Salta al contenuto principale
Ecco le principali novità introdotte dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. n. 300 del 29.12.2014: a) viene incrementato il fondo destinato al sostegno delle imprese di cui ai commi 56 e 57 dell’art. 1 l. n. 147/2013 che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) e ora anche “in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative” statuendosi che detto fondo viene finalizzato allo sviluppo dei seguenti contenuti (comma 6): - creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; - creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale; - creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; - messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56; - creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale; b) ulteriori disposizioni sul cosiddetto bonus degli 80 euro (commi 12, 13 e 15); c) ritocchi anche alla disciplina del cosiddetto rientro dei cervelli in Italia di cui all’art. 44 d.l. 78/2010 convertito con modificazioni in l. n. 122/2010 (comma 14); d) dal 1° luglio 2015 i buoni pasto non computabili nel reddito di lavoro dipendente salgono da 5,29€ a 7,00€ (commi 16 e 17); e) ulteriori disposizioni in materia di cessione dei crediti certificati di cui all’art. 37 d.l. n. 66/2014 convertito in l. n. 89/2014 (comma 18); f) riduzioni in materia di IRAP (commi 20 - 26); g) TFR in busta paga, in via sperimentale, per i lavoratori dipendenti del settore privato su loro richiesta (commi 26-34); h) sostituendo l’art. 3 d.l. n. 145/2013 convertito in l. n. 9-2014, viene statuito un credito d’imposta “nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015” per tutte le imprese “che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019” fino ad un massimale di 5 milioni di euro a condizione che siano sostenute spese per almeno 30.000 euro (comma 35); i) disposizioni in favore dei titolari di redditi d’impresa “derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”, i quali “non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare”. Questo nuovo regime fiscale è opzionabile per la durata di cinque esercizi sociali ed è irrevocabile. Quanto detto è applicabile “a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni” di cui s’è detto sopra (commi 37-45); l)  la detrazione del 65% per cento per l’efficientamento energetico degli edifici è prolungata fino al 31.12.2015 (così come quello del 50% in luogo di quello che sarà l’ordinario 40%) relativamente ai seguenti interventi: - parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; - acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La detrazione si applica altresì alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (commi 47 e 48); m) nuovo regime fiscale forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni purché abbiano “conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata” (commi 55-89); n) “alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d’imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” (comma 92); o) disposizioni di natura previdenziale in favore dei lavoratori esposti all’amianto o loro familiari (commi 115-117); p) esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per coloro che assumeranno personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) per i contratti stipulati nel 2015 e per un periodo massimo di 36 mesi (commi 118-120); q) bonus bebè per i figli nati o adottati nel periodo 1.1.2015-31.12.2017 (commi 125-129); r) ulteriori disposizioni (inclusi buoni per l’acquisto di beni e servizi) in favore delle famiglie in condizioni in indigenza (commi 130-132); s) misure per ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (comma 133); t) dal 2015 la detrazione dell’imposta di cui all’art. 15, comma 1.1 e all’art. 100, comma 2, lett. h) d.P.R. n. 917/1986  a favore delle organizzazioni non lucrative  di  utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nei  Paesi  non appartenenti all'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo economico (OCSE) è aumentata da 2.065€ a 30.000€ (comma 137); u) l’assegnazione delle frequenze 1452-1492 MHz per l’utilizzo del Supplemental Down Link (SDL) dovrà essere effettuata entro il 30.06.2015 (comma 144); v) modifiche al credito d’imposta in favore degli esercizi ricettivi per la realizzazione di impianti wi-fi prevedendosi che il servizio dev’essere gratuito per i clienti e assicurare almeno 1 Megabit/s in download (comma 149); z) disposizioni finalizzate per assicurare la rendicontazione e l’eventuale recupero (in caso di indebito utilizzo) delle somme erogate con il cd. “5X1000” (comma 154); aa) disposizione in favore dei soli dipendenti privati invalidi, nonché dei loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che fruiscano di un trattamento previdenziale d’invalidità ed abbia presentato domanda entro il 30.11.2007 (comma 163-165); bb) incremento del FFO delle università per il 2015 di 150 milioni. Inoltre almeno il 50% del FIRST dev’essere destinata ai PRIN (comma 172; ulteriori disposizioni - in realtà riduzioni - sono contenute ai commi 338-340). Sono introdotte anche previsioni in materia di reclutamento di personale universitario (commi 346-349); cc) l’entrata in vigore della tracciabilità delle vendite e delle rese per la vendita della stampa quotidiana e periodica è prorogata al 31.12.2015 (comma 185); dd) la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno possono consentire l’uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 195-197); ee) fondi per la promozione del made in Italy (commi 202 e 203); ff) nell’ambito dello sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle opere (comma 230); gg) a decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, mentre dal 1º gennaio 2015 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore (commi 232 - 234); hh) disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale dei fabbricati con rinvio diretto alla Circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi» (commi 244-245); ii) previsione dell’emanazione di un decreto ministeriale che consenta la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui per gli anni 2015-2017 in favore delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese con contestuale allungamento del piano di ammortamento (comma 246); ll) modifiche al d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 recante « Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore», nonché modifiche all’art. 83-bis d.l. n. 112/2008 convertito in l. n. 133/2008 in materia di Tutela della sicurezza stradale  e  della  regolarità del  mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (commi 247 e 248); mm) ulteriori disposizioni in materia di esercizio di attività di autotrasporto (commi 249-251); nn) a decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti (comma 302); oo) disposizioni in materia di istituti di patronato (commi 310-312); pp) utilizzabilità da parte dell’Agenzia dei dati delle informazioni su depositi e giacenze su conti correnti bancari e postali per la lotta all’evasione (commi 314); qq) modifiche all’ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri (comma 319); rr) disposizioni in materia di personale scolastico (commi 328-336 e 353); ss) previsione di nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo grado (commi 350-352); tt) a decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto (comma 420): - di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell’edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; - di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; - di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità; - di acquisire personale attraverso l’istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; - di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; - di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; - di attribuire incarichi di studio e consulenza; - ulteriori previsioni concernenti il contenimento delle spese delle regioni a statuto ordinario sono contenuti ai commi 460-525; uu) la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (comma 421, ulteriori previsioni in merito all’assunzione del personale di province, città metropolitane e regioni è contenuta ai commi 422-428); vv) al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il termine per la presentazione delle proprie domande da parte dei comuni è fissato al 30.06.2015 (commi 431-434); zz) ulteriori disposizioni al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata (commi 450 e 451); aaa) a decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari (comma 526; bbb) le norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale, fermo restando che la società Expo 2015 s.p.a. può richiedere a Consip Spa, nell’ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti (commi 547-548); ccc) ulteriori ritocchi alle recenti previsioni in materia di bonifica di siti inquinati (comma 551); ddd) disposizioni in materia di infrastrutture energetiche e metanizzazione (commi 552-553); eee) previsioni in materia di SSN, tra cui il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali (commi 555-608); fff) disposizioni finalizzate alla promozione di processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (comma 609); ggg) viene ora precisato che Le convenzioni di cui all’art. 5, comma 1 l. n. 381/1991 (cooperative sociali) possono essere stipulate soltanto previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza (comma 610); hhh) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri (commi 611-614): - eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; - soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; - eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; - contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; iii) per quanto concerne l’affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 149-bis d.lgs. n. 152/2006 viene precisato che esso può avvenire anche direttamente “a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale” (comma 615); lll) viene modificato il disposto dell’art. 1, comma 568-bis d.l. n. 147/2013, stabilendosi ora che “Le pubbliche amministrazioni locali  indicate  nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni,  e  le  societa'  da  esse  controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della societa' [ora] o azienda speciale controllata  direttamente  o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero  e'  deliberato non oltre ventiquattro [e non più 12] mesi dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in  favore  di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi  e l'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,   