Con l. 6 ottobre 2017, n. 158 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni" (G.U. n. 256 del 2.10.2017) il Legislatore ha inteso adottare una disciplina di carattere generale in favore dei piccoli comuni italiani (ossia quelli fino a 5.000 abitanti) che presentino specifiche caratteristiche di svantaggio:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si e' verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralita';
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita' non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27dicembre 2013, n. 147.
Stabilendo che con d.m. del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui sopra.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2140 «la decisione di chiudere un ufficio postale dev’essere presa sulla base di un’istruttoria accurata, comprensiva anche della fase di necessaria ed effettiva interlocuzione con gli enti locali; la decisione stessa richiede inoltre una motivazione idonea a dare conto, oltre che degli esiti di tale interlocuzione, anche delle specificità della situazione locale. A questo scopo è insufficiente sia un rinvio, generico e standardizzato, ad atti quali il piano degli interventi e il piano di efficientamento, volto ad adeguare l’offerta alla effettiva domanda di servizi postali, sia il richiamo alla enunciazione delle disposizioni di riferimento o alla antieconomicità, di per sé, del servizio universale, posto che l’esigenza di assicurare tale servizio, che costituisce attività di preminente interesse generale, su tutto il territorio nazionale, può implicare anche gestioni antieconomiche e quindi in perdita».
Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14.8.2015 è stata pubblicata la l. 6.8.2015, n. 125 di conversione con modificazioni del d.l. 19.6.2015, n. 78 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali". Ecco per sommi capi le previsioni che si crede possano essere di maggiore interesse:
a) disposizioni in favore degli Enti locali e delle Regioni (artt. 1-4, 6, 7, 8 e 8-bis);
b) dispodizioni in materia di concorsi delle Agenzie fiscali (art. 4-bis);
c) assorbimento del personale della polizia provinciale nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale (art. 5);
d) assicurabilità da parte degli enti locali della responsabilità dei propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato senza nuovi oneri per la finanza pubblica con contestuale sostituzione dell'art. 86, comma 5 d.lgs. n. 267/2000 (art. 7-bis);
e) disposizioni specifiche concernenti il CINECA nonché possibilità per le università di conferire servizi informativi strumentali al proprio funzionamento anche a società partecipate, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni (art. 9, commi da 11 a 11-quater):
1) oltre l'80 per cento delle attivita' dell'ente e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
2) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
3) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
f) disposizioni relative al SSN (articoli da 9-bis a 9-octies e 9-undecies). A tal fine viene stabilito che:
- gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei contratti in essere. Si prevede, inoltre, che tale disposizioni trovi applicazione anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al decreto, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilita', di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta salva la possibilita' per il concessionario di recedere dal contratto. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori / concessionari entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale o gli enti pubblici hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'art. 1671 del c.c., senza alcun onere a carico degli stessi. E' fatta salva la facolta' del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. Gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore;
- con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della salute sono definiti, tra l’altro, i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
- presso il Ministero della salute e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario;
- con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilita' e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni. Sono previste sanzioni pecuniarie per i medici che non si adegueranno;
g) nuove norme di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco – AIFA (art. 9-duodecies);
h) ennesime modifiche all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e in materioa di carta d'identita' elettronica (art. 10);
i) la previsione dell’art. 1, comma 53 l. 190/2012 (comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice Antimafia per trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri) continuerà ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni (art. 11-bis);
l) proroga del termine di canteriabilità delle grandi opere di cui all’art. 3, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato dal 31 agosto al 31 ottobre 2015 (art. 13-quater).
Pubblicato in G.U. n. 263 del 12.11.2014 la legge d.P.C.M. 26 settembre 2014 "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali" che reca le modalità di attuazione del trasferimento di tali beni e risorse dalle Province alle Città metropolitane.
Pubblicata sulla G.U. n. 81 del 7.4.2014 la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», costituita di un solo articolo di 151 commi e di un allegato. Ecco le principali novità:
a) sono istituite le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, qualificate quali enti territoriali di area vasta, aventi la funzione di curare dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promuovere e gestire in modo integrato i servizi, le infrastrutture e le reti di comunicazione di interesse della città medesima; curare le relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Le funzioni sono specificatamente disciplinate dai commi 44-46 e sono nello specifico:
- adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; - pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita' metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; - strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; - mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; - promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta' metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio; - promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
b) il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Sono organi della città metropolitana: a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana;
c) il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto;
d) il consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente;
e) la conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;
f) entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto. Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni. Il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano;
g) lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sara' determinato con legge statale, altrimenti la conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana;
h) le province, anch'esse qualificate quali enti territoriali di area vasta, trovano disciplina nei commi 51-100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97;
i) in particolare le province svolgono le seguenti funzioni:
- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; - pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; - programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; - raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; - gestione dell'edilizia scolastica; - controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
l) il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014;
m) sono organi delle province: a) il presidente della provincia; b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci;
n) il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto;
o) il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente;
p) l'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia;
q) il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni. Egli decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco;
r) il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia;
s) gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito;
t) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle societa' che operano direttamente o per tramite di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture in Expo 2015;
u) le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141;
v) le seguenti attivita' possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità: - le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono; - le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono; - le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori; - le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.
Con il d.l. 5 novembre 2012 , n. 188 recante "Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta' metropolitane" il Legislatore ha:
a) individuato, con un'operazione di accorpamento, le province che saranno esistenti al 1° gennaio 2014 (art. 2);
b) sull'individuazione dei conseguenti comuni capoluogo (art. 3);
c) si è preoccuparsi di disciplinare il rapporto giuridico del personale delle province soppresse (art. 6);
d) ha definito alcune norme transitorie, tra le quali:
- la cessazione dal 31 dicembre 2013 del "mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario" (art. 7, comma 1, primo periodo);
- la soppresenzione della giunta provinciale dal 1° gennaio 2013 con conferimento delle relative competenze al Presidente della Provincia, "il quale puo' delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre" (art. 7, comma 1, secondo periodo);
- disposizioni concernenti l'elezione degli organi delle città metropolitane (art. 7, comma 7);
e) tra l'altro, introdotto nuove disposizioni in materia di riduzione dei costi degli organi politici (art. 4, comma 1);
f) provveduto a modificare le recenti disposizioni sulle città metropolitane (art. 5).
Si segnala che il presente decreto legge non è stato convertito in legge (Comunicato 7 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5), sicché le relative disposizioni sono decadute.