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CONS. STATO SEZ III, N. 5683, 12/08/2019  A.C. proponeva ricorso per contestare  la consultazione elettorale per il rinnovo della carica di presidente della provincia di Bergamo. E del consiglio provinciale di Bergamo. Infatti al termine dello scrutinio l’Ufficio Elettorale proclamava come Presidente della Provincia di Bergamo un diverso candidato  con 36.687 voti e quanto alla lista “ Civici Popolari indipendenti di Bergamo” il medesimo risultava quarto. Il tar pronunciando sul ricorso disponeva l’estromissione dal giudizio, in quanto carenti di legittimazione passiva della Prefettura , l’Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo e l’Ufficio elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e la compensazione delle spese. In seguito a successivo appello del medesimo ricorrente si costituiva la Provincia di Bergamo che eccepiva l’irricevibilità dell’appello per tardiva proposizione dello stato.  La sentenza in commento stabilisce la tardività dell’appello : infatti ai sensi dell’Art. 131 c.p.a. comma 1 l’appello avverso le sentenze deve essere proposto nel limite dei 20 giorni dalla notifica della suddetta sentenza.  Per coloro che  sono stati parte del giudizio il termine non può che decorrere dal giorno della notifica di tale sentenza. Nel caso di specie è stato ritenuto che l’appellante fosse stato parte del primo giudizio, avendolo proposto e che la notifica dell’appello in questione abbai superato il limite dei 20 giorni. La richiesta di remissione in termini dell’appellante è stata ritenuta inammissibile. Infatti come chiarito dall’Adunanza Plenaria del 2 Dicembre 2010 n.3, l’Art. 37 c.p.a.  nella parte in cui stabilisce che la rimessione in termini per l’errore scusabile può essere disposta solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria potrebbe risolversi in un’elusione del principio di parità fra le parti ex Art. 2 comma 1 c.p.a.           "I presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono stati già chiariti dalla plenaria di questo Consesso [Cons. St., ad. plen., 2 dicembre 2010 n. 3]: l’oscurità del quadro normativo, le oscillazioni della giurisprudenza, i comportamenti ambigui dell’amministrazione pubblica. Ove ricorra un quadro normativo oscuro, o vi siano oscillazioni della giurisprudenza o della pubblica amministrazione, l’errore del giudice di primo grado può a sua volta essere giustificato da tali presupposti fattuali e pertanto essere considerato una concausa dell’errore della parte. Esiste poi un ulteriore ipotesi in cui l’errore del giudice può essere considerato causa dell’errore della parte e rendere scusabile l’errore di quest’ultima, ed è quando il giudice ordina alla parte il compimento di un adempimento processuale prescrivendo modalità erronee. In tal senso, la plenaria ha già in passato statuito che costituisce errore scusabile la notificazione del ricorso in appello all’amministrazione statale nel domicilio reale, quando la stessa sia effettuata in ottemperanza ad un ordine del giudice ai fini dell’integrazione del contraddittorio e tale ordine faccia riferimento all’amministrazione e non all’Avvocatura dello Stato [Cons. St., ad. plen., 19 gennaio 1993 n. 1]. Al di fuori di questi casi, l’errore del giudice può divenire rilevante ai nostri fini solo se si inquadra in un complessivo comportamento fuorviante dello stesso giudice e delle controparti. Così, se in primo grado viene seguito il rito ordinario senza che nessuna delle parti, che anzi ne traggono vantaggio, né il giudice rilevino la necessità di seguire il rito speciale, e senza che vi siano altri indizi della necessità di seguire il rito speciale (qualificazione del ricorso nel registro dei ricorsi, misura del contributo unificato) si determina una situazione complessiva, oggettivamente e concretamente idonea a trarre in errore la parte. Sicché, la parte che, nel proporre appello, segue i termini del rito ordinario anziché quelli del rito speciale, incorre in un errore che può essere ritenuto scusabile".

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