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BREVE COMMENTO DELLE ULTIME DISPOSIZIONI A) L. n. 134/2012 (cd. Decreto Sviluppo 2012)   Ecco le principali novità: - artt. 1, 2 e 3 novità sui project bond e finanza di progetto per la realizzazione di infrastrutture tramite PPP; - art. 4 incremento della percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni (dal 50% al 60%); - art. 4-bis modifiche al contratto di disponibilità di cui all'art. 160-ter del Codice dei contratti pubblici; - art. 5 determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria; - art. 6 disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini; - art. 9 interventi in materia di attività edilizia (ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni); - art. 11 detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico (50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare); - art. 13 semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia, potenziamento (esclusività delle funzioni) sportello unico dell'edilizia; - art. 13-bis inserimento tra gli interventi edilizi liberi delle "modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa"; - art. 13-ter nuovi disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore e del committente; - art. 14 nuove disposizioni in materia di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali; - art. 17-bis - 17-terdecies disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive; - art. 18 nuove disposizioni in materia di obblighi di pubblicità da parte delle PP.AA. in merito alla concessione di emolumenti, sussidi, sovvenzioni, ecc...; - artt. 19-22 istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale e soppressione DigitPa; - art. 44 nuove disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto; - art. 45 contratto di rete; - art. 48 disposizioni sui lodi arbitrali in materia di appalti pubblici; - art. 52 disposizioni sui rifiuti (SISTRI); - art. 54 modifiche al codice di procedura civile, con particolare alla delibazione preliminare sull'ammissibilità dell'atto di appello; - art. 57 misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy;   Si veda anche l'errata corrige relativamente all'art. 33 in materia di modifiche alla normativa fallimentare, introdotta con Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4.9.2012   B) L. n. 135/2012 (cd. Spending Review 2) Ecco le principali novitá: A) art. 1 co. 1 nullitá dei contratti conclusi in violazione dei parametri consip; B) art.1, co. 3 "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta convenzione"; C) art. 1 co. 7 e 8 previste norme specifiche per i contratti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, per i quali v`è l`obbligo di clausola risolutiva in caso di mancato adeguamento consip; D) art. 1 co. 13 ulteriori previsioni per l`adeguamento o risoluzione dei contratti stipulati rispetto alle convenzioni consip sopravvenute; E) art. 1, co. 26-bis i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento; F) art. 1 co. 2 modifiche codice contratti. Inoltre: - "All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese»"; - l`indicazione delle quote per i rti è ora limitata ai soli appalti d lavori; G) art. 1 co. 26-ter sospensione contributi in materia di beni culturali fino al 31/22/2015; H) art. 2 riduzione personale enti pubblici mediante appositi dd.p.c.m.; H) art. 3 co. 3 per i contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto; I) art. 3 co. 4 automatica riduzione del 15% dei canoni di locazione passiva degli enti pubblici; L) art. 3 co. 9 nuovo rapporto mq/addetto di 20/25mq con conseguente obbligo riorganizzativo; M) art. 4 obblighi in materia di societá partecipate che hanno il 90% del fatturato realizzato nei confronti degli enti pubblici di appartenenza, fatte salve le fattispecie esenti di cui al comma 3; N) art. 4, co. 4 modifiche ai cda delle societá di cui alla lettera precedente; O) art. 4, co. 5 disposizioni sulla composizione del cda delle restanti societá partecipate; P) art. 4, co. 6, 7, 8 e 9-bis interessanti ipotesi di esenzione della normativa comunitaria in materia di evidenza pubblica; Q) art. 4, co. 10 a decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui alla lett. M possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Al co. 11 sono previsti tetti di retribuzione; R) art. 4, co. 14 dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali (( e regionali )); dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano gia' costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti; S) art. 5, co. 2 riduzione del 50%  della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Inoltre l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare ; T) art. 5, co 7 limite buoni pasto per dipendenti pubblivi; U) art. 5, co. 8 non convertibilitá monetaria ferie per dipendenti pubblici; V) art. 5, co. 9 divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza; Z) art. 5, co 11-bis - 13 nuove previsioni transitorie sulla valutazione delle performance del personale delle pp.aa. e soppressione vicedirigenza; AA) art. 8 misure per la riduzione spese enti pubblici non economici tra cui: - riduzione, entro l'anno 2013, delle spese di comunicazione con l`utenza per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita' operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online - progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riduzione della spesa di produzione e conservazione dei documenti cartacei pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011; BB) art. 9 soppressione enti pubblici; CC) art. 10 riorganizzazione prefetture uffici territoriali di governo; DD) art. 11 riorganizzazione delle scuole pubbliche; EE) soppressione ulteriori enti; FF) art. 13 soppressione ISVAP e sostituzione IVASS; GG) art. 14 riduzione del personale con previsione dell`utilizzabilitá delle graduatorie anche da parte di altre pp.aa. (co. 4-bis). Nei commi successivi ci sono disposizioni relative al personale docente; HH) art. 15, co. 2 sconto farmaci da parte delle farmacie; II) art. 15, co. 11-bis obbligo d`indicazione del solo principio attivo per le prescrizioni di farmaci da parte del medico, salvo motivazione; LL) art. 15, co. 13 e 14 disposizioni in materia di appalto da parte degli enti del s.s.n.; MM) art . 