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Con la sentenza breve (resa all'esito dell'udienza cautelare in cui era in discussione l'istanza di sospensiva della ricorrente) 29/6/2016 n. 692, il TAR Potenza ha chiarito che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto l'esecuzione del rapporto (privatistico) intercorrente tra le SOA e le imprese aspiranti all'attestazione; controversie tra le quali rientra anche il caso di specie, nel quale è stata impugnata la nota con la quale la SOA resistente aveva comunicato all'impresa "la propria oggettiva impossibilità di rilasciare l'attestazione di qualificazione richiesta". La pronuncia in rassegna ha aderito al condivisibile e radicato orientamento in materia, ad avviso del quale il quadro normativo di riferimento scinde in due fasi autonome l'iter di qualificazione delle imprese, tenendo ben distinto "il rapporto che intercorre tra l'Autorità e le SOA da quello che si instaura tra queste ultime e le imprese da qualificare. Tale distinzione attiene sia alla natura che agli effetti che ciascuna di dette relazioni è suscettibile di produrre: a) quanto alla prima, essa si estrinseca in un tipico rapporto pubblicistico, atteso che il potere di autorizzazione, controllo e vigilanza dell'Autorità sulle SOA costituisce espressione di una potestà amministrativa, a fronte della quale è possibile configurare esclusivamente interessi legittimi; b) opposta è la conclusione in merito al secondo tipo di relazione, in cui SOA ed impresa aspirante all'attestazione sono legate da un vincolo privatistico, che deriva dalla sottoscrizione di un apposito contratto, il cui sinallagma si sostanzia nella prestazione della SOA di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'attestazione richiesta e nella controprestazione di riconoscere un compenso" (in tal senso, in particolare, T.A.R. Lazio, Sez. II, 21/3/2016 n. 3455). A fronte di quanto sopra, il TAR Potenza ha concluso nel senso della "declaratoria di inammissibilità del ricorso, con indicazione, ai sensi dell’art. 11, n. 1, cod. proc. amm., del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione".

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