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In G.U. n. 8 del 12.01.2015 il d.P.C.M. 13.11.2014 recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005". Sono tenute all'applicazione di tale regolamento: - le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: - le societa', interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I predetti enti hanno tempo fino a diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento ossia il 10 agosto 2016.   Pubblicato sulla G.U.  n. 285 del 9.12.2014 il d.P.C.M. 24.10.2014 recante "Definizione  delle  caratteristiche  del  sistema  pubblico  per   la gestione dell'identita'  digitale  di  cittadini  e  imprese  (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema  SPID  da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese", in attuazione dell'art. 64 del CAD, il quale ricordiamo così recita "[...] 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati. 2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete".I protagonisti dello SPID saranno, oltre agli utenti, l'AID, i gestori dell'identità digitale, i gestori degli attributi qualificati, i fornitori (incluse le PP.AA.) dei servizi convenzionati con l'AID.  Pubblicato il TU sulla trasparenza e la pubblicità informatica della PP.AA. con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» in G.U. n. 80 del 5 aprile 2013. Ecco tra le tante, le principali novità: - accesso civico, ossia qualsiasi cittadino per chiedere che le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/01 pubblichino sul sito le informazioni stabilite nel decreto (art. 5); - le informazioni pubblicate, salvo ipotesi espressamente indicate, devono rimane visibili per almeno cinque anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione. Alla scadenza del periodo, le informazioni devono comunque essere pubblicate, pur in apposita parte del sito dedicata all'archivio (art. 8); - le informazioni devono essere raggiungibili tramite un'apposita sezione del sito «Amministrazione trasparente» (art. 9); - obbligo di pubblicizzare i costi ed i risparmi ottenuti tramite la pubblicazione via web dei contenuti (art. 10, comma 5); - ambito di applicazione limitato alle sole PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/01, mentre per le società partecipate rimane l'applicazione soltanto dell'art. 1, commi 15-33 l. n. 190/2012 (cd. «Anticorruzione») (art. 11); - obbligo delle informazioni concernenti i compenenti degli organi politici (art. 14); - istituzione della figura del responsabile della trasparenza di ogni P.A. che coincide il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 43); - apportate alcune modifiche al cpa dall'art. 52, comma 4 del decreto.     Si ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 8 d.l. 18.10.2012, n. 179 convertito con modificazioni in l. 17.12.2012, n. 221 stabilisce che "Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione , anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni". Il comma 9 prosegue stabilendo che "L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7: a)  è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili; b)  comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti". Al fine di dare istruzioni per l'attuazione del predetto disposto è stata emanata la circolare Digitpa n. 61/2013 (dal sito http://www.digitpa.gov.it G.U. n.90 del 17.04.2013), nella quale si legge che "Con tale previsione normativa si consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempiente della pubblica Amministrazione in tema di accessibilità dei servizi erogati attraverso una segnalazione formale all’Agenzia, senza necessariamente ricorrere in giudizio. L’Agenzia per l’Italia digitale, pertanto, è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere. L’invio delle suddette segnalazioni potrà essere effettuato, in via telematica, al seguente indirizzo di casella di posta elettronica certificata messo a disposizione, a tal fine, dall’Agenzia per l’Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it; ovvero, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Agenzia per l’Italia digitale Viale Marx n. 31/49 00137 Roma"     Regolamento  (UE) n. 211/2011 del 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini, per tale intendendosi un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati.   D.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193 recante regolamento di attuazione del Regolamento UE n. 211/2011 (GU n.267 del 15-11-2012)   Avviso AID su G.U. n. 287 del 10.12.2012 di pubblicazione sul proprio sito istituzionale della Deliberazione n. 30/2012 recante «Modalita' per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica - adempimenti previsti dall'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 193/2012, concernente le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini».

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