16 disposizioni sugli enti locali; NN) art. 17 disposizioni sul riordino delle province; OO) art. 18 istituzioni delle cittá metropolitane dal 1/1/2014; PP) art. 19 funzioni fondamentali dei comuni, dimensione territoriale ottimale ed omogenea e norme sulle unioni di comuni.   C) Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (Gazz. Uff. n. 237 del 10 ottobre 2012) convertito con modificazioni in l. 7 dicembre 2012, n. 213 (in S.O. n. 206, relativo alla Gazz. Uff. 07 dicembre 2012, n. 286). Ecco le principali novità:   a) Reintroduzione del controllo della Corte dei Conti i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il SSN. Nell'ambito del controllo l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (art. 1, commi 1-7); b) rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, “il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati”. Il rendiconto è trasmesso alla Corte dei Conti per il suo controllo. In caso di controllo negativo e mancato regolarizzazione, comporta l’obbligo di restituzione delle somme erogate (art. 1, commi 10-13); c) modifiche al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», tra le quali: - l’obbligo di trasmissione della Relazione di fine legislatura regionale, provinciale e comunale  alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; - la previsione di decurtazioni stipendiali per i soggetti responsabili nel caso di mancata redazione della Relazione; - inserimento della relazione di inizio mandato comunale e provinciale; d) a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie, proceda ad attuare una serie di riforme volte al contenimento dei costi degli organi politici dell'ente (art. 2, comma 1); e) in  caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma  1  entro  i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione  inadempiente  sono  ridotti  per  un importo corrispondente alla metà delle somme da essa  destinate  per l'esercizio 2013 al trattamento economico  complessivo  spettante  ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale; f) inserimento del comma 84-bis all'art. 2 l. n. 191/2009, con il quale si stabilisce che "in caso di dimissioni o di  impedimento  del  presidente della regione il Consiglio dei  ministri  nomina  un  commissario  ad acta" (art. 2, comma 6); g) importanti e numerose modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra cui: - la sostituzione dell'art. 49 in materia di pareri dei responsabili dei servizi; - l'introduzione dell'art. 147-bis con il quale s'introduce il controllo  di  regolarità   amministrativa   e contabile, mediante il rilascio del parere di regolarità  tecnica  attestante compete al responsabile  del  servizio Finanziario; - introduzione all'art. 147-ter del controllo strategico per  verificare  lo stato di attuazione dei programmi  secondo  le  linee  approvate  dal Consiglio dell'ente locale; - inserimento dell'art. 147-quater sui controlli   sulle   società  partecipate non quotate; - inserimento dell'art. 147-quinquies in materia di controllo sugli equilibri finanziari che è svolto sotto la  direzione e il  coordinamento  del  responsabile  del  servizio  finanziario e mediante  la  vigilanza  dell'organo  di  revisione; - sostituzione dell'art. 148 in materia di controlli esterni da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. A  tale  fine,  il  sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore  generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non  è  prevista la figura  del  direttore  generale,  trasmette  semestralmente  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia  e  sull'adeguatezza  del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee  guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti; - inserimento dell'art. 148-bis in materia di rafforzamento del controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti in materia di bilanci preventivi e i rendiconti  consuntivi degli enti locali; - modifica dell'art. 191, comma 3 in materia di copertura finanziaria delle spese necessarie per eventi eccezionali ed imprevedibili; - introduzione del comma 3-bis all'art. 243, secondo il quale "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con  le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono  contenere  apposite  clausole  volte  a  prevedere,  ove   si verifichino condizioni di deficitarieta'  strutturale,  la  riduzione delle  spese  di  personale  delle  società  medesime"; - introduzione con l'art. 243-bis della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sulla base di un piano di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  della durata massima di dieci anni; - inserimento dell'art. 243-quinquies in materia di misure per  garantire  la  stabilità  finanziaria degli  enti  locali  sciolti  per  fenomeni  di  infiltrazione  e  di condizionamento di tipo mafioso, con particolare riguardo all'anticipazione di cassa; - sostituzione del comma 5 dell'art. 248, secondo il quale "gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito con  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che commissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali presso altri enti, istituzioni ed organismi  pubblici  e  privati.  