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Con l. 6 ottobre 2017, n. 158 recante "Misure per il  sostegno  e  la  valorizzazione  dei  piccoli  comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni" (G.U. n. 256 del 2.10.2017) il Legislatore ha inteso adottare una disciplina di carattere generale in favore dei piccoli comuni italiani (ossia quelli fino a 5.000 abitanti) che presentino specifiche caratteristiche di svantaggio:     a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni  di  dissesto idrogeologico;     b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;     c) comuni nei quali si e' verificato un significativo  decremento della popolazione residente rispetto  al  censimento  generale  della popolazione effettuato nel 1981;     d) comuni caratterizzati da condizioni  di  disagio  insediativo, sulla base di specifici parametri  definiti  in  base  all'indice  di vecchiaia, alla percentuale di  occupati  rispetto  alla  popolazione residente e all'indice di ruralita';     e) comuni caratterizzati da  inadeguatezza  dei  servizi  sociali essenziali;     f) comuni  ubicati  in  aree  contrassegnate  da  difficolta'  di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;     g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita'  non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;     h) comuni comprendenti frazioni con  le  caratteristiche  di  cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal  caso,  i  finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono  destinati  ad  interventi  da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;     i) comuni appartenenti alle  unioni  di  comuni  montani  di  cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma  associata, ai  sensi  del  predetto  comma  28,  le  funzioni  fondamentali  ivi richiamate;     l) comuni con territorio compreso totalmente o  parzialmente  nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o  di  un'area protetta;     m) comuni istituiti a seguito di fusione;     n) comuni rientranti nelle aree periferiche  e  ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13,  della  legge  27dicembre 2013, n. 147. Stabilendo che con d.m. del Ministero dell'Interno,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni  e  delle attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui sopra.     Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2140 «la decisione di chiudere un ufficio postale dev’essere presa sulla base di un’istruttoria accurata, comprensiva anche della fase di necessaria ed effettiva interlocuzione con gli enti locali; la decisione stessa richiede inoltre una motivazione idonea a dare conto, oltre che degli esiti di tale interlocuzione, anche delle specificità della situazione locale. A questo scopo è insufficiente sia un rinvio, generico e standardizzato, ad atti quali il piano degli interventi e il piano di efficientamento, volto ad adeguare l’offerta alla effettiva domanda di servizi postali, sia il richiamo alla enunciazione delle disposizioni di riferimento o alla antieconomicità, di per sé, del servizio universale, posto che l’esigenza di assicurare tale servizio, che costituisce attività di preminente interesse generale, su tutto il territorio nazionale, può implicare anche gestioni antieconomiche e quindi in perdita».     Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14.8.2015 è stata pubblicata la l. 6.8.2015, n. 125 di conversione con modificazioni del d.l. 19.6.2015, n. 78 recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali. Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei   dispositivi   di sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di rifiuti e di emissioni industriali". Ecco per sommi capi le previsioni che si crede possano essere di maggiore interesse:   a) disposizioni in favore degli Enti locali e delle Regioni (artt. 1-4, 6, 7, 8 e 8-bis);   b) dispodizioni in materia di concorsi delle Agenzie fiscali (art. 4-bis);   c) assorbimento del personale della polizia provinciale nei  ruoli  degli  enti  locali  per  lo  svolgimento  delle funzioni di polizia municipale (art. 5);   d) assicurabilità da parte degli enti locali della responsabilità dei  propri  amministratori  contro  i  rischi  conseguenti all'espletamento del loro mandato senza nuovi oneri per la finanza pubblica con contestuale sostituzione dell'art. 86, comma 5 d.lgs. n. 267/2000 (art. 7-bis);   e) disposizioni specifiche concernenti il CINECA nonché possibilità per le università di conferire servizi informativi strumentali al proprio funzionamento anche a società partecipate,  purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni (art. 9, commi da 11 a 11-quater):     1) oltre l'80 per cento delle  attivita'  dell'ente  e'  effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso  affidati  dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;     2)  nella  persona  giuridica  controllata   non   vi   e'   alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme  di partecipazione di capitali privati che  non  comportano  controllo  o potere di veto e che non esercitano un'influenza  determinante  sulla persona giuridica controllata;     3) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali  enti, anche in maniera  congiunta,  un  controllo  analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;   f) disposizioni relative al SSN (articoli da 9-bis a 9-octies e 9-undecies). A tal fine viene stabilito che:   - gli enti del Servizio sanitario  nazionale  sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione  dei  contratti  in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari  di  fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti  nei  contratti in essere, e senza  che  cio'  comporti  modifica  della  durata  del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base  annua  del  5% del valore complessivo dei contratti in essere. Si prevede, inoltre, che tale disposizioni trovi applicazione anche ai contratti per acquisti  dei  beni  e  servizi  di  cui  alla tabella A allegata al decreto, previsti dalle concessioni di lavori  pubblici,  dalla  finanza  di   progetto,   dalla   locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilita',  di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti,  153,  160-bis  e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n. 163. In deroga  all'articolo  143,  comma  8,  del  predetto  decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  la   rinegoziazione   delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario  dell'opera,  fatta  salva   la   possibilita'   per  il concessionario di recedere dal contratto. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori / concessionari entro il termine di trenta giorni  dalla trasmissione della proposta in ordine ai  prezzi  o  ai  volumi  come individuati ai sensi del comma 1, gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale o gli enti pubblici hanno  diritto  di  recedere  dal  contratto,  in   deroga all'art. 1671 del c.c., senza alcun onere a carico degli stessi. E' fatta salva la facolta'  del  fornitore  di  recedere  dal contratto   entro   trenta   giorni   dalla    comunicazione    della manifestazione di volonta' di  operare  la  riduzione,  senza  alcuna penalita'  da  recesso  verso  l'amministrazione.   Il   recesso   e' comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. Gli  enti  del Servizio sanitario nazionale che  abbiano  risolto  il  contratto  ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine  di  assicurare comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi  indispensabili  per garantire l'attivita' gestionale  e  assistenziale,  stipulare  nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre  regioni,  o tramite  affidamento  diretto  a  condizioni  piu'   convenienti   in ampliamento di  contratto  stipulato,  mediante  gare  di  appalto  o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o  da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore;   - con successivo  protocollo  d'intesa  tra  il Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della Ragioneria  generale  dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate  e  il Ministero della salute sono definiti, tra l’altro, i  criteri  di  individuazione   delle   fatture   elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle  strutture  pubbliche del Servizio sanitario nazionale;   - presso il Ministero della salute e'  istituito,  senza  nuovi  o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di  supportare e monitorare le stazioni appaltanti  e  verificare  la  coerenza  dei prezzi a base d'asta  rispetto  ai  prezzi  di  riferimento  definiti dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione   o   ai   prezzi   unitari disponibili  nel  flusso  consumi  del  nuovo   sistema   informativo sanitario;   - con decreto del Ministro della salute, da adottare entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni  di  erogabilita'  e  le indicazioni  di  appropriatezza  prescrittiva  delle  prestazioni  di assistenza  specialistica  ambulatoriale,  di  cui  al  decreto   del Ministro della sanita' 22  luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni. Sono previste sanzioni pecuniarie per i medici che non si adegueranno;   g)  nuove norme di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco – AIFA (art. 9-duodecies);   h) ennesime modifiche all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e in materioa di carta d'identita' elettronica (art. 10);   i) la previsione dell’art. 1, comma 53 l. 190/2012 (comunicazione e l'informazione  antimafia  liberatoria  da  acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice Antimafia per trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e  smaltimento  di  rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri) continuerà ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma  2-bis,  del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  e successive modificazioni (art. 11-bis);   l) proroga del termine di canteriabilità delle grandi opere di cui all’art. 3,  comma  2, lettere b) e  c),  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, e' prorogato dal 31 agosto al 31 ottobre 2015 (art. 13-quater).     Pubblicato in G.U. n. 263 del 12.11.2014 la legge d.P.C.M. 26 settembre 2014 "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali" che reca le modalità di attuazione del trasferimento di tali beni e risorse dalle Province alle Città metropolitane.   