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E' stato pubblicato in G.U. n. 130 del 7.6.2018 il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'8  giugno  2016,  sulla  protezione   del   know-how riservato  e  delle  informazioni  commercialiriservate(segreti commerciali) contro  l'acquisizione,  l'utilizzo  e  la  divulgazione illeciti" che introduce un'importante novità nel panorama della protezione del proprietà industriale. Ecco le principali novità: a) vengono modificati ed integrati numerosi articoli del d.lgs. 10.2.2005, n. 30 recante il "Codice della proprietà industriale" ed in particolare si stabilisce: - all'art. 98 che "Costituiscono oggetto di  tutela  i  segreti  commerciali.  Per segreti commerciali si  intendono  le  informazioni  aziendali  e  le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non  siano  nel  loro  insieme  o nella  precisa  configurazione  e  combinazione  dei  loro   elementi generalmente note o  facilmente  accessibili  agli  esperti  ed  agli operatori del settore;b) abbiano valore economico in quanto segrete;c) siano sottoposte, da parte  delle  persone  al  cui  legittimo controllo  sono  soggette,  a  misure  da  ritenersi  ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete" (art. 3); - all'art. 99 che "Ferma la disciplina  della  concorrenza  sleale,  il  legittimo detentore dei segreti commerciali  di  cui  all'articolo  98,  ha  il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio  consenso,  di  acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti,salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo  indipendente  dal terzo", nonché che "siconsideranoillecite anchequandoilsoggetto,almomentodell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenzao,secondole circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del  fatto  che  i segreticommercialieranostatiottenutidirettamenteo indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente" (art. 4); - all'art. 121 che "Neiprocedimenti giudiziari  relativi  all'acquisizione,  all'utilizzazioneoalla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo  98, il giudice puo' vietare ai soggetti da lui nominati o  delegati,  alle parti e  ai  loro  rappresentanti  e  consulenti,  ai  difensori,  al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti  che  a qualunque titolo hanno accesso  ai  provvedimenti,  agli  atti  eai documenti  presenti  nel  fascicolo  d'ufficio,   l'utilizzo   o   la rivelazione dei segreti  commerciali  oggetto  del  procedimento  che ritenga riservati. Il  provvedimento  di  divieto  di  cui  al  primo periodo e' pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale e' stato emesso" (art. 5); - all'art. 132 che "Intuttiiprocedimenticautelarirelativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione  illecite  dei segreti commerciali di cui  all'articolo  98,  il  giudice  puo',  su istanza  di  parte,  in  alternativa  all'applicazione  delle  misure cautelari,  autorizzare  la  parte  interessata   a   continuare   ad utilizzare  i  segreti  commerciali  prestando  idonea  cauzione  per  l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore" (art. 8); b) sono poi modificati gli artt. 388 e 623 c.p. In particolare, ora quest'ultima stabilisce che "Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio,o della sua professione o arte, di segreti  commerciali  o  di  notizie destinate  a  rimanere   segrete,   sopra   scoperte   o   invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto,  e' punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a  chiunque,  avendo  acquisito  in  modo abusivo segreti commerciali, li rivela  o  li  impiega  a  proprio  o altrui profitto.Se il fatto relativo ai segreti  commerciali  e'  commesso  tramite qualsiasi strumento informatico la pena e'  aumentata.Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".

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