Salta al contenuto principale
Il TAR Liguria, Sez. II, con la sentenza 15/11/2012 n. 1451 si è occupato del calcolo dell'offerta economica negli appalti di servizi affidati con il criterio del prezzo più basso, nel particolare caso in cui un concorrente goda di benefici fiscali tali da comportare per la stazione appaltante oneri economici complessivamente inferiori, pur a fronte di un'offerta più elevata. Al riguardo, la pronuncia in rassegna ha osservato che, nel caso di procedura concorrenziale per l'affidamento di un servizio da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, devono essere comparati i prezzi netti offerti dai concorrenti, senza tener conto dei benefici fiscali di cui essi eventualmente godano. I valori comunitari di concorrenza, trasparenza e par condicio implicano, infatti, l'impossibilità di tener conto, in sede di valutazione delle offerte economiche, di particolari elementi, quali benefici o agevolazioni fiscali, che risultano esterni alle offerte medesime nonché sottratti alla disponibilità dei concorrenti. La contraria impostazione comporterebbe evidenti effetti distorsivi della concorrenzialità, insiti nella valorizzazione di una particolare condizione soggettiva (nella specie, peraltro, del tutto transitoria) che non ha alcun legame con il "valore intrinseco" dell'offerta e finisce per penalizzare ingiustamente i concorrenti sottoposti ad un regime tributario meno favorevole. E' vero che, in tal modo, si corre il rischio di determinare oneri per la stazione appaltante complessivamente superiori a quelli che si avrebbero aggiudicando la gara al soggetto esente dall'Iva, ma il mero interesse economico dell'amministrazione è necessariamente recessivo a fronte dei valori comunitari posti a presidio della libera concorrenza.

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355