Pubblicata sulla G.U. n. 81 del 7.4.2014 la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», costituita di un solo articolo di 151 commi e di un allegato. Ecco le principali novità: a) sono istituite le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova,  Bologna,  Firenze, Bari, Napoli e  Reggio  Calabria, qualificate quali enti territoriali di area vasta, aventi la funzione di curare dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promuovere e gestire in modo integrato i servizi, le infrastrutture e le  reti  di  comunicazione di interesse della città medesima; curare le relazioni istituzionali afferenti al proprio livello,  ivi  comprese  quelle  con  le  città  e  le  aree metropolitane europee. Le funzioni sono specificatamente disciplinate dai commi 44-46 e sono nello specifico: -  adozione  e  aggiornamento  annuale  di  un  piano   strategico triennale del  territorio  metropolitano,  che  costituisce  atto  di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni  dei  comuni  e delle unioni di comuni compresi nel  predetto  territorio,  anche  in relazione  all'esercizio  di  funzioni  delegate  o  assegnate  dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; - pianificazione territoriale generale, ivi comprese le  strutture di  comunicazione,  le  reti  di  servizi  e   delle   infrastrutture appartenenti alla competenza  della  comunita'  metropolitana,  anche fissando vincoli e  obiettivi  all'attivita'  e  all'esercizio  delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; - strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione  dei  servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di  interesse  generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare  le  funzioni  di  predisposizione  dei documenti di  gara,  di  stazione  appaltante,  di  monitoraggio  dei contratti di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure selettive; - mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la coerenza  della  pianificazione  urbanistica   comunale   nell'ambito metropolitano; - promozione e coordinamento dello sviluppo economico  e  sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e  di ricerca  innovative  e  coerenti  con  la  vocazione   della   citta' metropolitana come delineata nel piano strategico del  territorio; - promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano; b) il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Sono organi della città metropolitana:  a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana; c) il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e  presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici  e  all'esecuzione  degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite  dallo  statuto; d) il consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche,  approva  regolamenti, piani  e  programmi;  approva  o  adotta  ogni  altro  atto  ad  esso sottoposto dal sindaco  metropolitano;  esercita  le  altre  funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco  metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza  metropolitana.  A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via definitiva i bilanci dell'ente; e) la conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi,  secondo  quanto  disposto  dallo  statuto. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo  statuto  e  le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano  con  i  voti  che rappresentino almeno  un  terzo  dei  comuni  compresi  nella  citta' metropolitana e la  maggioranza  della  popolazione  complessivamente residente; f) entro  il  30  settembre  2014  si  svolgono  le  elezioni  del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si  insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il  consiglio  metropolitano approva lo statuto. Il 1º gennaio 2015  le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti  i  rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni. Il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano; g) lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del  consiglio  metropolitano  con  il  sistema elettorale che  sara'  determinato  con  legge  statale, altrimenti la  conferenza   metropolitana  è composta  dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana; h) le province, anch'esse qualificate quali enti territoriali di area vasta, trovano disciplina nei commi 51-100. Alle province con territorio interamente montano  e  confinanti  con  Paesi  stranieri  sono  riconosciute  le specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97; i) in particolare le province svolgono le seguenti funzioni: -  pianificazione  territoriale  provinciale   di   coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di competenza; - pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale, autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in coerenza con  la  programmazione  regionale,  nonche'  costruzione  e gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  circolazione stradale ad esse inerente; - programmazione