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Il T.A.R. Liguria. Sez. I, 13.01.2015, n. 78 esprime un principio abbastanza innovativo ossia che costituendo "jus receptum il principio generale per cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo ossia, primi tra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr. ad es. CdS 4828\2014)", è onere della parte addurre argomentazioni a conforto della natura perentoria del termine di cui deduce la violazione.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 16 ottobre 2014, n. 1442 - È invece fondata la censura che lamenta la violazione dell’art. 21 nonies l. 241/90. I bloccaparcheggi sono stati autorizzati nel luglio del 1997. E’ stato rilasciata l’autorizzazione al passo carrabile sul presupposto della piena ed esclusiva disponibilità privata dell’area. E’ agli atti la segnalazione (d. 16.12.2010) con la quale il Comando di polizia municipale segnalava al Comune che “l’area (è) privata in quanto chiusa e dotata di accesso carrabile”. A fronte di una situazione di fatto protrattasi da oltre quindici anni, e che, in forza di atti adottati dallo stesso Comune, ha fondato il legittimo affidamento dei ricorrenti sulla sua conformità alla situazione di diritto, è viziato il provvedimento d’annullamento in autotutela motivato con generico riferimento agli interessi pubblici. Per motivare ai sensi dell’art. 21 nonies l. 241/90 l’annullamento in autotutela – tanto più nella fattispecie storica appena descritta – non è sufficiente richiamare l’interesse pubblico alla sicurezza dei luoghi, all’incolumità delle persone e/o al libero passaggio delle persone (come affermato nell’atto impugnato): ossia evocare rispettivamente un’astrazione e la (formalistica) proiezione sul piano generale di interessi individuali. Occorre individuare l’interesse (veramente) pubblico, della collettività degli utenti in quanto tale contrapposta ai singoli, che giustifichi l’eliminazione di dispositivi di parcheggio autorizzati che, oltretutto, non impediscono il pubblico transito pedonale. Sicché, entro il limite del vizio qui individuato, gli atti impugnati devono essere annullati.    T.A.R. Liguria, Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 138 e 139 - Le vertenze afferiscono l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco di Arenzano di ripristino della fornitura dell’acqua potabile in favore delle unità immobiliari ricomprese all'interno della Pineta di Arenzano. La Società Orinvest S.r.l., gestore e proprietaria dell'acquedotto privato, ha esercitato il diritto di recesso poiché i Condominii non hanno corrisposto l'adeguamento tariffario per la fornitura dell'acqua potabile. In disparte la controversia civilistica che, naturalmente, sfugge alla cognizione del G.A., il Tribunale ha rilevato che: "Nel merito il ricorso è fondato...risulta per tabulas che il sindaco che ha adottato le ordinanze impugnate, oltre ad abitare in una abitazione ricomprea in un condominio che si trova nella stessa situazione che ha dato causa alla parziale interruzione della fornitura d'acqua, è intervenuto nell'Assemblea della Comunione tenutasi il 13.07.2013. In quella sede ha (testualmente) affermato che, in relazione alle problematiche connesse all'approvigionamento idrico, avrebbe nuovamente proceduto allo stesso modo (ossia all'adozione dell'ordinanza contingibile) "per intimare il ripristino dell'approvigionamento idrico per i condomini che dovessero subire l'interruzione del servizio". A tale riguardo ha rivendicatro la "volontà dell'amministrazione comunale" ad attivarsi al fine di garantire a tutti i cittadini la fornitura "a prescindere dal rapporto che abbiano con il gestore". Di fatto il sindaco, assumendo l'atto impugnato, che - va ricordato - è adottato in qualità di ufficiale del governo, e non quale "amministratore dei cittadini", ha manifestato in concreto l'assenza di imparzialità (cfr. art. 1 l. 241/90), tanto più necessaria per adottare, in veste autoritativa ed in prima persona, un atto imputabile allo Stato, che ha come presupposto una oggettiva situazione di imprescindibile urgenza. Sicché, oltre a risiedere in un condominio che versa nella medesima situazione del condominio controinteressato, ciò che già di per sè poteva condizionare il sereno ed equanime esercizio delle attribuzioni pubblicistiche, tanto da consigliarne l'astensione, il sindaco ha dimostrato di aver frainteso natura, scopo ed interessi presidiati dal potere come in concreto esercitato, cioè ad un'opera di un amministratore coinvolto personalmente nella vicenda, per dirimere conflitti intersoggettivi, sia pure concernenti le modalità di erogazione di un pubbblico servizio"

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