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NORMATIVA   Con DECRETO INTERMINISTERIALE 23.2.2016 recante "Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva» (DURC)" (pubblicato in G.U. n. 245 del 19.10.2016). Andiamo ad evidenziare come vengono a modificarsi gli articoli del d.m. 30.01.2015 interessati dal nuovo provvedimento (le parti aggiunge sono sottolineate): - art. 2, comma 1: "I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, nonche', ai  soli fini DURC,  per  le  imprese  che  applicano  il  relativo  contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per  ciascuna  parte, comparativamente piu' rappresentative,delle Casse edili. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"; - art. 5, comma 2 "In caso di fallimento o  liquidazione  coatta  amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e  206  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si  considera  regolare  con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse  edili  scaduti  anteriormente  alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio" (si aggiunge il riferimento alla liquidazione coatta amministrativa e non si richiede più che i crediti per i contributi scaduti siano insinuati nella procedura); - art. 5, comma 3 "In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270  e  al  decreto-legge  23  dicembre 2003, n. 347, convertito nella  legge  18  febbraio  2004,  n.  39  e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera  regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto  di  apertura della medesima procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre  2003, n. 347" (vengono aggiornati i riferimenti legislativi del procedimento di amministrazione straordinaria".   Con la CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 8.6.2015, N. 19 vengono fornite le prime indicazioni operative per il cd. DURC on line.   Pubblicato in G.U. n. 125 dell'1.6.2015 il DECRETO MINISTERIALE  30.01.2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)" che era diventa online, acquisibile con un click, mentre sono prescritte, tra l'altro, i requisiti per il rilascio del DURC regolare. Ecco alcuni chiarimenti: - il DURC vale 120 giorni; - vale per sovvenzioni, certificato di qualificazione SOA e appalti pubblici; - il DURC non può dirsi irregolare a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis r.l. n. 267/1942, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.       GIURISPRUDENZA La Corte di Giustizia UE ha chiarito, con la decisione 10 novembre 2016 in C-199/15, Ciclat, che l’art. 45 della direttiva 2004/18 non osta a una normativa nazionale che considera quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali che sussisteva alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, anche qualora l’importo dei contributi sia poi stato regolarizzato prima dell’aggiudicazione o prima della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Poco importa, secondo i Giudici di Lussemburgo, che l’operatore economico non sia stato preavvisato di una siffatta irregolarità, purché abbia la possibilità di verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione presso l’istituto competente. Se così è effettivamente, l’operatore economico non può fondarsi sul certificato rilasciato dagli istituti previdenziali, ottenuto prima della presentazione della sua offerta e attestante che esso era in regola con i propri obblighi contributivi in un periodo anteriore a tale presentazione, pur sapendo, se del caso, dopo essersi informato presso l’istituto competente, di non essere più in regola con siffatti obblighi alla data della presentazione della sua offerta. L’articolo 45 della direttiva 2004/18 non osta infine a una normativa nazionale che obbliga le amministrazioni aggiudicatrici a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, escludendo così ogni margine di discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici a tale riguardo.   Sempre l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25.5.2016, n. 10 ritorna sull'argomento DURC per precisare ancora che "l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato si è espressa nel senso di ritenere che “Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto. In tal modo è stato chiarito che l’art. 31 d.l. n. 69 del 2013 non ha modificato la disciplina dettata dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la regola del preavviso di d.u.r.c. negativo, dunque, non trova applicazione nel caso di certificazione richiesta dalla stazione appaltante, ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dell’impresa partecipante. Il meccanismo, di cui al citato art. 31 comma 8, si applica solo nei rapporti fra ente previdenziale ed operatore economico richiedente, senza venire in rilievo nel caso in cui sia la stazione appaltante a richiedere il d.u.r.c. ai fini della verifica circa la regolarità dell’autodichiarazione”.   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29.2.2016, n. 5 finalmente chiarisce che "Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto»".   Interessante sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, 26 settembre 2014, n. 1382, la quale chiarisce che la Stazione appaltante prima di escludere un'impresa in sede di gara per DURC irregolare deve verificare che sia stato esperito il procedimento di cui all'art. 31, comma 8 d.l. n. 69/2013, il quale - si ricorda - stabilisce che "Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità". Secondo il T.A.R. genovese tale soluzione ermeneutica, necessitata dalla sopravvenienza legislativa, "la possibilità di sanatoria consente anche di riportare ad unità quella giurisprudenza che distinguendo, ai sensi dell’art. 38 D.LGS n.163\2006, il sindacato sul contenuto del DURC, dalla valutazione sulla gravità delle violazioni segnalate nel documento (CdS V, 16\9\2011 n.5186) o richiedendo comunque una valutazione circa la definitività dell’accertamento (TAR Puglia, Bari, II 6\11\2013 n. 1497) consentiva al giudice di compiere valutazioni che oggi il legislatore rimette al procedimento di sanatoria sopra descritto, eliminando così in radice il rischio di valutazioni differenti circa la gravità della violazione e comunque facendo venir meno all’origine la violazione segnalata con la sua regolarizzazione. Ne consegue la corrispondenza della norma di sanatoria con parte delle ragioni che avevano determinato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 8\2012) a enunciare il principio di diritto secondo il quale “la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di irregolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto”.

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