzazione e la piena operativita' di   sistemi   informatici   idonei   ad   assicurare   la   completa automatizzazione di tutte le  attivita'  amministrative  relative  ai settori  del  pagamento  delle  spese  di  giustizia  e  dei  crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001,  n.  89,  i  capi  degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a  carico  della  finanza pubblica,  con  i  consigli  dell'ordine  circondariale  forense  per consentire che alcune  unita'  di  personale  dei  predetti  consigli  dell'ordine  vengano  distaccate  presso  gli  uffici  giudiziari   a supporto   delle   attivita'   di   cancelleria   o   di   segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma (commi 784-787); aaaaa) sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del  23  novembre 2015,  quattro  societa'  per  azioni,  denominate  Nuova  Cassa   di risparmio di Ferrara Spa, Nuova Banca delle Marche Spa,  Nuova  Banca dell'Etruria e del Lazio Spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa, di seguito denominate «le societa'», tutte  con  sede  in  Roma,  via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo  svolgimento  dell'attivita'  di ente-ponte ai sensi  dell'articolo  42  del  decreto  legislativo  16 novembre 2015, n. 180, con riguardo  rispettivamente  alla  Cassa  di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle  Marche  Spa,  alla  Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia  di  Chieti  Spa,  in  risoluzione,  con l'obiettivo di mantenere la  continuita'  delle  funzioni  essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le  condizioni di mercato  sono  adeguate,  cedere  a  terzi  le  partecipazioni  al capitale o i diritti, le attivita' o  le  passivita'  acquistate,  in conformita' con le disposizioni del medesimo decreto legislativo (commi 842-861); bbbbb) l’impiego dei contanti è consentito sotto i 3.000€ rispetto ai precedenti 1.000€ mentre rimane quest’ultimo limite per il pagamento delle pensioni (commi 898 e 899); ccccc) al fine di  promuovere  l'effettuazione  di  operazioni  di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo  inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016,  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia (comma 900); ddddd) viene abrogata al previsione del comma 1.1 dell’art. 12 d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni in l. n. 214/2011 che prevedeva che anche al di sotto del limite di 1.000€ i  pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta  eccezione per  quelli  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia  l'importo,  in  forme  e modalita' che  escludano  l'uso  del  contante  e  ne  assicurino  la tracciabilita'  anche  ai  fini   della   asseverazione   dei   patti contrattuali  per  l'ottenimento  delle  agevolazioni  e   detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (comma 902); eeeee) viene altresì abrogato il comma 4 dell’art. 32-bis d.l. n. 133/2014 convertito con modificazioni in l. n. 164/2014 il quale stabiliva che “Al fine di assicurare la tracciabilita'  dei  flussi  finanziari finalizzata alla prevenzione  delle  infiltrazioni  criminali  e  del riciclaggio del  denaro  derivante  da  traffici  illegali,  tutti  i soggetti della filiera dei  trasporti  provvedono  al  pagamento  del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un  contratto di trasporto di merci su strada, di cui  al  decreto  legislativo  21 novembre  2005,  n.  286,  utilizzando   strumenti   elettronici   di pagamento, ovvero il canale  bancario  attraverso  assegni,  bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la   piena   tracciabilita'   delle   operazioni,   indipendentemente dall'ammontare  dell'importo  dovuto.   Per   le   violazioni   delle disposizioni di cui al presente comma si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre  2007, n. 231, e successive modificazioni” (comma 903); fffff) resta fermo per  le  pubbliche  amministrazioni  l'obbligo  di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti  a  qualsiasi titolo erogati di importo  superiore  a  mille  euro,  esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici (comma 904); ggggg) l’imposta di registro per il trasferimento  ha  per oggetto terreni agricoli  e relative pertinenze a favore  di  soggetti diversi  dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli professionali, iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed assistenziale passa dal 12% al 15% (comma 905); hhhhh) ai fini della determinazione delle imposte  sui redditi la rivalutazione per l’anno 2016 dei redditi  dominicale  e  agrario  passa dal 7% al 30% (comma 909), viene inoltre abrogato il comma 1 dell’art. 22 del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (comma 913); iiiii) disposizioni in materia di tassazione degli apparecchi legali da gioco nonché ulteriori disposizioni in questa materia (commi 918-946); mmmmm) per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori  di  musica  e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai  corsi  di  strumento secondo il precedente ordinamento e  ai  corsi  di  laurea  di  primo livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso un  contributo  una tantum di 1.000 euro, non eccedente il  costo  dello  strumento,  per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo (comma 984); nnnnn) per l'anno finanziario 2016,  con  riferimento  al  precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo'  destinare  il  due  per mille della propria imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a favore di un'associazione culturale iscritta in  un  apposito  elenco istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri (comma 985).

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