ad   eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro,  ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa” (comma 616); mmm) sono abrogati i commi 5, 6 7 e 8 d.l. n. 185/2008 convertito in l. 2/2009, che ricordiamo così stabilivano (comma 617): “[…] 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata  nella  domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di  posta elettronica  basato  su  tecnologie  che  certifichino  data  e   ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e  l'integrita'  del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi sistemi internazionali. Entro tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto tutte  le  imprese,  gia'  costituite  in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,  comunicano al  registro  delle  imprese   l'indirizzo   di   posta   elettronica certificata.  L'iscrizione  dell'indirizzo   di   posta   elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive  eventuali variazioni sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti  di segreteria. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi  ordini  o  collegi  il  proprio indirizzo di posta elettronica certificata  o  analogo  indirizzo  di posta elettronica di cui al comma 6  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli  ordini  e  i  collegi pubblicano in un elenco riservato,  consultabile  in  via  telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli  iscritti  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica certificata. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi  dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  istituiscono  una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun  registro  di  protocollo  e  ne  danno comunicazione al Centro nazionale per  l'informatica  nella  pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali  caselle  in un  elenco  consultabile  per  via  telematica.  Dall'attuazione  del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili”; nnn) incremento dell’imposta sostitutiva sui fondi pensioni completamentari dall’11% al 20%, mentre i redditi  derivanti  dalle  rivalutazioni  dei fondi per il trattamento  di  fine  rapporto  l'imposta sostitutiva passa dal 11% al 17% (commi 621-625); ooo)  disposizioni in materia di IVA incluse specifiche previsioni per le operazioni fatte in favore di enti pubblici (commi 629-633); ppp) libero accesso alle proprie informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria, con l’introduzione di ulteriori previsioni a favore del ravvedimento operoso del contribuente. A titolo esemplificativo si prevede la sanzione si riduce ad “un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471” (commi 634-641); qqq) il termine di cessazione dell’attività di Equitalia è posticipato dal 31.12.2014 al 30.06.2015 (comma 642); rrr) “condono” per i gestori di giochi d’azzardo non collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 643-650); sss) previsioni per l’affidamento del gioco del Lotto (commi 653-654); ttt) disposizioni in materia di imposizione sul reddito delle società (commi 655-656); uuu) la ritenuta a titolo di acconto a  titolo  di  acconto dell'imposta sul reddito  dovuta  dai  beneficiari di cui all’art. 25 d.l. n. 78/2010 convertito in l. 122/2010,  con  obbligo  di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi  ai  bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta passa dal 4% all’8% (comma 657); vvv) modifica a partire dal 1° gennaio 2015 all’art. 34, comma 5 d.P.R. n. 601/1973 “I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche” (commi 658 e 659); zzz) parificazione dell’IVA dei libri digitali a quella dei libri cartacei (comma 667); aaaa) si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (comma 680); bbbb) il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014 è prorogato al 26 gennaio 2015 (comma 692); cccc) disposizioni in materia pensionistica, statuendosi in particolare che “In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa” (commi 707-708); dddd) possibilità per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell’attività di liquidazione e di controllo formale, di chiedere un nuovo piano di rateizzazione (comma 710); eeee) esclusione dall’IVA agevolata dei combustibili pellet (comma 711); ffff) previsione dell’aumento dell’IVA secondo quanto segue (comma 718): - dal 10% al 12% a decorrere dal 1º gennaio 2016 ed al 13% dal 1º gennaio 2017; - dal 22% al 24% a decorrere dal 1º gennaio 2016, al 25% dal 1º gennaio 2017 ed al 25,5% dal 1º gennaio 2018; gggg) ai fini dell’applicabilità della ritenuta  del  30% a titolo di imposta sull'ammontare  dei  compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la  concessione  in  uso  di  attrezzature industriali, commerciali o scientifiche  che  si  trovano  nel  territorio  dello Stato non vige la regola della territorialità contemplata dall’art. 4 del Codice della Navigazione (comma 725).

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Dichiaro di aver letto l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 619/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati personali
CAPTCHA
4 + 9 =
Risolvere questo semplice problema matematico e inserire il risultato. Ad esempio per 1+3, inserire 4.
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.