provinciale della rete scolastica,  nel  rispetto della programmazione regionale; -  raccolta ed elaborazione di dati,  assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; - gestione dell'edilizia scolastica; - controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale  e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale; l) il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili. Ove alla data di entrata in vigore della presente  legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014; m) sono organi delle province: a) il presidente della provincia; b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci; n) il presidente della provincia  rappresenta  l'ente,  convoca  e presiede  il  consiglio  provinciale  e  l'assemblea   dei   sindaci, sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi   e   degli   uffici   e all'esecuzione degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite dallo statuto; o) il consiglio è l'organo  di  indirizzo  e  controllo, propone  all'assemblea  lo  statuto,  approva   regolamenti,   piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad  esso  sottoposto  dal presidente della provincia; esercita  le  altre  funzioni  attribuite dallo  statuto.  Su  proposta  del  presidente  della  provincia   il consiglio adotta gli schemi  di  bilancio  da  sottoporre  al  parere dell'assemblea  dei  sindaci.   A   seguito   del   parere   espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti  che  rappresentino  almeno  un terzo dei comuni compresi nella  provincia  e  la  maggioranza  della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via definitiva i bilanci dell'ente; p) l'assemblea  dei  sindaci  ha  poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto  dallo statuto.  L'assemblea  dei  sindaci  adotta  o  respinge  lo  statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con  i  voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. L'assemblea dei sindaci è costituita dai  sindaci  dei  comuni appartenenti alla provincia; q) il presidente della provincia  e'  eletto  dai  sindaci  e  dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni. Egli decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco; r) il  consiglio  provinciale  è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia; s) gli incarichi di presidente  della  provincia,  di  consigliere provinciale  e  di  componente  dell'assemblea   dei   sindaci   sono esercitati a titolo gratuito; t) entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge, la  regione  Lombardia,  anche  mediante societa'   dalla   stessa   controllate,   subentra   in   tutte   le partecipazioni azionarie di controllo  detenute  dalla  provincia  di Milano nelle societa' che  operano  direttamente  o  per  tramite  di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione  di infrastrutture in Expo 2015; u) le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni  sono  disciplinate  dai commi da 104 a 141; v) le seguenti attivita' possono essere svolte  dalle  unioni  di comuni in forma associata anche per i comuni  che  le  costituiscono, con le seguenti modalità: - le funzioni di responsabile anticorruzione  sono  svolte  da  un funzionario nominato dal  presidente  dell'unione  tra  i  funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono; - le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal  presidente  dell'unione  tra  i  funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono; - le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni  formate  da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori; - le funzioni  di  competenza  dell'organo  di  valutazione  e  di controllo di gestione sono  attribuite  dal  presidente  dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.       Con il d.l. 5 novembre 2012 , n. 188 recante "Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta' metropolitane" il Legislatore ha:   a) individuato, con un'operazione di accorpamento, le province che saranno esistenti al 1° gennaio 2014 (art. 2); b) sull'individuazione dei conseguenti comuni capoluogo (art. 3); c) si è preoccuparsi di disciplinare il rapporto giuridico del personale delle province soppresse (art. 6); d) ha definito alcune norme transitorie, tra le quali: - la cessazione dal 31 dicembre 2013 del "mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario" (art. 7, comma 1, primo periodo); - la soppresenzione della giunta provinciale dal 1° gennaio 2013 con conferimento delle relative competenze al Presidente della Provincia, "il quale puo' delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre" (art. 7, comma 1, secondo periodo); - disposizioni concernenti l'elezione degli organi delle città metropolitane (art. 7, comma 7); e) tra l'altro, introdotto nuove disposizioni in materia di riduzione dei costi degli organi politici (art. 4, comma 1); f) provveduto a modificare le recenti disposizioni sulle città metropolitane (art. 5). Si segnala che il presente decreto legge non è stato convertito in legge (Comunicato 7 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5), sicché le relative disposizioni sono decadute.

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