I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti  responsabili  ai  sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente  di  provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di  membro  dei  consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai  medesimi  soggetti,  ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione". Analoga previsione è contenuta dal comma 5-bis per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; h) modifiche in materia di IMU (art. 9, comma 2), consistenti: - nello spostamento dal 30 settembre al 31 ottobre del termine entro il quale i comuni sono tenuti ad approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; - spostamento del termine per presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1.1.2012 dal 30 novembre al termine di novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di approvazione del modello  di  dichiarazione  dell'imposta  municipale propria e delle relative istruzioni; i) fino al 30 giugno 2013, per gli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso (art. 9, comma 4); l) misure volte ad accelerare l'erogazione del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonchè delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 (art. 9, comma 5); m) disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (art. 10); n) ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012.       D) Il d.l. 18 ottobre 2012 , n. 179 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (Gazz. Uff. n. 245 del 19 ottobre 2012) convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221 (Gazz. Uff. n. 294 del 18 dicembre 2012).   Ecco le principali novità: a) documento digitale unificato (carta d'identità e tessera sanitaria unificate) e attuazione dell'Agenzia Digitale Italiana (art. 1). Sempre all'ADI spetta: - il compito di predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificatedal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 2-bis); - il censimento dei CED delle PP.AA. (art. 33-septies); b) istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che dovrebbe sostituire l'INA e l'AIRE. In particolare l'ANPR subentra, altresì, alle anagrafi della popolazione residente edei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni (art. 2); c) censimento dellapopolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1,lettera b) effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale ed istituzione (art. 3, comma 1);   d) dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle stradeurbane (ANNCSU) (art. 3, comma 2);   e) previsione dell'emanaizone di un regolamento di delegificazione per il riordino del Sistema Statistico Nazionale - SISTAN (art. 3, comma 4);   f) istituzione della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica, con il compito, tra l'altro, di "vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con iregolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismiinternazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale" (art .3, comma 6); g) istituzione del domicilio digitale del cittadino, che sarà inserito nell'ANPR e "A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario" e costituisce elemento di valutazione ai fini della performance dirigenziale. Mentre "In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, leamministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadinicome documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firmaelettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare aicittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso diricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firmaautografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo ledisposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39" (art. 4); h) estensione dell'obbligo della PEC anche alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione). Le imprese individuali attive e non soggette a proceduraconcorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registrod elle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronicacertificata entro il 30 giugno 2013. Istituzione dell'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) all'art. 6-bis del d.lgs. n. 82/2005. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubblichea mministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione (art. 5); i) introduzione della responsabilità dirigenziale e disciplinare se un procedimento non viene avviato qualora l'istanza del cittadino sia stata presentata tramite firma digitale o qualificata, quando l'autore è identificato dal sistema informatico o mediante PEC (art. 6, comma 1);   l) istituzione dell'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati (art. 6, comma 1); m) gli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. n. 241/90 "2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui alcomma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firmaelettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, letteraq-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altrafirma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazionedella medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente" (art. 6, comma 2);   n) sostituzione