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Con la sentenza 4/9/2014 (cause riunite da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13), la quinta Sezione della Corte di Giustizia CE ha ritenuto che l'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.       Ad avviso della Corte di Giustizia la determinazione di costi minimi d'esercizio, resi obbligatori da una normativa nazionale quale nella fattispecie l'art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, impedendo alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte ed è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno. Il che arreca pregiudizio agli scambi intracomunitari, tenuto conto in particolare che un'intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato FUE.       La Corte di Giustizia ha altresì chiarito che la previsione di cui all'art. 83-bis del d.l. n. 112/2008 impone una restrizione ai principi comunitari che eccede quanto necessario al conseguimento degli obiettivi che essa si propone di raggiungere. Sebbene infatti l'art. 83-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008 indichi la determinazione dei costi minimi d'esercizio quale mezzo per tutelare la sicurezza stradale e sebbene quest'ultima possa effettivamente costituire un obiettivo legittimo, la determinazione dei costi minimi d'esercizio non risulta tuttavia idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento. E ciò, da un lato, in quanto la normativa italiana non permette al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e, dall'altro lato, in quanto esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell'Unione, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell’Unione in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli, di talché la stretta osservanza di tali norme può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato.

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