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T.A.R. LIGURIA, SEZ.I, 31/07/2020  In seguito ad impugnazione dei silenzi delle Amministrazioni  e della loro successiva costituzione in giudizio, viene eccepita dai controricorrenti l’incompetenza del TAR Liguria. prendendo in esame la questione della competenza in relazione alla domanda avanzata nei confronti del Commissario Delegato: Il capo del Dipartimento ha nominato con Ordinanza il presidente della Regione come Commissario Delegato. Ai sensi degli articoli 14 comma 1 , 135 comma 1 del C.P.A. , le controversie aventi per oggetto i provvedimenti commissariali di cui agli articoli 24, 25, 26 del Codice della Protezione Civile sono devolute alla competenza del TAR Lazio con sede a Roma. Vengono ritenute ammissibili le domande spiegate dalla società in relazione al silenzio del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto serbato sulla richiesta da parte della società ricorrente per la ricollocazione della propria attività industriale in seguito alla necessità di abbandonare la precedente area cantieristica causata  dal crollo del Ponte Morandi, seguito dalla cessione di tale area allo Stato per la ricostruzione della struttura. L’Art. 6- ter  della L.R. n. 39/2007 prevede la sistemazione in altre località qualora i lavori di costruzione determinassero la necessità di trasferimento dei soggetti insediati nella suddetta zona. Viene quindi considerato illegittimo il silenzio serbato dall’organo resistente per la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. In relazione alle conseguenti  richieste della società della retrocessione dell’immobile  ceduto da parte della società in questione per la parte non interessata ai lavori, la sentenza  evidenzia che il privato vanta di un diritto soggettivo in merito ai beni espropriati in due principali fattispecie: Nel caso di una retrocessione totale in caso di mancata esecuzione dell’opera Nel caso di una retrocessione parziale in caso in cui alcuni fondi non abbiano ricevuto la destinazione prevista.  In tal caso qualora l’amministrazione non abbia compiuto alcuna valutazione circa la conservazione delle aree in funzione dell’opera,  il proprietario precedente sarebbe titolare di una posizione di interesse legittimo pretensivo tutelabile davanti al giudice. Ai sensi dell’articolo 1 l’eventuale retrocessione della struttura viene pronunciata a favore del Comune di Genova a titolo gratuito come stabilito dall’art. 1-bis del d.l. n, 109/2018. La suddetta disposizione ha configurato un diritto di prelazione a titolo gratuito in favore dell’ente locale. Deve ritenersi che però in mancanza di interesse da parte del comune , il proprietario del bene non fruito abbia titolo per richiedere la retrocessione. Essendo la costruzione del viadotto ormai terminata e non avendo le amministrazioni svolto alcun apprezzamento in merito all’utilità del compendio immobiliare in questione , vi è quindi il dovere dell’Agenzia del Demanio di pronunciarsi sulla retrocessione avanzata dalla ricorrente. La pronuncia  dichiara l’incompetenza del TAR adito  in favore del TAR Lazio, accogliendo il ricorso e la richiesta di ricollocazione e  retrocessione da parte della società proprietaria dell’immobile.       Pubblicata sulla G.U. n. 168 del 27/07/2020 la decisione della Corte in merito al Ponte Morandi  in data 08/07/2020       Il d.l. n. 109 disciplina tra l'altro la figura del Commissario straordinario per la ricostruzione, le misure fiscali, le misure di sostegno alle imprese danneggiate e detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, autotrasporto e viabilità, istituendo la Zona Logistica semplificata. Il decreto prevede inoltre l'individuazione di una zona rossa, che è la zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento. Il provvedimento inoltre: - per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga adogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Si precisa inoltre che il Commissario straordinario dispone l’immediata immissione nel possesso delle aree, da lui tesso individuate e perimetrate, necessarie per l’esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l’accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi (art. 1, comma 5); - sono stabilite misure specifiche a favore dei proprietari delle abitazioni coinvolte dal crollo del viadotto di Genova (art. 1-bis). Sono introdotte anche disposizioni specifiche in favore delle persone e delle imprese colpite dall'evento (artt. 3 e 4); - al fine di garantire l’operatività portuale anche attraverso l’organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto  interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e deglioperatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegnoall’intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l’attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione (art. 7, comma 2-ter); - tutte  le  controversie  relative  agli   atti   adottati   dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, nonche'  ai  conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti  che derivano da detti atti, sono devolute  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale  inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria. 2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'art.  125  del  codice del processo amministrativo.3.  Il  Commissario  straordinario   si   avvale   del   patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo  unico  di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 10); - istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e la Cabina di Regia Strategia Italia; - disciplina il Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita' e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili; - ridisegna le competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale.         Pubblicata nel BUR Liguria, Parte II,  n. 38 del 19/9/2018 la delibera di Giunta Regionale 30/8/2018 n. 706 avente ad oggetto l'"Approvazione delle disposizioni per la presentazione della segnalazione dei danni occorsi alle attività economiche non agricole a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera sulla A10, a Genova, del 14/08/2018", con modulistica allegata.      Pubblicate nella G.U. n. 218 del 19/9/2018 le ordinanze del Dipartimento di Protezione civile nn. 542 e 543 ad oggetto "Ulteriori  disposizioni urgenti di protezione  civile  in  conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di  un  tratto  del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune  di  Genova,  noto come ponte Morandi, avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018"     Pubblicata sulla G.U. n. 213 del 13 settembre 2018 il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari  a favore dei contribuenti colpiti  dall'eccezionale  evento  calamitoso del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto  Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova".      Pubblicata sulla G.U. n. 200 del 29 agosto 2018 la deliberazione del Consiglio dei Ministri 18 agosto 2018 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza  a  causa  del  crollo  di  un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10,  a Genova, avvenuto  nella  mattinata  del  14  agosto  2018,  ai  sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".      Pubblicata sulla G.U. n. 194 del 22 agosto 2018 l'ordinanza del Dipartimento di protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 ad oggetto: "Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile   in   conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di  un  tratto  del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune  di  Genova,  noto come ponte Morandi, avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018".

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