dell'art. 13, comma 11 d.lgs. n. 163/06 "13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata", con sua applicazione a far data dal 1 gennaio 2013 (art. 6, comma 3);   o) trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico (art. 7); p) introduzione degli strumenti di pagamento in mobilità nell'ambito dei servizi di trasporto e attuazione della direttiva 2010/40/Ue sul «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto». Modifica della disciplina dei telepass nell'ambito del Codice della Strada con sostituzione dell'art. 176, comma 11 d.lgs. n. 285/1992. Facoltà dell'ente proprietario della strada di "prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per lacircolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative" (art. 8); r) modifica della disciplina del CAD, tra l'altro, in materia di: - di redazione di copie analogiche di documenti amministrativi informatici mediante stampa un contrassegno, sulla base dei criteridefiniti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essererichiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità; - accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, con obbligo per le PP.AA., entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pubblicare sui rispettivi siti web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso; - ulteriori obblighi di pubblicità sui siti delle PP.AA. "Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche dicui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per l'utilizzo del telelavoro » nella propria organizzazione,in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventualiattivita' per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili" (art. 9, commi 1 e 2);   s) introduzione di previsioni puntuali e speciali rispetto a quelle Codice dei Contratti Pubblici in materia di acquisto di software da parte delle PP.AA., con riscrittura integrale dell'art. 68 d.lgs. n. 82/2005 (art. 9-bis); t) introduzione del fascicolo elettronico dello studente universitario e accesso diretto da parte delle università ai dati della banca dati INPS sull'ISEE (art. 10);   u) ulteriori previsioni in materia di libri scolastici digitali, ma soltanto dall'a.a. 2014-2015. Sono state inserite anche norme per la ristrutturazione degli edifici scolastici ed universitari e per la costruzione di nuovi spazi (art. 11);   v) introduzione di un credito d'imposta per agevolare la diffusione on line di opere dell'ingegno (art. 11-bis);  z) istituzione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), prescrizione medica, tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN e cartella clinica digitale. Viene precisato che il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla basedel consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo  (artt. 12, 13 e 13-bis);   aa) previsione dell'emanazione di una Carta dei Diritti di internet (art. 13-ter); bb) disposizioni per facilatare la diffusione delle tecnologie digitali, con l'introduzione, tra l'altro, del comma 4-bis all'art. 91 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, secondo il quale  "L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppodella rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte leparti comuni degli edifici al fine di installare, collegare emanutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o similiapparati privi di ((emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza.))Il diritto di accesso é consentito anche nel caso di edifici nonabitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare aproprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati" (art. 14); cc) disposizione per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 14, commi 8 e 9); dd) ulteriori modifiche al CAD per quanto concerne il pagamento alle PP.AA. in moneta elettronica, incluso l'obbligo di pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293. E' previsto anche l'obbligo per le PP.AA. di accettare micro-pagamenti per l'acquisto di beni e servizi (art. 15); ee) modifice al codice di procedura civile in materia di biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica, nonché in materia di legge fallimentare (artt. 16 e 17); ff) importanti modifiche alla disciplina per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali ex d.lgs. n. 3/2012. In particolare, è parzialmente mutata la definizione di sovraindebitamento "la situazione di perdurante squilibriotra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabileper farvi fronte, ((che determina la rilevante difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita'di adempierle regolamente;))" (art. 18); gg) grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali, inclusa la realizzazione di una Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, e comunità intelligenti, per le quali è prevista l'approvazione di un piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI, nonché la nomina presso l'ADI del Comitato tecnico delle comunità intelligenti. Prevista l'adozione dello Statuto della cittadinanza intelligente, la cui sottoscrizione è necessaria per ottenere la qualità di comunità intelligente. L'ADI, sentito il Comitato, istituisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono: a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni; b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi; b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali edambientali (artt. 19 e 20);   hh) informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti (art. 20-bis); ii) ulteriori disposizioni per contrastare le frodi in materia assicurativa. Esclusione del rinnovo tacita delle polizze assicurative (artt. 21 e 22); ll) modifica alla disciplina delle società cooperative e di mutuo soccorso (art. 23); mm) modifiche al testo unico in materia bancaria (artt. 23-bis, 23-quater e 24-ter);   nn) modifiche alle disposizioni in materia di servizi Bancoposta (art. 24-bis);   oo) disposizioni in materia di Start-up innovativa e Incubatore certificato. Tra i requisiti delle Start-up "i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzionee per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote oazioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci". Sia per Start-up che per l'Incubatore certificato "il credito d'imposta é concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato" (artt. 25-31); pp) campagna di sensibilizzazione presso scuole e università su Start-up innovative e Incubatori certificati (art. 32);   qq) disposizioni d'incentivo per opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del d.lgs. n. 163/2006 (art. 33);   rr) introduzione del comma 19-bis all'art. 357 d.P.R. n. 207/2012, secondo il quale per il requisito di cui all'art. 61, comma 6 (ossia per la qualificazione negli appalti di lavoro d'importo superiore a 20.658.000, "fino al 31dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra diaffari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile é quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando" (art. 33-bis); ss) istituzione dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l'AVCP (art. 33-ter);   tt) modifiche alla disciplina dello svincolo delle cauzioni in materia di lavori pubblici (art. 113, comma 3 d.lgs. n. 163/06) e inserimento dell'art. 237-bis (Opere in esercizio) al d.P.R. n. 207/2010, il quale stabilisce che "1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto chesiano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativacollaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltreun anno determina, per la parte corrispondente, lo svincoloautomatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favoredell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun benestare, fermarestando una quota massima del 20 per cento che, alle condizionipreviste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato dicollaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto perl'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emessoentro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilita'dell'appaltatore. Resta altresi' fermo il mancato svincolodell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore,entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformita'delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimoperiodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predettotermine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entita'delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi odifformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 percento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importocorrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene losvincolo automatico delle garanzie». (art. 33-quater);   uu) prolungamento del regime transitorio in materia di verifica triennale della SOA relativamente alle percentuali di cui all'art. 77, comma 6 (incremento delle percentuali al 50% ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d), del d.l. 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni,dalla l. 23 luglio 2012, n. 119) dal 31.12.2012 al 31.12.2013 (art. 33-quinquies);   vv) sostituzione del comma 3 nell'art.14-quater l. n. 241/90 prevedendo il superamento del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi "Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma inuna delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta unariunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lapartecipazione della regione o della provincia autonoma, degli entil ocali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere inmodo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni dicompetenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare lespecifiche indicazioni necessarie alla individuazione di unasoluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni,è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiuntal'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative,con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate arisolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esitodelle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazionedel Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate" (art. 33-octies);   zz) Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni. Tra l'altro è stato modificato il disposto dell'art. 183, comma 4 d.lgs. n. 163/06 in materia di valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere. Invece per quanto concerne i servizi pubblici locali si stabilisce che "20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al finedi assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tragli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento delservizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicatasul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo perla forma di affidamento prescelta e che definisce i contenutispecifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale,indicando le compensazioni economiche se previste. 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore delpresente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza glienti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine discadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. 22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa atale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamentiche non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente esenza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31dicembre 2020". Inoltre "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici localia rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti alsettore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, dideterminazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, diaffidamento della gestione e relativo controllo sono esercitateunicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territorialiottimali e omogenei ..." (art. 34). Al comma 26 viene positivizzato, quanto già asserito dalla giurisprudenza amministrativa, ossia che i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 163/06 (concessione di servizi), con la particolarità tuttavia che per qualora l'importo sia inferiore a 200.000 euro trova applicazione l'125 in materia di servizi in economia. Si tratta forse di una fattispecie di natura ibrida che muta la sua natura a seconda dell'importo? Forse più verosimilmente, il Legislatore ha voluto conferire ai Comuni la possibilità di utilizzare l'istituto del cottimo fiduciario allorquando il valore del contratto si riveli eccessivamente ridotto per consentire la remuneratività dello stesso da parte di un imprenditore privato.   Mentre al comma 35 si prevede poi a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 (ossia la pubblicazione sui quotidiani) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; aaa) istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 34-bis);   bbb) in materia di rendicontazione di finanziamento pubblici si precisa che "alla data dientrata in vigore del presente decreto e per pagamenti gia'effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati confinanziamenti pubblici, e' da intendersi documentazione di spesaanche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dalbeneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purche'corredati di relativa fattura e lettera liberatoria" (art. 34-ter);   ccc) disposizioni in materia di imprese turistico-balneari (art. 34-quater);   ddd) piano di sviluppo del turismo (art. 34-quinquies);   eee) obbligo di applicazione dell'evidenza pubblica ai servizi automobilistici sostitutivi o integrativi deiservizi ferroviari di interesse regionale e locale a far data dal 31.12.2013 (art. 34-octies);   fff) disposizioni per la realizzazione sul Ponte sullo Stretto di Messina (art. 34-decies);   ggg) proroga del termine delle concessioni demaniali marittime dal 31.12.2015 al 31.12.2020 (art. 34-duodecies);   hhh) creazione di Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, costituendo "il punto di riferimento per l'investitore estero inrelazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativoprogetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attivita'svolte dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Agenzianazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- Invitalia" (art. 35); iii) misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa. In particolare, tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici sono state inserite le reti di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le quali si applica la disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 163/06 (art. 36);   lll) ulteriori disposizioni sulle zone a burocrazia zero (art. 37-bis).     E) Il d.l. 11 dicembre 2012, n. 216 (G.U. n.288 del 11.12.2012) recante «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» o cd. «Salva sanzioni UE».   Ecco le principali novità:   a) modifiche alla disciplina di IVA, con particolare riguardo, tra l'altro (art. 1): - alla disciplina della determinazione della base imponibile (art. 13, comma 4 d.P.R. n. 633/1972) per spese ed oneri sostenuti in valuta estera; - alle disposizioni sulla fattura (art. 20 d.P.R. n. 633/1972) e la fatturazione semplicificata (art. 21 d.P.R. n. 633/1972) anche in forma elettronica; - effettuazione   delle   cessioni   e   degli   acquisti intracomunitari (art. 39 d.P.R. n. 633/1972);   b) sull'applicazione  del  principio  della  parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma ed in materia di congedo parentale, con modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del d.lgs. n. 151/2001 (artt. 2 e 3);   c) in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti e sulla farmacovigilanza (artt. 4 e 5);   d) modifica ad alcuni articoli del Titolo V-bis al d.l.  6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in l. 7 agosto 2012, n. 135, con precipuo riguardo all'emissione di strumenti finanziari al fine di  conseguire  gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011.      Si segnala che il d.l. n. 261/2012 non è stato convertito in legge ed è decaduto. Il Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato sulla G.U. n. 34 del 9.2.2013, precisa che "ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge  24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nel supplemento ordinario n.  212/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale-  n.  302  del  29  dicembre 2012, "Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre  2012,  n.  216, recante: «Disposizioni urgenti  volte  a  evitare  l'applicazione  di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge".

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